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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25236/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7666/25 Ritenuto che il ricorso congiunto proposto nell'interesse dei due imputati introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello e di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare dei numerosi agenti intervenuti), e che i rilievi critici dei ricorrenti, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò soprattutto con riferimento al vaglio di attendibilità della testimonianza resa dalla fidanzata di uno degli imputati; ritenuto che tutte le doglianze dei ricorrenti in punto di valutazione delle prove testimoniali non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla cognizione dei giudici di merito, le cui valutazioni appaiono sorrette da motivazione non illogica; ritenuto che anche l'ultimo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., è ugualmente generico / /avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulla dinamica dei fatti risultata del tutto diversa da quella addotta dalla difesa, trattandosi di censure per profili di fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che letmemoritidifensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per un verso sottopone questioni nuove come tali inammissibili perché non dedotte nei motivi di ricorso e, per altro verso,(reitera le stesse argom‘ntazioni con cui ha censurato l'attendibilità dei testi a carico, con rilievi inammissibili in questa sede perché investono solo la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7666/25 Ritenuto che il ricorso congiunto proposto nell'interesse dei due imputati introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello e di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare dei numerosi agenti intervenuti), e che i rilievi critici dei ricorrenti, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò soprattutto con riferimento al vaglio di attendibilità della testimonianza resa dalla fidanzata di uno degli imputati; ritenuto che tutte le doglianze dei ricorrenti in punto di valutazione delle prove testimoniali non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla cognizione dei giudici di merito, le cui valutazioni appaiono sorrette da motivazione non illogica; ritenuto che anche l'ultimo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., è ugualmente generico / /avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulla dinamica dei fatti risultata del tutto diversa da quella addotta dalla difesa, trattandosi di censure per profili di fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che letmemoritidifensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per un verso sottopone questioni nuove come tali inammissibili perché non dedotte nei motivi di ricorso e, per altro verso,(reitera le stesse argom‘ntazioni con cui ha censurato l'attendibilità dei testi a carico, con rilievi inammissibili in questa sede perché investono solo la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere esten
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