Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:742
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
10 settembre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 0302 e 0511 – Nozione di “pesci non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione” – Portata – Pesci e ritagli di pesci »
Nella causa C‑406/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (corte regionale dell’Ovest, Danimarca), con decisione dell’11 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2025, nel procedimento
Skatteministeriet
contro
[OSCURATO:PERSONA] A/S,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la FF [OSCURATO:PERSONA] A/S, da S. Andersen e L. Kjær, advokater;
– per il governo danese, da C.A.-S. Maertens, in qualità di agente, assistita da B. [OSCURATO:PERSONA], advokat;
– per la Commissione europea, da A. Demeneix e M.-L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «NC»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (Ministero delle imposte, Danimarca) e la FF [OSCURATO:PERSONA] A/S, una società di diritto danese, in merito alla classificazione doganale di pesci e di ritagli di pesci importati da tale società.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
[OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»).
4
L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione.
5
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.
Diritto dell
’
Unione
NC
6
Come risulta dall’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2658/87, la NC disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie.
7
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della stessa, prevedono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché,
mutatis mutandis
, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
8
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione I, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale», nella quale figura un capitolo 3, intitolato «Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici», nonché un capitolo 5, intitolato «Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove».
9
Tale capitolo 5 contiene una nota 1 che prevede quanto segue:
«Questo capitolo non comprende:
(…)
c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301);
(…)».
10
La tabella dei dazi del capitolo 3 della seconda parte della NC contiene le seguenti voci:
«Codice NC
Descrizione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
1
2
3
4
(…)
(0302)
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:
(…)»
11
Il capitolo 5 della seconda parte della NC contiene una nota 1 che enuncia quanto segue:
«Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
(…)».
12
La tabella dei dazi di tale capitolo 5 contiene le seguenti voci:
«Codice NC
Descrizione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
1
2
3
4
(…)
0511
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:
(…)
0511 91
– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
0511 91 10
– – – Cascami di pesci
esenzione
–
0511 91 90
– – – altri
esenzione
–
(…)»
Regolamento (CE) n. 178/2002
13
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1) così prevede:
«1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
(…)
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».
Regolamento (CE) n. 852/2004
14
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 226, pag. 3), prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare (…)».
15
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così recita:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “igiene degli alimenti”, in seguito denominata “igiene”: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto;
(…)
f) “contaminazione”: la presenza o l’introduzione di un pericolo».
(…)».
16
Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento:
«Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento».
Regolamento (CE) n. 853/2004
17
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55), prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano quelle previste dal [regolamento n. 852/2004]. Esse si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non».
18
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 853/2004:
«Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III».
19
L’allegato III di tale regolamento comprende una sezione VIII, intitolata «Prodotti della pesca», che contiene, in particolare, requisiti applicabili alle navi, requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca, requisiti applicabili agli stabilimenti, incluse le navi, in cui tali prodotti sono lavorati, norme sanitarie applicabili a tali prodotti, nonché requisiti relativi alla conservazione dei prodotti della pesca non trasformati decongelati e dei prodotti della pesca freschi ai quali sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla legislazione dell’Unione.
20
Questa sezione contiene diversi requisiti relativi alla temperatura dei prodotti della pesca. Tra tali requisiti, il punto I, B, 1, del capitolo I di tale sezione, letto in combinato disposto con il punto 1 del capitolo VII di quest’ultima, prevede che le navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per più di 24 ore devono essere dotate di dispositivi per la conservazione di prodotti della pesca ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione. Il punto I, B, 3, di tale capitolo I dispone, in particolare, che, quando i prodotti della pesca sono refrigerati in acqua di mare pulita refrigerata, le stive, le cisterne o i contenitori dei natanti devono assicurare una temperatura uniforme e devono ottenere un grado di refrigerazione che possa far raggiungere alla massa di pesci e acqua di mare pulita una temperatura non superiore a 3 °C sei ore dopo il carico e non superiore a 0 °C sedici ore dopo. Ai sensi del punto 1, lettera b), ii), del capitolo II di detta sezione, letto in combinato disposto con il punto 1 del capitolo VII di quest’ultima, gli operatori del settore alimentare responsabili delle operazioni di scarico e di sbarco, in particolare, dei prodotti della pesca freschi e dei prodotti della pesca non trasformati decongelati devono evitare la contaminazione di tali prodotti durante le operazioni di scarico e di sbarco, ponendoli immediatamente in un ambiente protetto, ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione. Dal punto 1 del capitolo VII e dal punto 1, lettera a), del capitolo VIII della medesima sezione risulta che, durante la conservazione e il trasporto di detti prodotti, gli operatori del settore alimentare che effettuano tali operazioni devono assicurarsi che gli stessi prodotti siano mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.
21
Il punto C del capitolo V della sezione VIII dell’allegato III del regolamento n. 853/2004 prevede, in particolare, che i prodotti della pesca non trasformati non devono essere immessi sul mercato se le analisi chimiche rivelano che i limiti relativi all’azoto basico volatile totale (ABVT) sono stati superati.
Regolamento (CE) n. 854/2004
22
Secondo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206), gli Stati membri dovevano assicurare che i controlli ufficiali sui prodotti della pesca siano effettuati conformemente all’allegato III di tale regolamento, intitolato «Prodotti della pesca».
23
Il punto 4 del capo III di tale allegato prevedeva che i prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se l’autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali o che, per qualsiasi altro motivo, non siano idonei al consumo umano.
Regolamento n. 2074/2005
24
L’allegato II, sezione II, capo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU 2005, L 338, pag. 27), come modificato dal regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU 2008, L 277, pag. 18) (in prosieguo: il «regolamento n. 2074/2005»), prevede quanto segue:
«I prodotti della pesca non trasformati sono considerati impropri al consumo umano qualora risulti dubbia la loro freschezza dal controllo organolettico e il controllo chimico dimostri che i seguenti valori limite di ABTV sono superati:
a) 25 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 1;
b) 30 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 2;
c) 35 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 3.
(…)».
25
L’allegato II, sezione II, capitolo II, di tale regolamento è così formulato:
«1.
Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis.
2. Specie appartenenti alla famiglia dei Pleuronettidi (escluso l’halibut:
Hippoglossus spp
.).
3.
Salmo salar
, specie appartenenti alla famiglia dei Merluccidi, specie appartenenti alla famiglia dei Madidi».
Regolamento n. 1333/2008
26
Tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 354, pag. 16), è applicabile sia nella sua versione risultante dalle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU 2015, L 107, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1333/2008»), sia nella sua versione anteriore. Tuttavia, le disposizioni rilevanti ai fini di tale controversia non sono state oggetto di modifiche sostanziali, cosicché occorre citare quelle risultanti da tali modifiche.
27
L’articolo 5 del regolamento n. 1333/2008 così dispone:
«È vietato immettere sul mercato additivi alimentari o alimenti nei quali siano presenti tali additivi alimentari se l’impiego degli additivi alimentari non è conforme al presente regolamento».
28
A termini dell’articolo 15 di tale regolamento:
«È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’allegato II».
29
Il punto 2 della parte A dell’allegato II di detto regolamento, intitolato «Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso», è così formulato:
«1. Solo le sostanze elencate nella parte B [del presente allegato,] (…) possono essere utilizzate come additivi negli alimenti, salvo disposizioni più specifiche previste nella parte E.
2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.
3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.
(…)».
30
L’acido acetico figura nella parte B di tale allegato. Il pesce e i prodotti della pesca non trasformati, nonché il pesce e i prodotti della pesca trasformati, compresi i molluschi e i crostacei, sono elencati nella parte D di tale allegato. Nella parte E del medesimo allegato, l’acido acetico non figura tra gli additivi previsti per tali categorie di alimenti.
Regolamento (CE) n. 1069/2009
31
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1), prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1. “sottoprodotti di origine animale”, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
(…)».
32
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 di tale regolamento:
«I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10».
33
L’articolo 10 di detto regolamento dispone quanto segue:
«I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
34
La FF [OSCURATO:PERSONA] ha importato, principalmente dalla Norvegia, pesci e ritagli di pesci da essa utilizzati nella produzione di farina di pesce, di olio di pesce e di altri prodotti destinati all’alimentazione animale.
35
Il 10 novembre 2016 il Toldstyrelsen (agenzia delle dogane, Danimarca) ha effettuato un’ispezione delle importazioni di pesci interi delle specie melù, mallotto, cicerello, argentina, busbana e sugarello, dichiarati dalla FF [OSCURATO:PERSONA] come rientranti nel capitolo 5 della seconda parte della NC.
36
Nell’ambito di tale ispezione, l’agenzia delle dogane ha chiesto all’istituto di analisi [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) di analizzare campioni di alcuni di tali pesci e di indicare se essi fossero o meno atti all’alimentazione umana, al fine di verificarne la classificazione doganale.
37
Sulla base di una valutazione visiva e sensoriale di tali campioni, detto istituto ha ritenuto che le catture facenti parte di tre dei quattro campioni analizzati fossero atte all’alimentazione umana, mentre quelle facenti parte del quarto campione non lo fossero, in particolare a causa di un odore molto sgradevole.
38
Detto istituto ha descritto i campioni che ha considerato idonei al consumo come interi, non eviscerati e non decapitati. Inoltre, esso ha qualificato alcuni di tali campioni come eterogenei, precisando, in particolare, che taluni pesci avevano l’aria di essere in buono stato, mentre altri erano stati schiacciati, avevano la pelle raschiata ed erano privi di occhi, testa o coda.
39
Dai contratti di acquisto conclusi dalla FF [OSCURATO:PERSONA] e vertenti sulle catture analizzate e considerate atte all’alimentazione umana risulta che i pesci erano conservati a bordo di navi per un periodo fino a otto giorni, calcolati tra la prima cattura e lo sbarco e tale conservazione è stata effettuata mediante l’aggiunta di acido acetico o di «acido», senza ulteriori precisazioni. Inoltre, il tenore medio di ABVT di tali catture, calcolato sulla base di un campionamento multiplo di catture individuali, sarebbe stato da 14 a 30 mg/100 g. Uno dei dieci campioni utilizzati per determinare il tenore medio di ABVT di una delle catture presentava un tenore di 40 mg/100 g, mentre gli altri nove campioni della stessa cattura presentavano tenori situati tra 27 e 33 mg/100 g.
40
Oltre alle catture facenti parte dei tre campioni considerati dall’istituto di analisi idonei al consumo umano, la FF [OSCURATO:PERSONA] aveva importato, nel corso del periodo sottoposto all’ispezione, altre catture, il cui tenore medio di ABVT, da essa misurato, sarebbe stato inferiore a 35 o 60 mg/100 g, a seconda della specie di pesce di cui trattasi. Tuttavia, tale tenore sarebbe variato, e un campione unico presentava un tenore massimo di 82 mg/100 g. Queste ultime catture sarebbero state tenute a bordo di navi per un periodo che poteva arrivare fino a dodici giorni, calcolati tra la prima cattura e lo sbarco, mediante una miscela di acqua dolce o di mare refrigerata e di acido acetico o di tipo non specificato. La temperatura dell’acqua in cui dette catture erano state conservate sarebbe variata da un lotto all’altro e avrebbe raggiunto gli 8,6°C al momento dello sbarco. In risposta ad una domanda della FF [OSCURATO:PERSONA], le autorità alimentari danesi avrebbero dichiarato che, a loro avviso, l’uso dell’acido acetico come conservante per le catture di cui trattasi nel procedimento principale le aveva rese inidonee al consumo umano, e ciò indipendentemente dal loro tenore di ABVT.
41
Il 19 febbraio 2018 le autorità doganali danesi hanno deciso che i pesci interi e i ritagli di pesci importati dalla FF [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2015 e il 30 novembre 2017 dovevano essere classificati nel capitolo 3 della seconda parte della NC quando il tenore medio di ABVT di ciascun lotto, misurato da tale società, era inferiore a 35 mg/100 g per le specie appartenenti alla famiglia dei Madidi, inclusi i ritagli di pesci, e a 60 mg/100 g per tutte le altre specie.
42
Detta società ha proposto ricorso avverso la decisione di tali autorità dinanzi al Landsskatteretten (commissione tributaria nazionale, Danimarca).
43
Il 6 agosto 2020 tale autorità ha ritenuto che, a causa della loro conservazione in acqua addizionata di acido acetico prima dello sdoganamento, i pesci interi e i ritagli di pesci importati non fossero atti all’alimentazione umana a causa del loro stato al momento dello sdoganamento. Per tale motivo, essa li ha esclusi dalla classificazione nel capitolo 3 della seconda parte della NC conformemente alla nota 1, lettera c), di tale capitolo. Secondo detta autorità, i pesci dovevano quindi essere classificati nel capitolo 5 della seconda parte della NC, nella sottovoce 0511 91 90, conformemente alle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, che figurano nella prima parte, titolo I, sezione A, della NC.
44
Il Ministero delle Imposte ha proposto un ricorso avverso la decisione della commissione tributaria nazionale dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (corte regionale dell’Ovest, Danimarca), giudice del rinvio, sostenendo che i pesci e i ritagli di pesci di cui trattasi nel procedimento principale dovevano essere classificati nella voce 0302 della NC.
45
Tale giudice ritiene che sussista un dubbio riguardo alla questione se tali merci rientrino nel capitolo 3 della seconda parte della NC o nel capitolo 5 di tale parte.
46
A tale riguardo, esso rileva che tutte le catture di cui trattasi nella controversia di cui è investito sono state acquistate in forza di contratti conclusi in vista del loro utilizzo nella produzione industriale di farina e di olio di pesce e non per il consumo umano. Firmando tali contratti, la FF [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata ad utilizzare i pesci per i fini per i quali erano stati acquistati.
47
Secondo il giudice del rinvio, l’aggiunta di acido ha lo scopo di ridurre lo sviluppo di ABVT nei pesci. Il tenore di ABVT indicherebbe il livello di deterioramento del pesce, precisato che più alto è il tenore di ABVT, più il pesce è deteriorato. I valori limite di ABVT risulterebbero dalla sezione II, capitolo I, punto 1, dell’allegato II al regolamento n. 2074/2005. Tale giudice osserva altresì che il regolamento n. 178/2002 non autorizza la commercializzazione di prodotti della pesca non trasformati destinati al consumo umano se è stato loro aggiunto acido acetico o un altro acido. Inoltre, il regolamento n. 853/2004 prevederebbe una refrigerazione dei pesci immediatamente dopo lo sbarco a una temperatura vicina al punto di fusione del ghiaccio.
48
Per quanto riguarda i ritagli di pesci congelati importati dalla FF [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio precisa che uno dei lotti di cui trattasi sarebbe accompagnato da un documento commerciale standard per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati non destinati al consumo umano, redatto in forza del regolamento n. 1069/2009. Tale documento avrebbe indicato che i ritagli in questione erano certificati per l’alimentazione animale e che si trattava di sottoprodotti rientranti nella sottovoce 0511 91 10 della NC, intitolata «Cascami di pesci». In detto documento, tali ritagli sarebbero stati classificati come materiali di «categoria 3 a», che include «carcasse e parti di animali macellati (…) idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali», ai sensi dell’articolo 10, lettera a), di tale regolamento. Dopo la cattura del pesce e durante il trasporto, tali ritagli sarebbero stati trattati secondo le norme previste in detto regolamento e non secondo quelle previste dal regolamento n. 852/2004.
49
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (corte regionale dell’Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 1, lettera c), del capitolo 3 [della seconda parte della NC] debba essere interpretata nel senso che [tale] capitolo 3 non comprende merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
2) La Corte è chiamata a indicare se le seguenti circostanze siano rilevanti per la risposta alla questione sollevata:
a) Le merci sono state addizionate di acido acetico o di un altro acido, in particolare se sia rilevante la circostanza che siano state addizionate di acido acetico che, secondo le informazioni fornite dal produttore, non è approvato per il consumo umano.
b) Il livello di ABVT delle merci supera in media i valori limite compresi tra 25 e 35 previsti dal regolamento [n. 2074/2005].
c) Le merci sono immagazzinate alla rinfusa, laddove una parte dei pesci ha un livello di ABVT superiore a quello autorizzato dal regolamento [n. 2074/2005].
d) Le merci non sono state manipolate conformemente alla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, in particolare:
i. al regolamento [n. 178/2002],
ii. al regolamento [n. 852/2004],
iii. al regolamento [n. 853/2004],
iv. al regolamento [n. 854/2004],
v. al regolamento [n. 1333/2008],
vi. al regolamento [n. 1069/2009].
e) Secondo i documenti commerciali, le merci sono state caricate a bordo della nave da cattura, offerte in vendita e vendute esclusivamente per la produzione industriale di mangimi e non per il consumo umano.
f) Secondo le autorità alimentari danesi, a causa dell’aggiunta di acido acetico, le merci non sarebbero atte all’alimentazione umana, indipendentemente dal loro tenore di ABVT.
g) Le merci sono state importate nell’Unione europea come sottoprodotti, conformemente al regolamento [n. 1069/2009]. A tale riguardo, la Corte è invitata a precisare quale documentazione sia richiesta affinché una merce sia considerata un sottoprodotto ai sensi [di tale regolamento]».
50
Su proposta del presidente, sentiti il vicepresidente e il primo avvocato generale, la Corte ha deciso di iscrivere nel proprio registro la presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, tale domanda non rientra esclusivamente in una materia specifica di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Sulle questioni pregiudiziali
51
Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 0302, intitolata «Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304», o nella voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana»,
– pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di ABVT, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonché
– ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.
52
In limine, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Infatti, la qualificazione, ai fini della loro classificazione doganale, delle merci considerate è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑375/24, EU:C:2025:624, punto 37 e giurisprudenza citata).
53
Ciò precisato, occorre sottolineare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura (sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑375/24, EU:C:2025:624, punto 38).
54
Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezioni o di capitoli (sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑375/24, EU:C:2025:624, punto 39 e giurisprudenza citata).
55
La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 22 giugno 2023, PR Pet, C‑24/22, EU:C:2023:507, punto 53 e giurisprudenza citata). Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenza del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑145/16, EU:C:2017:130, punto 23 e giurisprudenza citata).
56
Nel caso di specie, è pacifico che le merci di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nella sezione I della seconda parte della NC, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale».
57
Tale sezione è suddivisa in cinque capitoli, tra i quali il capitolo 3, intitolato «Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici», contiene la voce 0302, intitolata «Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304», e il capitolo 5, intitolato «Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove», contiene la voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana». Emerge chiaramente dalla formulazione di detto capitolo 5 che lo stesso concerne i prodotti che non corrispondono a nessuna denominazione degli altri quattro capitoli di tale sezione. Inoltre, la nota 1, lettera a), del medesimo capitolo 5 precisa che quest’ultimo non comprende i prodotti commestibili diversi da budella, vesciche e stomaci di animali e dal sangue animale (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Pärlitigu, C‑56/08, EU:C:2009:467, punto 25).
58
La nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC enuncia che tale capitolo non comprende i pesci non atti all’alimentazione umana a motivo della loro natura o del loro stato di presentazione. Emerge, dunque, dal tenore letterale di tale nota che il criterio decisivo per determinare se un pesce rientri nel suddetto capitolo 3 risiede nella sua attitudine o meno all’alimentazione umana. In tali circostanze, la questione decisiva è se, al momento dello sdoganamento, le merci di cui al procedimento principale fossero atte all’alimentazione umana (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Pärlitigu, C‑56/08, EU:C:2009:467, punto 27 e giurisprudenza citata).
59
Al fine di stabilire se un prodotto sia atto o meno all’alimentazione umana, ai sensi di detta nota, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alle sue caratteristiche e alle proprietà oggettive ad esso inerenti (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punti 42 e 57 nonché giurisprudenza citata).
60
Occorre sottolineare, in primo luogo, che, nel caso di specie, il giudice del rinvio fa riferimento a diversi elementi relativi al modo in cui le merci di cui trattasi nel procedimento principale sono state trattate prima del loro sdoganamento, quali l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido, il loro immagazzinamento alla rinfusa e una manipolazione che non rispetta le norme di igiene alimentare, un elevato tenore di ABVT, una temperatura elevata e un lungo periodo di conservazione delle stesse, interrogandosi, in sostanza, sull’esistenza di un rischio per la salute umana derivante dall’eventuale contaminazione o decomposizione di tali merci, rendendole così non atte all’alimentazione umana.
61
A tale riguardo, occorre rilevare che simili elementi si riferiscono alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti alle merci di cui trattasi nel procedimento principale e sono quindi idonei a determinare se esse siano atte o meno all’alimentazione umana.
62
Infatti, la Corte ha già considerato che il fatto che, a causa delle caratteristiche del processo della sua fabbricazione, non possa essere esclusa la presenza, in un prodotto, di sostanze nocive per la salute umana costituisce un elemento pertinente, atto a giustificare la qualificazione di un siffatto prodotto come non alimentare, alla luce delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punti 43 e 48).
63
Inoltre, occorre ricordare che le informazioni fornite dal fabbricante del prodotto di cui trattasi sono, in linea di principio, idonee a stabilire le caratteristiche e le proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punti 44, 47 e 50).
64
Analogamente, la Corte ha rilevato che un fenomeno di decomposizione o un deterioramento dei materiali animali dà luogo a tossine che rendono tali materiali, in linea di principio, inadatti al consumo umano e producono altresì un rischio, in particolare, per la salute umana (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Toropet, C‑836/19, EU:C:2021:668, punto 60).
65
In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, al fine di determinare se le catture di cui trattasi nel procedimento principale siano «non atte all’alimentazione umana», sia consentito tener conto della normativa dell’Unione in materia di prodotti alimentari e di igiene alimentare.
66
A tale riguardo, occorre precisare che, come ricordato al punto 54 della presente sentenza, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli. La Corte ha così avuto occasione di precisare, per quanto riguarda la rilevanza, ai fini della classificazione doganale delle merci, della legislazione alimentare dell’Unione e, in particolare, del divieto di immissione sul mercato di «alimenti a rischio», previsto all’articolo 14 del regolamento n. 178/2002, che la classificazione doganale delle merci alla data del loro sdoganamento spetta alle autorità doganali nazionali che applicano, a tale riguardo, in particolare, le disposizioni della NC (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 52).
67
Ne consegue che la normativa dell’Unione in materia di prodotti alimentari e di igiene alimentare non può, di per sé, essere decisiva per la classificazione di una merce in una determinata voce della NC, ma costituisce, comunque, uno degli elementi da prendere in considerazione a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 53; del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 56, e del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 36).
68
Pertanto, nel caso di specie, sotto un primo aspetto, può essere presa in considerazione la circostanza, menzionata nella decisione di rinvio, in particolare, nella seconda questione, lettere a) e f), secondo la quale acido acetico o un altro acido, che, secondo le informazioni del fabbricante, non è autorizzato per il consumo umano, è stato aggiunto alle catture di cui trattasi nel procedimento principale, che sono pesci non trasformati, e mentre dal combinato disposto degli articoli 5 e 15 del regolamento n. 1333/2008 nonché dall’allegato II di quest’ultimo risulta che tale regolamento non consente la commercializzazione, in quanto prodotti alimentari, di pesci e prodotti della pesca non trasformati contenenti simili additivi.
69
Lo stesso vale per la circostanza, invocata dal giudice del rinvio, in particolare, nell’ambito della seconda questione, lettera f), secondo la quale le autorità alimentari danesi hanno ritenuto che l’aggiunta di acido acetico alle catture di cui trattasi nel procedimento principale le avesse rese «non atte all’alimentazione umana». Infatti, dal punto 4 del capitolo III dell’allegato III del regolamento n. 854/2004 risulta che i prodotti della pesca devono essere dichiarati non idonei al consumo umano se l’autorità competente ritenga che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali o che, per qualsiasi altro motivo, non siano idonei al consumo umano.
70
Sotto un secondo aspetto, può essere presa in considerazione anche la circostanza, indicata nella seconda questione, lettera b), secondo cui il tenore medio di ABVT di alcune delle catture di cui trattasi nel procedimento principale superava i valori limite previsti all’allegato II, sezione II, capitolo I, punto 1, del regolamento n. 2074/2005.
71
A tale riguardo, detta disposizione prevede che i prodotti della pesca non trasformati siano considerati non idonei al consumo umano, ai sensi del regolamento n. 853/2004, qualora risulti dubbia la loro freschezza dal controllo organolettico e il controllo chimico dimostri che i limiti previsti in materia di ABVT sono superati. L’allegato II, sezione II, capitolo I, punto 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 2074/2005 prevede limiti in ABVT rispettivamente di 25, 30 e 35 mg di azoto/100 g di carne, a seconda delle specie dei pesci di cui al capitolo II dell’allegato II, sezione II, di tale regolamento.
72
Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che è stata accertata la presenza, tra i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, di pesci il cui tenore di ABVT superava tali limiti, il che suggerisce uno stato di decomposizione avanzata e quindi un rischio per la salute umana in caso di consumo.
73
Sotto un terzo aspetto, la circostanza, menzionata nella seconda questione, lettera c), secondo cui i pesci di cui trattasi nel procedimento principale, compresi i singoli pesci il cui tenore di ABVT superava i limiti previsti all’allegato II, sezione II, capitolo I, punto 1, del regolamento n. 2074/2005, erano stati immagazzinati alla rinfusa, costituisce anch’essa un elemento pertinente che può indicare l’esistenza di un rischio per la salute umana, vale a dire quello di contaminazione microbiologica o di altro tipo di tutti i pesci, in particolare, derivante dai pesci in stato di decomposizione avanzata.
74
Sotto un quarto aspetto, è altresì pertinente la circostanza, menzionata in particolare nella seconda questione, lettera d), secondo cui il trattamento dei pesci e dei ritagli di pesci di cui trattasi nel procedimento principale non era conforme alla normativa dell’Unione in materia di igiene alimentare, nella misura in cui quest’ultima verte proprio sui pericoli che i prodotti alimentari possono presentare per la salute.
75
In particolare, dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3 del regolamento n. 852/2004 risulta che quest’ultimo stabilisce le norme generali in materia di «igiene» dei prodotti alimentari, vale a dire le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare, tenendo conto dell’uso previsto, che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo. Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e da varie disposizioni degli allegati di tale regolamento emerge che quest’ultimo verte, in particolare, sulla protezione contro la «contaminazione» dei prodotti alimentari, vale a dire la presenza o l’introduzione di un pericolo.
76
Inoltre, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 853/2004 emerge che quest’ultimo stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare che integrano quelle previste dal regolamento n. 852/2004 e che si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare rispettano, in particolare, le pertinenti disposizioni dell’allegato III di tale regolamento.
77
La sezione VIII, intitolata «Prodotti della pesca», di tale allegato III contiene, in particolare, requisiti applicabili alle navi, requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco di tali prodotti, requisiti applicabili agli stabilimenti, incluse le navi, in cui detti prodotti sono lavorati, norme sanitarie applicabili ai medesimi prodotti, nonché requisiti relativi alla loro conservazione. Tale sezione VIII contiene altresì diversi requisiti relativi alla temperatura dei prodotti della pesca, tra cui quelli previsti ai punti I, B, 1 e I, B, 3, del suo capitolo I, al punto 1, lettera b), ii), del suo capitolo II nonché al punto 1 del suo capitolo VII e al punto 1, lettera a), del suo capitolo VIII, che mirano, in sostanza, a garantire, in particolare, che i prodotti della pesca freschi e i prodotti della pesca non trasformati decongelati siano mantenuti, durante la conservazione e il trasporto, incluso durante le operazioni di scarico e di sbarco, ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.
78
Peraltro, il punto C del capitolo V della sezione VIII dell’allegato III del regolamento n. 853/2004 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti che superano i limiti di tenore di ABVT previsti dal regolamento n. 2074/2005.
79
In tali circostanze, occorre considerare che l’inosservanza della normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari può incidere sulla questione se un prodotto, in particolare a causa di un’eventuale contaminazione o a causa del suo stato di decomposizione, presenti un rischio per la salute umana e sia, pertanto, non atto all’alimentazione umana.
80
Per quanto riguarda, sotto un quinto aspetto, la rilevanza di documenti commerciali quali i contratti di acquisto delle catture di cui trattasi nel procedimento principale, menzionati nella seconda questione, lettera e), i quali indicano che tali catture erano destinate alla produzione industriale di mangime per animali e non al consumo umano, occorre considerare che siffatti documenti possono costituire elementi pertinenti relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti ai prodotti di cui trattasi nel procedimento principale di cui occorre tener conto ai fini della classificazione di questi ultimi nella voce appropriata della NC (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 57).
81
Sotto un sesto aspetto, in relazione alla circostanza che i ritagli di pesci di cui trattasi nel procedimento principale sono stati importati nell’Unione come sottoprodotti di origine animale rientranti nella categoria 3, conformemente all’articolo 3, punto 1, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 10, lettera a), del regolamento n. 1069/2009, cui si fa riferimento nella seconda questione, lettera d), vi), occorre ricordare che rientrano in tale categoria i materiali che sono stati considerati dal legislatore dell’Unione come «a basso rischio» per la salute pubblica e degli animali, in particolare, le carcasse e le parti di animali macellati che sono «idonee al consumo umano», ma che non sono destinate a tale consumo per motivi commerciali (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Toropet, C‑836/19, EU:C:2021:668, punti 41 e 47).
82
La circostanza che tali ritagli di pesci rientrino in detta categoria, ammesso che sia dimostrata, il che spetta al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti del caso di specie, verificare, può quindi indicare che tali prodotti non sono atti all’alimentazione umana per il loro stato di presentazione, ai sensi della nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC, e deve altresì essere presa in considerazione ai fini della classificazione di detti prodotti nella voce appropriata della NC.
83
Sulla base dell’insieme degli elementi che precedono relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio valutare se si debba ritenere che tali merci non siano atte all’alimentazione umana, di modo che, conformemente alla nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC, esse non rientrano in tale capitolo 3 e devono, di conseguenza, essere classificate nella voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana», della NC.
84
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana»,
– pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di ABVT, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonché
– ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.
Sulle spese
85
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale,
deve essere interpretata nel senso che:
rientrano nella voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana»,
–
pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di azoto basico volatile totale, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonché
–
ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.
Firme
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Lingua processuale: il danese.