CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15919/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].zini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 15 febbraio 2020, confermava la responsabilità del ricorrente e la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di aopropriazione indebita continuata ed aggravata, commesso in qualità di amministratore unico di una società, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale la di lui sorella, persona offesa, era socia al 50%, ponendo all'incasso assegni circolari intestati alla società poco prima che la stessa fosse posta in liquida/ione, appropriandosi della somma complessiva di euro 466.807,40. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in relazione alla richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno alla parte civile. La Corte non avrebbe risposto se non in modo apparente al motivo di appello inerente alla immediata esecutività delle statuizioni civili disposta dal Tribunale, laddove si era evidenziato la pendenza di un procedimento civile nei confronti dell'imputato ove questi era stato condannato a ripetere alla società in liquidazione la medesima somma dovuta alla parte civile ed, inoltre, che sempre in ambito civile egli aveva subito il sequestro di un immobile idoneo a garantire il credito della parte civile in quanto avvenuto nel suo interesse sebbene formalmente a favore della società; 2) vizio della motivazione in ordine alla legittimità della costituzione di parte civile, posto che, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato alcun danno diretto ed attuale di tipo patrimoniale a carico della sorella, per il fatto che la condotta incriminata "avrebbe spiegato, tuttalpiù, i suoi effetti solo ed esclusivamente sul patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione", nei confronti del quale la parte civile avrebbe una "mera aspettativa economica" per le ragioni in diritto, a proposito del danno alle persone giuridiche, enucleate in ricorso (fgg. 8 e segg.). Inoltre, la costituzione di parte civile avrebbe avuto l'effetto di duplicare il danno, in quanto il ricorrente era stato condannato dal Tribunale delle Imprese di Brescia a rifondere il medesimo danno patito dalla parte civile nei confronti della società in liquidazione, portatrice dei medesimi interessi della parte civile; 3) vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Stante che il ricorrente, quando era ancora amministratore della società in liquidazione, aveva incamerato le somme di danaro in contestazione sulla base di un contratto di mutuo con scadenza quadriennale, l'interversione del possesso non avrebbe potuto realizzarsi se non alla scadenza del contratto, di molto successiva alla presentazione della querela, a nulla valendo la circostanza che la Corte di appello aveva ritenuto simulato tale contratto stipulato dal ricorrente in conflitto di interessi, dal momento che tanto non avrebbe privato il negozio, sul piano civilistico, dei suoi effetti giuridici fino ad una eventuale pronuncia di annullamento; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., proprio in considerazione del fatto che la Corte di appello aveva sottolineato come il contratto di mutuo fosse stato stipulato dall'imputato in conflitto di interessi. Tale configurazione giuridica, prospettata dal ricorrente, comporterebbe l'assorbimento dell'aggravante di cui all'art. 51, comma primo, n. 11 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Hanno priorità logica il terzo ed il quarto motivo di ricorso, inerenti alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto di reato. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello, sulla base di una corposa ricostruzione di merito della vicenda processuale, qui non più rivedibile, ha sottolineato che il ricorrente, amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva destinato a sé stesso sostanzialmente tutto il patrimonio sociale appena un giorno prima che venisse iniziata davanti al Tribunale civile l'azione promossa dalla di lui sorella (socia al 50%) per la liquidazione della società. Tanto era avvenuto tenuto conto di un contratto di mutuo tra il ricorrente e la stessa società, firmato dall'imputato in veste di amministratore unico della società ed a titolo personale, contenente, oltre all'evidente conflitto di interessi, notevoli irregolarità formali. Sulla base di tali dati di contesto, la Corte ha ritenuto non che tale contratto fosse simulato, come si sostiene in ricorso, ma che esso fosse del tutto inesistente, costituendo un mero e falso artificio attraverso il quale il ricorrente aveva ottenuto, con le operazioni contestate, l'effetto illecito desiderato di appropriarsi di tutti i beni della società (fgg, 15 , 1.6 della sentenza impugnata). Trattandosi di un atto inesistente, sono manifestamente infondate le censure difensive che agli effetti giuridici di tale documento/contratto vorrebbero ricondurre l'interversione del possesso ed una diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 2634 cod. civ., norma che presuppone il compimento da parte dell'amministratore di validi (e non inesistenti) atti di disposizione dei beni sociali ancorché in conflitto di interessi.2. Per le ragioni appena dette, è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, che ha priorità logica rispetto al primo, è infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 45089 del 10/11/2009, Oggioni, Rv. 245694; principio ribadito, con riguardo al reato di appropriazione indebita, da Sei. 2, n. 18775 del 2017 non massimata). Ne consegue che non può dubitarsi, nel caso in esame, della legittimazione della sorella del ricorrente a costituirsi parte civile in giudizio, essendo stata socia al 50% della società del cui patrimonio il ricorrente si era appropriato. Senza considerare che il ricorso sorvola sul fatto che la costituzione di parte civile era avvenuta prima che la società fosse posta in liquidazione, come precisato a fg. 13 della sentenza impugnata. Quanto alla duplicazione del danno, con riferimento alla pendenza di una causa civile nella quale il ricorrente è stato condannato nei confronti della società in liquidazione, non soltanto non è stata data dimostrazione documentale della irrevocabilità dell'accertamento giurisdizionale in sede civile, ma, in ogni caso, la questione non rileva in questa sede, potendo formare oggetto di futuro, eventuale scrutinio in sede di esecuzione civile. 4. E' manifestamente infondato il primo motivo. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, quantificato in euro 248.000, dichiarandone la provvisoria esecuzione ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.. La Corte ha rigettato l'istanza difensiva dell'imputato appellante volta alla sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rimarcando il carattere esecutivo delle sentenze di appello per quanto concerne le statuizioni civili, secondo quanto previsto dall'art. 605 cod. proc. pen.. Tale norma comporta che, in sede di legittimità, il rimedio esperibile avverso la esecutività delle statuizioni civili di secondo grado non è quello di censurare, attraverso il ricorso per cassazione, la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto, quanto, piuttosto, richiedere alla Corte di cassazione, ex art. 612 cod. proc. pen., che sia adottato, attraverso un apposito procedimento, un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, circostanza non verificatasi nella specie, avendo il ricorrente posto la questione attraverso il primo motivo di ricorso e come vizio motivazionale della sentenza di appello. Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La statuizione di rigetto non determina la prescrizione di nessuna delle condotte contestate siccome commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il reato continuato è relativo a diverse operazioni, la prima delle quali è stata commessa il 24 giugno 2014, mentre le ultime il 31 dicembre 2014. La prescrizione della prima operazione, tenuto conto della interruzione del termine, sarebbe maturata il 24 dicembre 2021. Tuttavia, occorre considerare sia la sospensione del termine pari a 64 giorni per l'emergenza pandemica (posto che nel processo di appello era stata fissata una udienza per il 17.3.2020 rinviata al 3 giugno 2020) sia la sospensione decorrente dall'udienza di primo grado del 3 luglio 2017, allorquando il Tribunale aveva rinviato il processo all'udienza del 12 ottobre del 2017 su richiesta di entrambe le parti, per un totale di mesi 3 e giorni 9 (cfr. Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243). Tenuto conto di entrambi tali periodi di sospensione, nessun segmento del reato continuato è ad oggi caduto in prescrizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.03.2022. [OSCURATO:PERSONA]