CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 1981
Cassazione n. 37859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna che, in riforma della sentenza del tribunale di Modena del 24 settembre 2021, lo ha condannato alla pena di giustizia riqualificando nell'ipotesi di tentativo di estorsione aggravata il fatto ascrittogli come commesso il 13 giugno 2020 e mandandolo assolto delle ulteriori imputazioni a lui inizialmente ascritte. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione e la conseguente violazione di legge per la assoluta inattendibilità della persona offesa e l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni. Si osserva che il ragionamento della corte d'appello appare assolutamente claudicante e contraddittorio in quanto il narrato della persona offesa non può essere considerato genuino e coerente giacché il reato di estorsione e quello di lesioni nella narrazione della persona offesa sono estremamente compenetrati fra di loro. E conseguentemente, non essendo possibile una valutazione frazionata della testimonianza è arbitrario dare credito ad una parte di essa giudicando inattendibile tutto il resto. Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di motivazione e la conseguente violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. Né la sentenza di primo grado, né quella di appello spendono una parola nel vaglio delle dichiarazioni dell'imputato. Per questo aspetto le sentenze di merito vanno annullate. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma. La corte d'appello incorre in un evidente errore di motivazione quando valorizza le dichiarazioni della persona offesa in merito all'utilizzo del cacciavite o del coltello da parte dell'imputato. Nella querela, infatti, non vi è menzione né del coltello / né del cacciavite e d'altronde affermare la sussistenza della aggravante sulla presunzione della presenza domestica di coltelli o cacciaviti non costituisce una motivazione effettiva ma una frase scontata senza valore probatorio o dimostrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso, con tecnica redazionale approssimativa confonde, in tutti tre i motivi, profili inerenti a lamentate carenze motivazionali (si parla di contraddittorietà di motivazione nel primo, di assenza di motivazione nel secondo e di motivazione errata ed apparente nel terzo) con una onnipresente (ma non meglio specificata) violazione di legge. In nessun passaggio del ricorso di quasi una ventina di pagine, si indica una sola norma di legge che costituisca il parametro valutativo del giudizio di legittimità. Si tratta perciò di una esposizione che non consente di comprendere esattamente l'oggetto della doglianza e che, come spesso accade, tende ad introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato perché errato fin dalla premessa concettuale. Si afferma la contraddittorietà della motivazione per il fatto che il racconto della persona offesa in relazione all'episodio del 13 giungo 2020 viene ritenuto solo in parte fonte sufficiente a giustificare la condanna dell'imputato (per l'estorsione tentata, ma non per le lesioniiné per precedenti episodi di estorsione. In sostanza, si afferma, delle due l'una: o si condanna per entrambe le accuse o si assolve per tutto. Simul stabunt, simul cadent. In realtà, è evidente che nel ricorso si confonde tra credibilità (soggettiva) ed attendibilità (oggettiva), senza considerare che la prima può sussistere indipendentemente dalla seconda e che seppure, soprattutto in tema di chiamata di correità, i due giudizi non possono essere nettamente separati, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 276676 - 01); il narrato di un soggetto ritenuto pienamente credibile non 2_ necessariamente trova, su ogni nucleo dell'esposizione, riscontri che ne corroborino definitivamente l'attendibilità. Questo è stato il processo logico seguito dalla Corte d'appello che, essendo privo di manifesta illogicità e di interna contraddizione, non può essere in questa sede censurato, trattandosi di valutazione circoscritta al merito. Né si può sostenere che l'argomento utilizzato sia causa, come pure si sostiene nell'intestazione del motivo d'appello (senza che il punto sia poi meglio elaborato nella esposizione, in vero) di una violazione di legge. Tanto più che sul punto non viene nemmeno indicata, nel ricorso, alcuna specifica disposizione violata. Si può ipotizzare che si tratti dell'art.192 cod. proc. pen., che presidia la valutazione delle prova da parte del giudice. In tal caso, tuttavia, bisognerebbe concludere per l'inammissibilità del motivo, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte, espresso da ultimo nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04), che censura il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per criticare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 3. Il secondo motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione di cui lamenta l'assenza. In mezza pagina, anche qui senza riferimenti normativi, si formula la critica di radicale carenza motivazionale tanto per la sentenza di primo che di secondo grado. Occorre allora precisare che secondo il costante insegnamento di questa Corte motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si tratta, all'evidenza, di vizi estremi, certamente non ricorrenti nel caso concreto, dove la sentenza d'appello (a pg.9) così come quella di primo grado (a pg.6), avevano fornito adeguata spiegazione delle ragioni per cui il testimone d'accusa fosse credibile. 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non autosufficiente. Con esso si denuncia la erroneità ed apparenza motivazionale in relazione alla sussistenza dell'arma utilizzata dal Tofoni per minacciare lo Stefanelli ed alla conseguente configurabilità dell'aggravante. Si afferma che dell'arma (un coltello o un cacciavite) non vi sia traccia né menzione nella querela, di cui si citano alcuni passaggi, con invito al Collegio a leggerne il testo ("se si legge attentamente la querela": pg.18). Non si può tuttavia ignorare che a questa Corte è precluso l'accesso agli atti ed al fascicolo processuale, salvo con riguardo alle questioni di natura processuale ove svolge anche la funzione di giudice del fatto, con facoltà di accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Quando viene formulata una questione come quella avanzata nel terzo motivo, il principio di autosufficienza del ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021 Cc., Rv. 281960 - 02) impone la allegazione al ricorso dell'atto menzionato, al fine di consentirne l'esame al Collegio. Ciò non è avvenuto nel caso specifico, giacché al ricorso risultano allegati solamente le copie delle due sentenze ed il verbale della fonoregistrazione dell'udienza in cui avvenne la deposizione della persona offesa, ma non della menzionata querela. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm