CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21576/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche); Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] idelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 113.ii