CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34715/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 9003/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 3145/19/2023 depositata il 19 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente