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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di L'Aquila, Sezione riesame, con ordinanza del 18 novembre 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila del 21 ottobre 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui all'art. 74, T.U. stup.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'accertamento del dolo di partecipazione del ricorrente all'associazione.

L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia.

Il Tribunale indica il ricorrente quale partecipe all'associazione solo sulla base della destinazione della droga di cui al capo 5 dell'imputazione al capo della presunta associazione, [OSCURATO:PERSONA].

Tutti gli elementi indicati dall'ordinanza si prestano ad una lettura alternativa e si concretizzano in mere congetture.

Il ricorrente è stato individuato per un solo episodio (giudicato in separata sede) di acquisto transnazionale di cocaina in concorso con altri.

Nessuna intercettazione di retta o indiretta lo riguarda e nessun contatto sussiste tra lui e il presunto capo dell'associazione. 2.

2. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrente è detenuto da oltre due anni per il reato di cui al capo 5 dell'imputazione (condanna definitiva a 6 anni d reclusione); dopo il suo arresto non risultano contatti con membri dell'associazione e neanche con i coimputati nel reato di cui al capo 5 dell'imputazione (tutti detenuti in carceri diversi).

Il Tribunale del riesame apoditticamente ritiene sussistenti le esigenze cautelari, senza adeguata valutazione delle circostanze sopra indicate.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sul dolo della partecipazione all'associazione ex art. 74, T.U. stup.), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente era corriere ed è stato arrestato durante il trasporto di 5 kg di cocaina unitamente ad altri soggetti.

Egli era alla guida della vettura che avrebbe dovuto consegnare la droga al capo dell'associazione, Veliu, come emergente dai servizi di OCP che riscontravano l'incontro tra il ricorrente e Catapano e dopo l'arresto gli incontri tra Veliu e alcuni familiari degli arrestati.

Dalle intercettazioni emergeva che Veliu aveva informazioni riservate sul carico dì droga trasportato dal ricorrente, carico che Veliu aveva finanziato.

Per il Tribunale del riesame questo episodio non risulta isolato ma rappresenta un più ampio contesto partecipativo del ricorrente all'associazione con funzione di corriere.

Del resto, un carico di droga di tale importanza non viene affidato ad un soggetto estraneo all'associazione. 4.

1. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le comp6te e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata.

5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o e•••nn•. . in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5.

1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto.

Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen.

Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, che non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura.

In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale ha operato.

Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla sua personalità.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, Sezione riesame, con ordinanza del 18 novembre 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila del 21 ottobre 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui all'art. 74, T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'accertamento del dolo di partecipazione del ricorrente all'associazione. L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia. Il Tribunale indica il ricorrente quale partecipe all'associazione solo sulla base della destinazione della droga di cui al capo 5 dell'imputazione al capo della presunta associazione, [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli elementi indicati dall'ordinanza si prestano ad una lettura alternativa e si concretizzano in mere congetture. Il ricorrente è stato individuato per un solo episodio (giudicato in separata sede) di acquisto transnazionale di cocaina in concorso con altri. Nessuna intercettazione di retta o indiretta lo riguarda e nessun contatto sussiste tra lui e il presunto capo dell'associazione. 2. 2. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente è detenuto da oltre due anni per il reato di cui al capo 5 dell'imputazione (condanna definitiva a 6 anni d reclusione); dopo il suo arresto non risultano contatti con membri dell'associazione e neanche con i coimputati nel reato di cui al capo 5 dell'imputazione (tutti detenuti in carceri diversi). Il Tribunale del riesame apoditticamente ritiene sussistenti le esigenze cautelari, senza adeguata valutazione delle circostanze sopra indicate. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sul dolo della partecipazione all'associazione ex art. 74, T.U. stup.), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente era corriere ed è stato arrestato durante il trasporto di 5 kg di cocaina unitamente ad altri soggetti. Egli era alla guida della vettura che avrebbe dovuto consegnare la droga al capo dell'associazione, Veliu, come emergente dai servizi di OCP che riscontravano l'incontro tra il ricorrente e Catapano e dopo l'arresto gli incontri tra Veliu e alcuni familiari degli arrestati. Dalle intercettazioni emergeva che Veliu aveva informazioni riservate sul carico dì droga trasportato dal ricorrente, carico che Veliu aveva finanziato. Per il Tribunale del riesame questo episodio non risulta isolato ma rappresenta un più ampio contesto partecipativo del ricorrente all'associazione con funzione di corriere. Del resto, un carico di droga di tale importanza non viene affidato ad un soggetto estraneo all'associazione. 4. 1. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le comp6te e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o e•••nn•. . in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen. Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, che non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura. In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale ha operato. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla sua personalità. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
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