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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07801/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 21/4/2022, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 27/8/2020, ha disposto il dissequestro dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] e ha rigettato nel resto l'impugnazione in ordine al conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, sequestro in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. 2.

In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. quanto alla carenza dei presupposti della misura disposta al fine di confisca e per motivazione meramente apparente e illogica con riferimento alla ritenuta disponibilità delle somme giacenti contenute nel conto corrente a [OSCURATO:PERSONA], ciò a fronte della circostanza che la ricorrente aveva un proprio autonomo reddito da lavoro che veniva accreditato sul tale conto.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e alla concretezza della motivazione, non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con i riferimenti specifici alla natura anomala di alcune operazioni effettuate sul conto corrente bancario (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), risulta adeguata e non può certo essere ritenuta inesistente ovvero apparente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal fr ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza con motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 21/4/2022, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 27/8/2020, ha disposto il dissequestro dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] e ha rigettato nel resto l'impugnazione in ordine al conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, sequestro in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. quanto alla carenza dei presupposti della misura disposta al fine di confisca e per motivazione meramente apparente e illogica con riferimento alla ritenuta disponibilità delle somme giacenti contenute nel conto corrente a [OSCURATO:PERSONA], ciò a fronte della circostanza che la ricorrente aveva un proprio autonomo reddito da lavoro che veniva accreditato sul tale conto. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e alla concretezza della motivazione, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con i riferimenti specifici alla natura anomala di alcune operazioni effettuate sul conto corrente bancario (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), risulta adeguata e non può certo essere ritenuta inesistente ovvero apparente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal fr ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazi
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