CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 4/11/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 494 cod. pen. e artt. 533, 597 e 605 cod. proc. pen. quanto alla condanna per il reato di sostituzione di persona e alla quantificazione della pena operato dalla Corte territoriale. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 81, 494 e 640 cod. pen. e 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena. 2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.494 cod. pen. e 533, 597 e 605 cod. proc. pen. quanto alla condanna per il reato di sostituzione di persona e alla quantificazione della pena operato dalla Corte territoriale rilevando che la mancata pronuncia del giudice di primo grado sul reato di cui all'art. 494 cod. pen. era da intendersi come una assoluzione implicita dal reato o, al più, nel senso che la condotta era da ritenersi assorbita negli artifici e raggiri della truffa. Questione che, d'altro canto, considerato che la Corte d'appello ha quantificato la pena per il reato di sostituzione di persona in mesi quattro, non sarebbe priva di interesse per il ricorrente poiché tale pena, considerando l'assoluzione, andrebbe eliminata dalla pena finale che, pertanto, dovrebbe essere rideterminata per il solo reato di truffa in sei mesi. La doglianza è infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, il giudice di primo grado, che pure non ha esposto nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali era pervenuto alla conclusione, non ha implicitamente assolto l'imputato dal reato di sostituzione di persona quanto, piuttosto, con il riferimento nell'incipit "al reato a lui ascritti" e "alla raggiunta prova della penale responsabilità per "in ordine al fatto contestato", ha dato atto di avere condannato l'imputato anche per l'ipotesi di reato di cui cui all'art. 494 cod. pen. Sotto altro profilo, d'altro canto, nel caso di specie la condotta di sostituzione di persona non può ritenersi assorbita nel reato di truffa. Il delitto di sostituzione di persona, infatti, può ritenersi assorbito in altra fattispecie incriminatrice esclusivamente quando, con un'unica condotta, il soggetto violi contemporaneamente due previsioni poste a tutela del medesimo bene giuridico e non, come nel caso di specie, qualora la pur medesima azione, integri due ipotesi di reato che, in virtù degli elementi strutturali e delle obiettività giuridiche che le caratterizzano, sono da ritenersi autonome (specifica sul punto quanto alla truffa e alla sostituzione di persona cfr. Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647; Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076). Ipotesi questa nella quale, come correttamente indicato dalla Corte territoriale sussiste un concorso formale di reati. 2. Nel secondo motivo, indicato come subordinato al mancato accoglimento del primo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 81, 494 e 640 cod. pen. e 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena rilevando che la Corte territoriale, ove avesse ritenuto come implicita la condanna per il reato di sostituzione di persona, preso atto della totale carenza di motivazione sul punto e circa la quantificazione della pena, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. Le doglianze sono manifestamente infondate. Come pure evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, infatti, "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513). Così procedendo a integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, d'altro canto, il giudice dell'appello, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto (così Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262397). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto alla motivazione in punto di quantificazione della pena per il reato di sostituzione di persona. Anche d'n punto di specificazione della pena inflitta, infatti, il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (in termini Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma