CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 40067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la mancanza ovvero la non esecutività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 29 novembre 2021, . 2. Avverso detta ordinanza ricorre personalmente il condannato, indicando le ragioni a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fronte 'd'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s'impone l'inammissibilità del ricorso. In virtù di detta modifica normativa, infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Come preannunciato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] bere estenso