CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8729/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 22/2021, pubblicatail 19/01/2021 , R.G.N. 516/20 19 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Ancona , in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande dei ricorrenti in epigrafe di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di differenzeretributive; 2.avverso la sentenza hanno p roposto ricorso i lavoratori con 6 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente i ricorrenti ha nno depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenutotra le parti accordo transa ttivo , con accettazione della rinunciae con compensazione di spese ; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella Adun