CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto 'in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli del 24.04.2018, ha ridotto la pena inflitta all'imputato confermando l'accertamento della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 589, comma 3 cod. pen., per avere cagionato la morte [OSCURATO:PERSONA] con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 140 comma 1,2,3 ed 8 e art. 15 lett. a) C.d.S. e alterazione psicofisica per pregressa a causa di assunzione di cannabinoidi. 2. Il fatto viene descritto dalla sentenza di primo e secondo grado nel modo che segue. In data 5.11.2008 intorno alle ore 20,30 sull'autostrada A26 in direzione Alessandria, con tre corsie di marcia, [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autocarro Iveco viaggiava ad una velocità eccessiva di circa 90Kmh, stante le condizioni di visibilità ridotta per l'ora notturna e per la pioggia, con fondo stradale viscido, oltre che per il carico del trasporto; urtava con la struttura laterale destra lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura Mercedes di [OSCURATO:PERSONA], ferma sul margine destro della corsia di marcia perché, non funzionante, in assenza di corsia di emergenza. In particolare la Mercedes a seguito dell'urto colpiva [OSCURATO:PERSONA] che era sceso dall'autovettura diretto perso l'area di servizio e lambiva la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], che veniva proiettata contro il guardrail e precipitava dal viadotto, cadendo nel sottostante capo agricolo, decedendo immediatamente. Assumevano i Giudici di merito che se la norma cautelare attinente alla circolazione stradale fosse stata osservata e il veicolo condotto dall'imputato avesse marciato ad un andatura più lenta ed adeguata alle particolari condizioni di tempo e luogo e il conducente si fosse astenuto dal consumare cannabinoidi avrebbe potuto avvistare in tempo la vettura in panne (pur in assenza di segnale mobile di pericolo e di giubbotti catarifrangenti) ed evitare l'impatto o comunque attenuare il danno e le conseguenze mortali per la Tabucchi. 3. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi. 3.1. Con il primo fa valere il vizio di legge e di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 187 comma 1 Dlgs 285/92; lamenta in specie la illogicità delle argomentazioni della Corte territoriale che aveva disatteso i risultati della perizia disposta con incidente probatorio, che aveva escluso che al momento del fatto l'imputato fosse sotto l'effetto di alterazione psico- fisica conseguente all'assunzione di stupefacenti nella specie marijuana. In particolare censura la motivazione con si assume che l'Usai era un consumatore abituale, come risultava dal ritrovamento nell'abitacolo del mezzo di altre tracce di positività al THC (spinello, cenere, cartine) e dal ritrovamento a casa sua di un consistente analogo quantitativo di stupefacente per uso personale. Deduce che la Corte territoriale ha fatto suo l'assunto del CT del PM, che peraltro non ha avuto riscontro in atti, secondo cui l'Usai aveva assunto 4 o 5 ore prima del prelievo la sostanza stupefacente quindi al momento dell'incidente stradale era in preda agli effetti acuti quali euforia e maggiore sensibilità agli stimoli visivi. Lamenta che la Corte ha erroneamente addebitato alla difesa di non aver provato che l'Usai fosse consumatore abituale, mentre in realtà l'accusa non aveva dimostrato dal canto suo che l'Usai fosse consumatore occasionale. Inoltre nella sentenza impugnata non si ritrova alcun riscontro dello stato di alterazione da consumo di stupefacenti nemmeno mediante la descrizione di elementi sintomatici percepiti dagli agenti accertatori. Ribadisce il proprio interesse al motivo di ricorso, anche ai fini all'accertata responsabilità per l'omicidio colposo, in quanto ritenuto aggravato dalla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 3.2. Con il secondo motivo fa valere il vizio di legge e di motivazione in ordine alla violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 CDS e in specie in relazione al giudizio controfattuale argomentato illogicamente in quanto la Corte territoriale ha individuato ex posto la velocità prudenziale in 70 Kmh senza alcun parametro di riferimento e ha effettuato il giudizio di prevedibilità sulla base di una premessa indimostrata e cioè che l'autovettura in panne avesse le luci di posizioni accese senza dare il giusto rilievo al fatto che gli occupanti scesi dall'autovettura non avevano apposto il triangolo obbligatorio di segnalazione e non indossavano i giubbotti catarifrangenti. Lamenta che la Corte non ha dato risposta al motivo di gravame rivolto a verificare se l'evento morte fosse evitabile. 3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge circa la sussistenza del nesso di causa tra l'urto del veicolo e la morte della persona offesa verosimilmente dovuta ad una caduta accidentale dal gard rail, prima del sinistro stradale, ricostruzione suffragata dall'autopsia che ha escluso lesioni da impatto agli arti inferiori e in quanto il copro è stato rinvenuto molto più avanti rispetto alla collisione tra gli automezzi. 4. Con requisitoria scritta, Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2.Va ribadito il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma). In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019). 2.1. Tale discorso deve ritenersi comune alla valutazione di attendibilità scientifica della ricostruzione fatta propria dai giudici del merito con riferimento all'assunzione di stupefacenti da parte dell'Usai e quindi al fatto che quest'ultimo fosse al momento dell'incidente in uno stato di alterazione, rilevando il collegio, in conformità al consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, come, in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253512; Cass., Sez. 4, n. 45126/2008, Rv. 241907; Cass., Sez. 4, n. 11235/1997, Rv. 209675; Sez. 3, Sentenza n. 13997 del 25/10/2017 Ud. (dep. 26/03/2018 ) Rv. 273159 - 01 ). Nella specie, la Corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo analitico le ragioni della privilegiata considerazione ascritta alle tesi prospettate dal consulenti dell'accusa, non trascurando l'apprezzamento delle contrarie deduzioni del perito di ufficio, anch'esse specificamente considerate e confutate sulla base di argomentazioni logicamente lineari e del tutto congrue in termini esplicativi. In particolare la Corte di appello, così come il Giudice di primo grado che aveva prosciolto l'Usai dalla contravvenzione di cui all'art. 187 commal D.Igs 285/92, avevano argomentato, sulla base delle conclusioni tecniche scientifiche del consulente del PM che aveva valorizzato i seguenti elementi oggettivi: l'incidente si era verificato intorno alle ore 20,30, il prelievo ematico era stato effettuato dopo quattro ore dall'incidente, con un risultato di 1,8 mg/ml e ciò era compatibile sulla base della letteratura scientifica maggioritaria con un'assunzione avvenuta 4-5 ore prima il prelievo e comunque prima dell'incidente, con conseguente alterazione psico-fisica del soggetto alla guida. Ha disatteso le conclusioni del perito nominato in sede di incidente probatorio, peraltro avvalorate da un solo studio scientifico del 2008, relativo a consumatori abituali di una comunità di riabilitazione, in quanto basate su un presupposto di fatto nel caso concreto indimostrato vale a dire che l'Usai fosse un forte consumatore abituale ( fol 2 e 3). 2.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alla violazione della regola cautelare relativa la mancato adeguamento della velocità ( art. 141 CDS) alle condizioni della strada bagnata, all'ora notturna, alle condizioni dì alterazione del guidatore che aveva assunto marijuana, al carico dell'autocarro che trasportava un altro veicolo, e alla sussistenza del nesso di causa, sono manifestamente infondati. Si tratta di una motivazione scevra da ogni vizio logico e giuridico che affronta la questione della prevedibilità dell'evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (anche qui ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 - dep. 16/02/2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Infatti la Corte territoriale ha argomentato, attraverso un logico e coerente giudizio controfattuale, che una velocità più adeguata e moderata avrebbe consentito di effettuare una manovra di passaggio sull'altra corsia sterzando a sinistra, superando così la vettura di Vanotti ed evitando il sinistro, in particolare l'impatto con la Mercedes nella parte posteriore sinistra mediante lo spigolo anteriore destro dell'autocarro e conseguentemente il decesso della Trabucchi. Infatti risulta accertato che il campo del sinistro era costituito da tre corsie di marcia, ampio 11,15 metri mentre la Mercedes era larga solo 1,85 mt . La Corte ha puntualmente argomentato la insostenibilità della tesi difensiva secondo cui la Tabucchi sarebbe caduta per un antecedente causale ignoto e precedente al sinistro, affermando che si tratta di una mera supposizione priva di ogni riscontro probatorio mentre è risultato accertato che la caduta è seguita all'impatto dell'autocarro con la Mercedes. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi