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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2020

Cassazione n. 40020/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14074-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.238/2020 pubblicata il 28-1-2020 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché denunciato per omosessualità dai genitori dell’uomo con cui aveva avuto una stabile relazione e che era deceduto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.

Ric. 2020 n. 14074 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021

4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata lamentando la violazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. n.251/2007, è inammissibile.

La censura è espressa in modo del tutto generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte, senza riferimenti pertinenti al caso di specie.

Non è, infatti, svolta in ricorso alcuna specifica e concreta critica al percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito, che, applicando i parametri dettati dall’art. 3, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007, ha evidenziato in dettaglio plurimi profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del narrato (pag. 4 sentenza).

4. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando la violazione dell’art. 14 lett. c) d.lgs.n.251/2007 e dell’art. 8, comma 3, d.lgs.n.25/2008, in ragione dell’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione del Paese di origine ed anche sulla condizione degli omosessuali.

Riguardo a quest’ultimo profilo, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, una volta esclusa dai giudici di merito, con motivazione adeguata, come nella specie, la credibilità della vicenda personale allegata, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla relativa vicenda personale (Cass.16925/2018 e Cass. 14283/2019).

Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte d’appello, indicando le fonti di conoscenza (Easo 2018), ha escluso la sussistenza della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del Ric. 2020 n. 14074 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, e ciò implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.

Nel caso di specie, detto vizio non è stato denunciato e la doglianza è del tutto genericamente espressa, senza specifica confutazione del decisum sul punto, ma solo mediante mero richiamo di varie sentenze di giudici di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, del 9 novembre 2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14074 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14074-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.238/2020 pubblicata il 28-1-2020 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché denunciato per omosessualità dai genitori dell’uomo con cui aveva avuto una stabile relazione e che era deceduto. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. Ric. 2020 n. 14074 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata lamentando la violazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. n.251/2007, è inammissibile. La censura è espressa in modo del tutto generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte, senza riferimenti pertinenti al caso di specie. Non è, infatti, svolta in ricorso alcuna specifica e concreta critica al percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito, che, applicando i parametri dettati dall’art. 3, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007, ha evidenziato in dettaglio plurimi profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del narrato (pag. 4 sentenza). 4. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando la violazione dell’art. 14 lett. c) d.lgs.n.251/2007 e dell’art. 8, comma 3, d.lgs.n.25/2008, in ragione dell’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione del Paese di origine ed anche sulla condizione degli omosessuali. Riguardo a quest’ultimo profilo, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, una volta esclusa dai giudici di merito, con motivazione adeguata, come nella specie, la credibilità della vicenda personale allegata, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla relativa vicenda personale (Cass.16925/2018 e Cass. 14283/2019). Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte d’appello, indicando le fonti di conoscenza (Easo 2018), ha escluso la sussistenza della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del Ric. 2020 n. 14074 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14074/2020 Numero sezionale 9819/2021 Numero di raccolta generale 40020/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, e ciò implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso di specie, detto vizio non è stato denunciato e la doglianza è del tutto genericamente espressa, senza specifica confutazione del decisum sul punto, ma solo mediante mero richiamo di varie sentenze di giudici di merito. 5. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, del 9 novembre 2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14074 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m
Sentenza Cassazione n. 40020/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris