CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23 del 08 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna - decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 13957 del 26/02/2020) e parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Rimini del 26 maggio 2015 - ha dichiarato estinta la pena ex art. 1 legge 312 luglio 2006, n. 241 inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 648-bis cod. pen. per avere riciclato, ricevendo dalla sua convivente [OSCURATO:PERSONA] euro 100.000,00, il provento illecito della [OSCURATO:SOCIETA]. della quale costei era rappresentante legale. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione per non avere la Corte di appello precisato, come richiesto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la precedente decisione di altra sezione della Corte di appello di Bologna, il nesso fra le attività delittuose ascritte alla Zoli e il trasferimento bancario ricevuto dall'imputato, trascurando lo iato temporale tra le prime e il secondo; b) violazione di legge per avere erroneamente desunto l'esistenza del reato presupposto dall'art. 648-bis cod. pen. dagli insufficienti contenuti della sentenza n. 3 del 2007 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vigevano nei confronti della Zoli per il delitto ex artt. 110, 112, 81, 61, n. 7, e 640 cod. pen., per vari delitti ex artt. 81 e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e per il delitto ex art. 461 cod. pen. (associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di frodi fiscali), come delineati nei suoi capi di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza con cui ha annullato con rinvio la precedente decisione della Corte di appello, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità di specificare come il denaro di cui disponeva la Zoli provenisse da un delitto di appropriazione indebita o da altro delitto. Ha così ribadito il principio secondo cui, pur non essendo indispensabile che il delitto presupposto sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato, né che sia specificamente individuato (basta che il fatto che lo costituisce non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità), è però necessario che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile e questo non si verifica se il giudice si limita a supporne l'esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni relative ai beni e ai valori oggetto del delitto ex art. 648-bis cod. pen. (fra le altre: Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Caretta, Rv. 228382).2. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha seguito il principio fissato dalla Corte di cassazione ma ha diversamente individuato il delitto non colposo presupposto del riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. attenendosi alle direttive impartite, senza ripetere vizi già censurati e senza fondare la decisione su argomenti già ritenuti incompleti o illogici nella sentenza di annullamento (Sez. 4, n. 12255 del 26/01/16, Y., Rv. 2666388; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775: Sez. 6, n. 40814 del 16/09/2004, Esposito, Rv. 230138; Sez. 5, n. 1582 del 28/11/1997, dep. 1998, Angioi, Rv. 209990). Correttamente, per altro verso, ha mantenuto piena autonomia di giudizio nella valutazione dei dati e nella ricostruzione del fatto, traendo le sue conclusioni anche da elementi prima trascurati, colmando i vuoti della precedente motivazione e superando le incongruenze rilevate (sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811; Sez. 6 n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738). Infatti, ha considerato che: dalla sentenza n. 3 del 2007 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vigevano si trae che negli anni 2003-2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. fu utilizzata - assieme a altre società delle quali era rappresentante legale sempre la Zoli - come schermo sociale per commettere truffe, frodi nell'accesso al credito bancario e violazioni fiscali e che neanche svolse una qualche attività che producesse profitti; in questo contesto, nel novembre 2003 la Zoli sottoscrisse una polizza vita di 100.000,00 euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che mobilizzò il 27 marzo 2006 mentre il 30 marzo 2006 effettuò, per la stessa somma, il bonifico indicato nell'imputazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] su un conto corrente da lui aperto lo stesso giorno e presso la stessa filiale e poi chiuso 9 mesi dopo che, medio tempore, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'emissione di 9 assegni circolari di 10.000,00 euro ciascuno (depositati presso altro conto a lui intestato) mentre i residui 10.000,00 euro furono prelevati in contanti (p. 1). Ha osservato che la somma oggetto del bonifico non poteva che essere la stessa proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, derivante dalle attività illecite (quella alla quale si riferisce la sentenza con cui il Tribunale di Vigevano ha applicato pena alla Zoli) di questa società poiché le dichiarazioni dei redditi mostrano che la Zoli negli anni precedenti aveva un imponibile o negativo o molto modesto (p. 6-7). Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, perché il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. è a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e progressive (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/01/2011, Berruti, Rv. 249446; Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246434). Inoltre, relativamente al ragionamento che sorregge questa ricostruzione dei fatti il ricorso in esame non deduce manifeste illogicità. In definitiva, la Corte di appello si è adeguatamente conformata al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione — che aveva annullato la precedente sentenza perché non aveva configurato i delitti presupposti dall'art. 648-bis cod. pen. — e ha colmato la lacuna al riguardo contenuta nella sentenza annullata chiarendo che la somma indicata nel capo di imputazione proveniva dai reati di truffa, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fiscali fraudolente, oggetto della sentenza di patteggiamento n. 3/07 del Tribunale di Vigevano passata in giudicato. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022. i [OSCURATO:PERSONA]