CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42605_23 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Rifi HOssirri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, siccome in tal senso riqualificate le condotte a lui contestate e poste in continuazione, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze, atteso che - quanto alla dosimetria sanzionatoria - il Giudice di merito ha provveduto alla determinazione della pena valorizzando, quali elementi fondanti tale convincimento, il riferimento alla personalità dell'imputato e al precedente specifico di cui è gravato e alla non occasionalità della condotta di cessione della sostanza stupefacente di tipo cocaina e di tipo hashish, laddove (cfr. pag. 4) deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410); ritenuto altresì che in ogni caso non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); osservato che parimenti, pur a fronte dell'autonomia dei giudizi (cfr. Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018), non illogicamente la sentenza impugnata ha inteso valorizzare il negativo precedente specifico e la negativa reiterata condotta al fine tanto di ritenere la sussistenza della contestata recidiva quanto di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, significando la prevalenza di tali elementi nella valutazione della personalità dell'imputato (cfr. altresì Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato infine che gli stessi aumenti per continuazione - ampiamente nei limiti di legge - hanno trovato non irragionevole spiegazione e giustificazione nel favor per l'odierno ricorrente; rilevato pertanto che, attesa la manifesta infondatezza delle doglianze e in ragione quindi dell'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 / Il consigliere estensore Il Presidente f [OSCURATO:PERSONA]