CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 34681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31480-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoALDO CECI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimato - avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che –in sede di rinvio da questa Suprema Corte (n. 18836/2016) - aveva accolto l’azione ex art. 2932 c.c. promossa da [OSCURATO:PERSONA], così riformando la sentenza del Tribunale di Frosinone; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione degli artt. 2286 c.c., 2697 c.c., 2932 c.c. e 100 c.p.c.., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] all’assegnazione e/o compravendita dell’alloggio di E.R.P. in esame, giacché egli, in quanto privo della qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato carente di interesse al giudizio; che, col secondo, si assume la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2668 bis c.c.., in relazione all’art. 360 c.1 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché il Valletta avrebbe trascritto la domanda giudiziale in data 24.01.1985 senza più rinnovarla nei successivi venti anni, con conseguente applicazione dell’inefficacia ex art. 2669 bis c.c.; che la terza censura è volta a contestare la violazione dell’art. 2932 c.c., ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che controparte non soltanto si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il “contratto di vendita” al prezzo convenzionale ma non avrebbe neppure mai offerto, né in via formale, come dovuto, e neppure in via informale, il prezzo da ritenersi corretto, e da ciò l’assenza dell’obbligo di cessione della Cooperativa appellata; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che il processo non appare di pronta soluzione; P. Q. M. Visto l’art. 375 c.p.c. Dispone la discussione della causa in pubblica udienza Così deciso in Roma, nella camer