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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 09294/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15943/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 1387/2015 depositata il 10/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con l’unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha rigettato il ricorso originario del contribuente, che aveva impugnato tre intimazioni di pagamento notificategli, conseguenti alla definitività di tre cartelle relative agli anni di imposta 2001 –2004.

2. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso ed è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività della costituzione del ricorrente.

1.1. L’eccezione, pur ammissibile perché rilevabile ex officio in ogni stato e grado, è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo ad un orientamento maggioritario (cfr. le decisioni nn. 12185/2008; 9173/2011; 18373, 14010 e 10816/2012; 7645 e 12027/2014; 14183 e 18296/2015; 19138/2016), hanno affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez.

U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364).

1.2. Da tale assunto consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso scopo di verificare la tempestività della proposizione del ricorso di primo grado o di appello (nel medesimo senso, v. ancora di recente Cass. n. 28182/2023).

1.3. Nella specie, per stessa allegazione della resistente, effettuata in ossequio al principio di specificità, il ricorso risulta spedito all’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuto in data 20/11/2013: la costituzione del ricorrente in data 20/12/2013 è pertanto tempestiva.

2. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011: annullamento dei ruoli per sopravvenuta estinzione parziale della pretesa tributaria.»

2.2. Il contribuente ha impugnato tre intimazioni di pagamento, notificategli in data 2/09/2013, aventi ad oggetto imposte definitivamente accertate per gli anni 2001-2003 e già richieste con cartelle di pagamento notificate, come già accertato dai giudici del merito con statuizione qui non contestata, in data 4/10/2005, 23/04/2007 e 04/12/2007.

Per quanto qui ancora è di interesse, il ricorrente, contestando la contraria statuizione della Commissione regionale, reclama la riduzione dell’imposta al 60% ex art. 33, comma 28 della L. n. 181/2011, disciplina che prevede agevolazioni per i soggetti residenti nei Comuni danneggiati dal sisma dell’aprile 2009.

3. Il motivo non è fondato.

3.1. È utile riassumere il quadro normativo concernente il caso di specie.

Dopo gli eventi sismici della primavera 2009, il d.m.

Economia e Finanze del 9 aprile 2009 sospese i termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 per tutti i soggetti residenti nella provincia dell'Aquila.

Successivamente, l'art. 1, comma 2, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, nell'adottare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, individuò il più ristretto ambito dei residenti all'interno del "cratere sismico", interessato da eventi calamitosi di maggiore intensità; per questi ultimi, stabilì che le misure di agevolazione sarebbero state attuate con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Intervenne così l'OPCM 3780 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per prima dispose la sospensione dei versamenti per i residenti all'interno del "cratere sismico" fino al 30/11/2009.

Successivamente, l'art. 25, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 dispose la ripresa dei versamenti a partire da giugno 2010, aggiungendo che le modalità per la relativa effettuazione sarebbero state «stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Nel frattempo, il d.l. 31/5/2010 n. 78, convertito nella L. n. 122/2010, all'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, aveva differito al gennaio 2011, per i comuni interni al "cratere", la ripresa dei versamenti.

Infine, con riferimento agli stessi residenti interni al "cratere", l'art. 33, comma 28, della L. 12.11.2011, n. 183, ha disposto che la ripresa della riscossione avvenisse a decorrere dal mese di gennaio 2012, anche qui con delega al direttore dell'Agenzia di disciplinare le modalità dei versamenti, e che «l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

Le concrete modalità di ripresa dei versamenti da parte dei soggetti residenti all'interno del «cratere sismico» sono state così disciplinate dal provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010, ove è stabilito che il versamento avvenga mediante un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo.

3.2. Nel caso di specie, identificato il termine iniziale della sospensione nel 6 aprile 2009, si rileva come le cartelle in oggetto siano non solo relative ad anni di imposta precedenti, notificate in epoca anteriore a tale data, e divenute definitive per mancata impugnazione, ma che in relazione ad esse i termini di pagamento fossero ampiamente scaduti prima del periodo di sospensione.

I relativi debiti di imposta non sono dunque riconducibili all’oggetto della disciplina provvidenziale, limitata ai «versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009».

3.3. Né rileva, come in tesi sostenuto dal ricorrente, che l’Agente della riscossione abbia ricompreso, «bene o male che abbia fatto», nella sospensione anche tali carichi, in quanto il beneficio invocato non può che discendere dalle previsioni normative, e non dalla concreta attività posta in essere da Equitalia.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Non si liquidano spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15943/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 1387/2015 depositata il 10/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con l’unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha rigettato il ricorso originario del contribuente, che aveva impugnato tre intimazioni di pagamento notificategli, conseguenti alla definitività di tre cartelle relative agli anni di imposta 2001 –2004. 2. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso ed è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività della costituzione del ricorrente. 1.1. L’eccezione, pur ammissibile perché rilevabile ex officio in ogni stato e grado, è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo ad un orientamento maggioritario (cfr. le decisioni nn. 12185/2008; 9173/2011; 18373, 14010 e 10816/2012; 7645 e 12027/2014; 14183 e 18296/2015; 19138/2016), hanno affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364). 1.2. Da tale assunto consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso scopo di verificare la tempestività della proposizione del ricorso di primo grado o di appello (nel medesimo senso, v. ancora di recente Cass. n. 28182/2023). 1.3. Nella specie, per stessa allegazione della resistente, effettuata in ossequio al principio di specificità, il ricorso risulta spedito all’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuto in data 20/11/2013: la costituzione del ricorrente in data 20/12/2013 è pertanto tempestiva. 2. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011: annullamento dei ruoli per sopravvenuta estinzione parziale della pretesa tributaria.» 2.2. Il contribuente ha impugnato tre intimazioni di pagamento, notificategli in data 2/09/2013, aventi ad oggetto imposte definitivamente accertate per gli anni 2001-2003 e già richieste con cartelle di pagamento notificate, come già accertato dai giudici del merito con statuizione qui non contestata, in data 4/10/2005, 23/04/2007 e 04/12/2007. Per quanto qui ancora è di interesse, il ricorrente, contestando la contraria statuizione della Commissione regionale, reclama la riduzione dell’imposta al 60% ex art. 33, comma 28 della L. n. 181/2011, disciplina che prevede agevolazioni per i soggetti residenti nei Comuni danneggiati dal sisma dell’aprile 2009. 3. Il motivo non è fondato. 3.1. È utile riassumere il quadro normativo concernente il caso di specie. Dopo gli eventi sismici della primavera 2009, il d.m. Economia e Finanze del 9 aprile 2009 sospese i termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 per tutti i soggetti residenti nella provincia dell'Aquila. Successivamente, l'art. 1, comma 2, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, nell'adottare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, individuò il più ristretto ambito dei residenti all'interno del "cratere sismico", interessato da eventi calamitosi di maggiore intensità; per questi ultimi, stabilì che le misure di agevolazione sarebbero state attuate con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Intervenne così l'OPCM 3780 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per prima dispose la sospensione dei versamenti per i residenti all'interno del "cratere sismico" fino al 30/11/2009. Successivamente, l'art. 25, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 dispose la ripresa dei versamenti a partire da giugno 2010, aggiungendo che le modalità per la relativa effettuazione sarebbero state «stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». Nel frattempo, il d.l. 31/5/2010 n. 78, convertito nella L. n. 122/2010, all'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, aveva differito al gennaio 2011, per i comuni interni al "cratere", la ripresa dei versamenti. Infine, con riferimento agli stessi residenti interni al "cratere", l'art. 33, comma 28, della L. 12.11.2011, n. 183, ha disposto che la ripresa della riscossione avvenisse a decorrere dal mese di gennaio 2012, anche qui con delega al direttore dell'Agenzia di disciplinare le modalità dei versamenti, e che «l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento». Le concrete modalità di ripresa dei versamenti da parte dei soggetti residenti all'interno del «cratere sismico» sono state così disciplinate dal provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010, ove è stabilito che il versamento avvenga mediante un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo. 3.2. Nel caso di specie, identificato il termine iniziale della sospensione nel 6 aprile 2009, si rileva come le cartelle in oggetto siano non solo relative ad anni di imposta precedenti, notificate in epoca anteriore a tale data, e divenute definitive per mancata impugnazione, ma che in relazione ad esse i termini di pagamento fossero ampiamente scaduti prima del periodo di sospensione. I relativi debiti di imposta non sono dunque riconducibili all’oggetto della disciplina provvidenziale, limitata ai «versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009». 3.3. Né rileva, come in tesi sostenuto dal ricorrente, che l’Agente della riscossione abbia ricompreso, «bene o male che abbia fatto», nella sospensione anche tali carichi, in quanto il beneficio invocato non può che discendere dalle previsioni normative, e non dalla concreta attività posta in essere da Equitalia. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Non si liquidano spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
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