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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 12 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 24 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della truffa contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, a pagina 4, ha logicamente desunto la colpevolezza dell'imputato dal fatto che la somma indebitamente corrisposta dalla vittima fosse stata versata sul conto intestato all'Oppedisano senza che quest'ultimo avesse offerto alcuna giustificazione circa tale spostamento di denaro, non giustificato da rapporti di pregressa conoscenza o di natura economica; considerato che i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo il quale, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 12 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 24 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della truffa contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, a pagina 4, ha logicamente desunto la colpevolezza dell'imputato dal fatto che la somma indebitamente corrisposta dalla vittima fosse stata versata sul conto intestato all'Oppedisano senza che quest'ultimo avesse offerto alcuna giustificazione circa tale spostamento di denaro, non giustificato da rapporti di pregressa conoscenza o di natura economica; considerato che i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo il quale, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris