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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 21095/2023

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sigliere ORDINANZA sul ricorso 20060/2021proposto da SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ di RAJO di [OSCURATO:PERSONA] S. S.S., in persona del legalerappres. p .t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA] elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difese, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 606/2021, de lla Corte d’app el lo di Venezia - sezionespecializzata per le imprese- pubblicata il 15.3.21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2019, il Tribunale di Venezia, confermando un’ordinanza cautelare con la quale era stato ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cessare immediatamente la condotta denigratoria postain essere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]’ di Rajo di [OSCURATO:PERSONA] S., s.s.,rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] d’accertamento negativo della contraffazione di due marchi comunitari tridimensionali di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (relativoa bottiglie sulle quali è impressa la lettera B in stampatello, maiuscolo di colore laminato, rispettivamente, oro e rosa) osservando che essi erano marchi complessi caratterizzati non tanto dalla forma della bottiglia, piuttosto usuale nel settore dei vini, dalla lettera B e dalla fiammella verticale, bensì peril peculiare colore (oro e rosa) per di più specchiato.

Avverso tale sentenzala suddetta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte territoriale, con sentenza del 15.3.21, ha rigettato, osservando che: il Tribunale aveva effettuato una comparazione tra i suddetti prodotti recanti i marchi di [OSCURATO:PERSONA] e le bottiglie prodotte dall’appellante, riscontrando che, secondo la prospettiva di un consumatore medio, ciò che poteva rimanere impresso era il colore specchiato e non la lettera o fiammella non chiaramente percepibili al primo sguardo, quali elementi differenti secondari; i prodotti dell’appellante erano costituiti da bottiglie collio di colore oro e rosa specchiate con etichetta nera verticale su cui sono impressi la lettera epsilon e la parola sweetin corsivo minuscolo su quella color nero e la parola pink su quella color rosa; appariva dunque difficile superare la valutazione del Tribunale posto che la comparazione deve essere effettuata in relazione all’impatto visivo che può suscitare in un consumatore medio, innegabilmente colpito in prevalenza dal peculiare colore specchiato; d’altra parte, il marchio in questione, di carattere debole, deve essere preso in considerazione nel suo complesso unitamente agli elementi accessori, quali la lettera B e la fiammella verticale satinata tinta su tinta; la differenziazione dei marchi oggetto di causa era concentrata esclusivamente su tali aspetti secondari, per cui essa non era idonea ad escludere la confondibilità dei prodotti in questione; la lettera B era facilmente confondibile con la lettera epsilon, mentre le altre differenze (etichetta da verticale colore nero come il copri-tappo) non erano apprezzabili da impedire l’effetto confusorio, specie considerando che il consumatore medio non effettua una comparazione avendo a disposizione i due prodotti, ma fondandosi esclusivamente sul ricordo; né a diversa conclusione poteva condurre il fatto che il diritto dell’appellante di utilizzare la lettera epsilonrispetto alla B di [OSCURATO:SOCIETA] sia preesistente posto che non si discuteva della validità dei marchi, ma dell’accertamento o meno della contraffazione attraverso la commercializzazione delle bottiglie simili a quelle prodotte con il marchio [OSCURATO:SOCIETA]; non era censurabile la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniali non avendo il Tribunale ritenuto il capitolo di prova decisivo e pertinente ai fatti di causa; né era rilevante la documentazione prodotta, in quanto non utile a provare il nesso causale tra l’asserita condotta illecita e il pregiudizio lamentato; era dunque infondato il motivo d’appello riguardante il risarcimento dei danni per i dedotti illeciti concorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . resistono con controricorso, illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 100, 112,115, 132, c . p . c . , 118 disp. att. c. p . c . , ed omesso esame della documentazione prodotta quale fatto decisivo, nonché motivazione apparenteper relationem in ordine alle prove, per aver la Corte d’appello ritenut o l’insuss istenza della contraffazione comparando le bottiglie della ricorrente con quelle di controparte , senza effettuare il raffronto tra le propriebottiglie e i marchi registrati, considerando che la stessa Corte d’appello aveva peraltro smarrito i reperti depositati e oggetto di causa se nza avvisare i difensori e rimettere la causa sul ruolo al fine di consentirne un nuovo deposito.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.41 Cost., 9, 13, 20, d.lgs. n. 30/05, 7, 9 MUE, 112, 132, c.p.c., per aver la Corte d’appello, recependo i rilievi espressi dall’EUIPO nei suoi provvedimenti, errato nell’effettuare il giudizio d’interferenza in quanto, pur ritenendo i marchi europei in questione deboli, con un gradiente di distintività solo sufficiente ad escluderne la nullità, non ha tenuto in considerazione le conseguenze di tale classificazione.

Invero, secondo la ricorrente, le bottiglie oggetto dei propri marchi presentano differenze essenziali se valutatenel loro complesso, emergendo che il consumatore medio resti colpito dal colore unico ed uniforme dell’intera bottiglia e dalla lettera impressa in grande evidenza, co n rilievo monocromatico, anche alla luce del fatto che dai titoli registrati non si evince il riferimento al carattere specchiato del rivestimento delle bottiglie.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 100, 112, 115, 132, c.p.c., e degli artt. 2043 e 2598, c.c., per omessa valutazione della rilevanza delle istanze istruttorie, anche in ordine all’accertamento dell’illecito concorrenziale per denigrazione.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, senza tener conto della reale soccombenza.

Il primo motivo è inammissibile relativamente a lle doglianze dell’omesso esame dei motivi di gravame e dell’omessa valutazione delle istanze istruttorie,avendo la Corte d’appello esaminato tal i motivi ed ampiamente motivando sul relativo rigetto.

Quanto alla critica riguardante il fatto che non sarebbe stata possibile un’effettiva comparazione delle bottiglie per cui è causa per il loro smarrimento, essa è parimenti inammissibile trattandosi di questione nuova, non avendo la ricorrente allegato quando e come avrebbe sollevato tale eccezione.

Il secondo motivo è inammissibile.

Al riguardo, l a ricorren te si duole del fatto che la Corte d’appello, nell’effettuare la comparazione tra le bottiglie oggetto di causa, trascurando la caratteristica dei marchi deboli (per i quali la tutela opera rispetto alle imitazioni molto prossime, sostanzialmente pedisseque), ed escludendo la contraffazione, non avrebbe considerato le differenze tra le bottiglie, essenziali nell’esame dell’interferenza, quali il colore e la lettera B, avendo invece dato rilievo al carattere specchiato del rivestimento delle bottiglie.

Sulla questione, va osservato che, in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass., n. 15927/18).

Inoltre, i n tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza (Cass., n. 8942/20; n. 31221/22).

Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale non si è discostata dai citati principi, escludendo i presupposti della contraffazione.

Invero, il giudice di secondo grado, nel ritenere infondata la domanda d’accertamento negativo della contraffazione proposta dalla ricorrente, ha affermato che sulla base della comparazione tra le bottiglie oggetto dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] e quelle prodotte dalla ricorrente era emerso che, secondo la prospettiva di un consumatore medio, ciò che restava impresso era il pec uliare colore specchiato e non certo la presenza di una lettera comune B, o di una fiammella non chiaramente percepibili al primo sguardo, quali elementi differentidi secondario momento.

Da tale premessa, la Corte territoriale ha argomentato altresì che la differenziazione della bottiglia della ricorrente era concentrata esclusivamente sui detti aspetti secondari, per cui essa non era idonea ad escludere la confondibilità dei prodotti in questione.Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., n. 27415/18).

Ora, la Corte territoriale ha motivato la non ammissione delle prov e testimoniali sulla base del difetto di rilevanza, né sono state allegate circostanze o evidenze dalle quali desumere che l’escussione di tali prove avrebbe condotto ad un diverso convincimento del giudice.

Il quarto motivo, infine, è del pari inammissibi le perché generico e privo di concreta censura sulla condanna alle spese, peraltro fondata sulla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ilricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 20060/2021proposto da SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ di RAJO di [OSCURATO:PERSONA] S. S.S., in persona del legalerappres. p .t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA] elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difese, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 606/2021, de lla Corte d’app el lo di Venezia - sezionespecializzata per le imprese- pubblicata il 15.3.21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2019, il Tribunale di Venezia, confermando un’ordinanza cautelare con la quale era stato ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cessare immediatamente la condotta denigratoria postain essere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]’ di Rajo di [OSCURATO:PERSONA] S., s.s.,rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] d’accertamento negativo della contraffazione di due marchi comunitari tridimensionali di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (relativoa bottiglie sulle quali è impressa la lettera B in stampatello, maiuscolo di colore laminato, rispettivamente, oro e rosa) osservando che essi erano marchi complessi caratterizzati non tanto dalla forma della bottiglia, piuttosto usuale nel settore dei vini, dalla lettera B e dalla fiammella verticale, bensì peril peculiare colore (oro e rosa) per di più specchiato. Avverso tale sentenzala suddetta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte territoriale, con sentenza del 15.3.21, ha rigettato, osservando che: il Tribunale aveva effettuato una comparazione tra i suddetti prodotti recanti i marchi di [OSCURATO:PERSONA] e le bottiglie prodotte dall’appellante, riscontrando che, secondo la prospettiva di un consumatore medio, ciò che poteva rimanere impresso era il colore specchiato e non la lettera o fiammella non chiaramente percepibili al primo sguardo, quali elementi differenti secondari; i prodotti dell’appellante erano costituiti da bottiglie collio di colore oro e rosa specchiate con etichetta nera verticale su cui sono impressi la lettera epsilon e la parola sweetin corsivo minuscolo su quella color nero e la parola pink su quella color rosa; appariva dunque difficile superare la valutazione del Tribunale posto che la comparazione deve essere effettuata in relazione all’impatto visivo che può suscitare in un consumatore medio, innegabilmente colpito in prevalenza dal peculiare colore specchiato; d’altra parte, il marchio in questione, di carattere debole, deve essere preso in considerazione nel suo complesso unitamente agli elementi accessori, quali la lettera B e la fiammella verticale satinata tinta su tinta; la differenziazione dei marchi oggetto di causa era concentrata esclusivamente su tali aspetti secondari, per cui essa non era idonea ad escludere la confondibilità dei prodotti in questione; la lettera B era facilmente confondibile con la lettera epsilon, mentre le altre differenze (etichetta da verticale colore nero come il copri-tappo) non erano apprezzabili da impedire l’effetto confusorio, specie considerando che il consumatore medio non effettua una comparazione avendo a disposizione i due prodotti, ma fondandosi esclusivamente sul ricordo; né a diversa conclusione poteva condurre il fatto che il diritto dell’appellante di utilizzare la lettera epsilonrispetto alla B di [OSCURATO:SOCIETA] sia preesistente posto che non si discuteva della validità dei marchi, ma dell’accertamento o meno della contraffazione attraverso la commercializzazione delle bottiglie simili a quelle prodotte con il marchio [OSCURATO:SOCIETA]; non era censurabile la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniali non avendo il Tribunale ritenuto il capitolo di prova decisivo e pertinente ai fatti di causa; né era rilevante la documentazione prodotta, in quanto non utile a provare il nesso causale tra l’asserita condotta illecita e il pregiudizio lamentato; era dunque infondato il motivo d’appello riguardante il risarcimento dei danni per i dedotti illeciti concorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . resistono con controricorso, illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 100, 112,115, 132, c . p . c . , 118 disp. att. c. p . c . , ed omesso esame della documentazione prodotta quale fatto decisivo, nonché motivazione apparenteper relationem in ordine alle prove, per aver la Corte d’appello ritenut o l’insuss istenza della contraffazione comparando le bottiglie della ricorrente con quelle di controparte , senza effettuare il raffronto tra le propriebottiglie e i marchi registrati, considerando che la stessa Corte d’appello aveva peraltro smarrito i reperti depositati e oggetto di causa se nza avvisare i difensori e rimettere la causa sul ruolo al fine di consentirne un nuovo deposito. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.41 Cost., 9, 13, 20, d.lgs. n. 30/05, 7, 9 MUE, 112, 132, c.p.c., per aver la Corte d’appello, recependo i rilievi espressi dall’EUIPO nei suoi provvedimenti, errato nell’effettuare il giudizio d’interferenza in quanto, pur ritenendo i marchi europei in questione deboli, con un gradiente di distintività solo sufficiente ad escluderne la nullità, non ha tenuto in considerazione le conseguenze di tale classificazione. Invero, secondo la ricorrente, le bottiglie oggetto dei propri marchi presentano differenze essenziali se valutatenel loro complesso, emergendo che il consumatore medio resti colpito dal colore unico ed uniforme dell’intera bottiglia e dalla lettera impressa in grande evidenza, co n rilievo monocromatico, anche alla luce del fatto che dai titoli registrati non si evince il riferimento al carattere specchiato del rivestimento delle bottiglie. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 100, 112, 115, 132, c.p.c., e degli artt. 2043 e 2598, c.c., per omessa valutazione della rilevanza delle istanze istruttorie, anche in ordine all’accertamento dell’illecito concorrenziale per denigrazione.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, senza tener conto della reale soccombenza. Il primo motivo è inammissibile relativamente a lle doglianze dell’omesso esame dei motivi di gravame e dell’omessa valutazione delle istanze istruttorie,avendo la Corte d’appello esaminato tal i motivi ed ampiamente motivando sul relativo rigetto. Quanto alla critica riguardante il fatto che non sarebbe stata possibile un’effettiva comparazione delle bottiglie per cui è causa per il loro smarrimento, essa è parimenti inammissibile trattandosi di questione nuova, non avendo la ricorrente allegato quando e come avrebbe sollevato tale eccezione. Il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo, l a ricorren te si duole del fatto che la Corte d’appello, nell’effettuare la comparazione tra le bottiglie oggetto di causa, trascurando la caratteristica dei marchi deboli (per i quali la tutela opera rispetto alle imitazioni molto prossime, sostanzialmente pedisseque), ed escludendo la contraffazione, non avrebbe considerato le differenze tra le bottiglie, essenziali nell’esame dell’interferenza, quali il colore e la lettera B, avendo invece dato rilievo al carattere specchiato del rivestimento delle bottiglie. Sulla questione, va osservato che, in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass., n. 15927/18). Inoltre, i n tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza (Cass., n. 8942/20; n. 31221/22). Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale non si è discostata dai citati principi, escludendo i presupposti della contraffazione. Invero, il giudice di secondo grado, nel ritenere infondata la domanda d’accertamento negativo della contraffazione proposta dalla ricorrente, ha affermato che sulla base della comparazione tra le bottiglie oggetto dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] e quelle prodotte dalla ricorrente era emerso che, secondo la prospettiva di un consumatore medio, ciò che restava impresso era il pec uliare colore specchiato e non certo la presenza di una lettera comune B, o di una fiammella non chiaramente percepibili al primo sguardo, quali elementi differentidi secondario momento. Da tale premessa, la Corte territoriale ha argomentato altresì che la differenziazione della bottiglia della ricorrente era concentrata esclusivamente sui detti aspetti secondari, per cui essa non era idonea ad escludere la confondibilità dei prodotti in questione.Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., n. 27415/18). Ora, la Corte territoriale ha motivato la non ammissione delle prov e testimoniali sulla base del difetto di rilevanza, né sono state allegate circostanze o evidenze dalle quali desumere che l’escussione di tali prove avrebbe condotto ad un diverso convincimento del giudice. Il quarto motivo, infine, è del pari inammissibi le perché generico e privo di concreta censura sulla condanna alle spese, peraltro fondata sulla soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 21095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris