Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 28429/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 24245/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ Cesarini 3 presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ITALIA MENDICINI, lorappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri avversola sentenza n. 1351/2021 della CORTE D ’ APPELLO di BARI, depositatail 14/07/2021; uditala relazio ne della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL ’ UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 14/7/2021, la Corte d ’ appello di Bari, pronunciandoin sede di rinvio a seguito di cassazione in sede penale (sentenzan. 24819/17), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, infavore della Reg ione [OSCURATO:PERSONA], dei danni non patrimoniali da quest ’ ul- timasubiti in conseguenza di un fatto di falso ideologico contestato al Fittoin sede penale (con successiva dichiarazione di prescrizione del corrispondentereato) commesso nell ’ esercizio delle funzioni di Presi- dentedella Regione [OSCURATO:PERSONA], nell ’ occasione costituitasi parte civile.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome l ’ insieme degli elementi istruttori complessivamente acquisitiagli atti del giudizio (ivi comprese le dichiarazioni rese in sede dirinvio dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]) fosse valso ad attestare l ’ effet- tivacommissione, da parte del Fitto, dell ’ illecito corrispondente al reato difalso ideologico, nella specie consistito nella falsa rappresenta zione, alla Giunta regionale impegnata in sede deliberante, del contenuto dellerelazioni provenienti dalle Asl della Regione (circa la relativa ca- pacità,possibilità o disponibilità alla gestione in proprio delle RSA) allo scopo di promuovere l ’ affidament o di detta gestione, da parte della Giuntaregionale, all ’ iniziativa dei privati. 3.Ciò posto, il giudice del rinvio ha evidenziato come dall ’ illecito del Fitto fossero derivate conseguenze dannose di natura esclusiva- mente non patrimoniale a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], non avendo Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri quest’ultimaadeguatamente comprovato il concreto ricorso delle con- seguenzepregiudizievoli di natura patrimoniale denunciate dall ’ ammi- nistrazioneregionale. 4.Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di quattro motivi d ’ impugna- zione. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d ’ impugnazione.

6. Assunto in decisione all ’ adunanza cameral e del 15 dicembre 2022,con ordinanza interlocutoria n. 5053 del 17 febbraio 2023, il ri- corso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione all’odiernaudienza pubblica. 7.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l ’ accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, riservando di concludere oralmente sulle restanti censure delleparti; ed alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 ha concluso peril rigetto degli altri. 8.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043,2059 e 2697 c.c., nonché dell ’ art. 392 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato e falsamente applicatole norme in tema di accertamento dell ’ illecito civile asserita- mente commesso dal ricorrente, senza circostanziare gli elementi in- tegratividella fattispecie costitut ivi della predetta condotta illecita, li- mitandosialla mera enunciazione del fatto di falso ideologico accom- pagnatoda generiche valutazioni sulle condotte anche asseritamente omissivedel ricorrente, in nessun modo espressive o riconducibili a un illecitorilevante sul piano civile.

Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 2.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell ’ avvenuta violazione, daparte della corte d ’ appello, dei principi che disciplinano il giudizio di rinviocui era tenuta, avendo totalmente travisato le dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], dalle quali dalle non era risultato alcun elementocostitutivo della fattispecie dell ’ illecito, tanto meno in ordine allerelative conseguenze dannose. 3.Il motivo è inammissibile. 4.Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della cen- sura in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l ’ erronea ricogni- zione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitato ad allega re un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esattainterpretazione dell e norm e di legge, inerendo bensì alla ti- picavalutazione del giudice di merito, la cui censur a è possibile, in sede dilegittimità, unicamente sotto l ’ aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricor- rente, l ’ eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell ’ erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso,insistendo propriamente il Fitto nella prospettazione di una di- versaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giu- dicea quo .

5. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d ’ impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l ’ ubi consistam de lle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’ interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti (ivi Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri compresele dichiar azioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]) e dei fatti dicausa.

Sitratta, come appare manifesto, di un ’ argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato. 6.Ciò posto, il motivo d ’ impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rileva nte sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell ’ omesso esame di fatti decisivi c on- troversitra le parti.

7. Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sen- tenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in re- lazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’esamedegli elemen ti di prova specificamente richiamati in ricorso re- lativialla formazione e alla corretta interpretazione della delibera della Giuntaregionale asseritamente viziata dal fatto ideologico ascritto al Fitto,essendosi il giudice del rinvio reso responsabile di un ’ errata in- terpretazione delle dichiarazioni rese dalla testimone Papini in ordine alleattestazioni riportate dal Fitto alla Giunta regionale con riguardo all’impossibilità o alle difficoltà delle Asl, complessivamente conside- rate,di gestire direttam ente il servizio delle RSA. 8.Il motivo è inammissibile.

Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 9.Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all ’ impugna- zionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi appli- cazioneil nuovo testo dell ’ art. 360, n. 5, c.p.c. (quale ris ultante dalla formulazionedell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch e è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondol ’ interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d ’ inesistenza della moti va- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l ’ aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall ’ altro chia ma la C orte di cassazione a ve- rificarel ’ eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel’omesso esame di elementi istruttori, in quanto t ale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01). 10.Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il princi- pio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ’ o dierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri censurare,non già l ’ omissione rilevante ai fini dell ’ art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all ’ intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo edesauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza i ncorrere in al- cunodei gravi vizi d ’ indole logico - giuridica unicamente rilevanti in que- stasede. 11.Con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059e 2697 c.c. (i n relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale affermato l ’ esistenza del danno non patrimoniale ai danni dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] senza indicare il benché minimo elemento, ancor- chédi natura presuntiva o indiziaria, idoneo a comprovare l ’ esistenza ditale danno, nonché l ’ imprescindibile nesso di causalità tra quest ’ ul- timo e il comportamento illecito ascritto alla responsabilità del Fitto, conla conseguente affermazione del ricorso di un inammissibile danno inre ipsa inestricabilmente co nnesso alla mera commissione del fatto contestato. 12.Il motivo è infondato. 13.Osserva il Collegio come, secondo l ’ insegnamento della giuri- sprudenzadi questa Corte, i n materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è config urabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudi- zievoledella lesione - compatibile con l ’ assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compresoquello alla reputazione ( da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20345del 14/07/2023, Rv. 668180 - 02). 14.Tale danno, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato ( non potendo Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri esaurirsinella fi gura del c.d. danno - evento, ossia in re ipsa ) de v ’ es- sereessere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v.

Cass. Sez.3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, Rv. 668139 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 - 02 ) , ossia ancheattraverso l ’ indicazione degli elementi costitutivi e delle specifi- checircostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022 , Rv. 666153- 01) . 15.L’esame della censura in esame impone pertan to la considera- zionedella sufficienza (o meno) delle circostanze di fatto evidenziate dal giudice a quo al fine di ricavare, anche nei termini dell ’ inferenza criticapropria del ragionamento presuntivo, le forme concrete del pre- giudizionon patrimoniale sofferto dell ’ ente regionale per effetto della condottadi falso ideologico ascritta al Fitto. 16.Sul punto, converrà sottolineare come la corte territoriale abbia avutocura di evidenziare l ’ avvenuta provocazione, da parte del Fitto, diun d anno alla credibilità e all ’ immagine della Regione , attraverso la specifica considerazione degli indici di fatto ( da valutare necessaria- mente nella prospettiva causale riferita al rapporto tra il danno non patrimonialee la falsità ideologica così come con testualizzata ) rappre- sentatida: a) l ’ esercizio, da parte del Fitto, delle funzioni proprie dell ’ organo di vertice della Regione, ossia dell ’ organo politico più importante dell’ente,segnatamente qualificato dalla relativa investitura attraverso l’elezionediretta da parte degli elettori ( aspetto soggettivo del falso ); b) l ’ incidenza del falso sulla trattazione di una materia, la sanità, da considerare tra le più important i , sul piano socio - economico, di quelleattribuite alla competenza propria dell ’ ente ( aspetto contenuti- sticodel falso ); Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri c) la consumazione di falsità (la realizzazione o presentazione o articolata prospettazione di ‘ c arte false ’ ), allo scopo di agevolare un successivoprocesso di privatizzazione delle RSA, attraverso lo ‘ sgan- ciamento’dell’importante decisione politica da ogni discussione demo- craticae collaborazione amministrativa, non solo con gli elettori e i loro rappresentantiin Consiglio regionale, ma anche attraverso l ’ esercizio dipressioni e l ’ accorta preterm issione di uffici amministrativi e dirigenti finoalla prevarica zione de gli assessori ( aspetto funzionale del falso ) . 17.Si è dunque trattato, attraverso la ricostruz ione critica offerta dalgiudice a quo , di un fatto concretamente idoneo a rappresentare l’immagine di un organo dell’ ente territoriale capace di gesti re le pro- prie prerogative politico - amministrative senza alcun riguardo per gli interessiobiettivi della Regione e per la volontà popolare che dell ’ ente esprimei propri rappresentanti . 18.Rileva, pertanto, il Collegio come, attraverso la congiunta con- siderazionedegli indici presuntivi concretamente descritti nel provve- dimentoimpugnato ( l ’ aspetto soggettivo e quelli contenutistic i e fun- zionalidel falso commesso dal Fitto ) , la corte territoriale abbia effetti- vamentee correttamente assolto ai propri obblighi di indica zione de gli elementicostitutivi e delle specifiche circ ostanze di fatto idonee a giu- stificare, sia pure in via presuntiva, il riconoscimento di un o specifico danno non patrimoniale a carico della credibilità e dell ’ immagine dell’enteregionale, con il conseguente accertamento dell a radicale in- fondatezzadella censura in esame. 19.Con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- torialedeterminato l a misura del danno in via equitativa, in assenza di alcunelemento istruttorio, o comunque di fatto, idoneo a giustificare la concreta determinazione del danno (ancorché in via equitativa), e dunque in assenza di alcuna motivazione suscettibile di giustifi care Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri l’avvenutaliquidazione attraverso il richiamo di termini o di parametri divalutazione dotati di adeguata concretezza. 20.Il motivo è fondato per quanto di ragione . 21.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 1226 c.c. , l ’ impossi- bilitàdi comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intui- tivamenteaccade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimo- niale)autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa.

Inbreve, l a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, perla responsabilità extracontrattuale, dall ’ art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell ’ avvenuta dimostrazione dell ’ esistenza e dell ’ entità materialedel danno, per la parte interessata risulti o biettivamente im- possibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferm a restando la necessità di riferirsi all ’ integralità dei pregiudiziaccertati ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv.667795 - 02). 22.Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c . d. ‘ pura ’ , consistein un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabileincidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell ’ eser- ciziodi un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto,in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sind acato su l rispetto dei principi del danno effettivo e dell ’ integralità del risarcimento.

Nel consegue che, allorchénon siano indicate le ragioni dell ’ operato apprezzamento e non sianorichiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sen- tenzaincorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebi- tamenteridotta al disotto del ‘ minimo costituzionale ’ richiesto dall ’ art.111, comma 6 , Cost.) sia nel vizio di violazione dell ’ art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 de l 02/07/2021, Rv. 661913 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01).

Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ [OSCURATO:PERSONA],in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice diliquidare il danno in via equitativa diviene dunque in suscettibile di sindacatoin s ede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell ’ uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazionedel processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01) . 23.Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati econsolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportunosottolineare come, al fine di rendere ‘ realmente ’ controlla- bileil processo logico e valutativo seguito dal gi udice della liquidazione equitativa(nel caso in esame , nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione diun parametro di natura quantitativa da rendere in termini stretta- mente monetari , sostan ziandosi propriamente, la ‘ liquidazione ’ di un danno,nell’articolazione di un linguaggio monetario quale ‘ minimo co- mune’destinato a ‘ rimodulare ’ (sottoforma di moneta) qualsivoglia ar- gomentazioneoriginariamente elaborata su un piano logico o in termini dipuro valor e giuridico o etico - sociale . 24.Peraltro, la scelta di tale in i ziale parametro quantitativo dovrà necessariamenteesibire un profilo di diretto o indiretto collegamento conla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi inuna relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) con- gruitàtra natura del da nno e parametro monetario di riferimento. 25.Nel caso di specie (in termini meramente esemplificativi e in ogni caso non vincolanti per il giudice di merito), trattandosi di un dannonon patrimoniale subito da un ente a seguito dell ’ infedele eser- cizio, da parte dei suoi organi, di una rilevante o primaria funzione politico-amministrativa, potrà aversi riguardo , di volta in volta, a un datodi natura finanziaria legato al bilancio dell ’ ente (o, mediamente, deglienti dello stesso tipo); agli importi coinvol ti dalla specifica attività Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri funzionaledeviata; alle somme mediamente liquidat e in sede giudizia- ria ( ove disponibile una statistica di tale natura ) per fatti dannosi e dannidello stesso tipo ; e così via . 26.Unavolta fissato , con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, untale parame tro di natura monetaria , spetterà al giudice adeguarne l’entità,al fine di giungere all ’ importo ritenuto appropriato quale risar- cimentodel danno, aumentando ne o diminuendo ne la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell’incidenzamodulare di altri fattori di riferimento concretamente ap- prezzabiliin considerazione del lo specifico danno così come material- mente accertato; fattori a loro volta caratt erizzati (necessariamente) da:1) oggettività ; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità ( né pereccesso, né per difetto ). 27.Ferme tali premesse, osserva il Collegio come , con riguardo al casodi specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cur a di evidenziare adeguatamenteil concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pie- namente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incon- gruità (segnatamente in relazione ai già rilevati aspetti ‘ soggettivo ’ , ‘contenutistico’ e ‘ funzionale ’ del falso ascritto all ’ odierno ricorrente principale),ha del tutto om esso di fornire alcuna spiegazione circa il relativofunzionamento in chiave di ‘ adeguamento ’ , trascurando di in- dividuareun punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (diret- tamenteo indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l ’ azione combinata dei ridetti fattori (la natura di organo politico di vertice del F itto ; l ’ essenzialità dellamateria sanitaria nell ’ ambito delle competenze regionali ; il parti- colare stravolgimento dei meccanismi d i funzionamento democratico dell’ente), così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar contoin termini oggettivi e controllabili del) l ’ iter attraverso il quale la Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri stessacorte è giunta alla determinazione della specifica entità mone- taria (di euro 350.000,00 ) liq uidata quale danno riconoscibile favore dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].

28. Nell’ indicare tale vizio della sentenza impugnata , a giustifica- zione della relativa cassazione sul punto, occorrerà pertanto rasse- gnareil seguente principio di dirit to: Aifini della liquidazione di un danno non patrimoniale (nella specie , di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell’infedeleesercizio delle funzioni di un proprio organo) , è necessario cheil giud ice di merito proceda , dapp rima, a ll ’ individuazione di un pa- rametrodi natura quantitativa , in termini monetari , dirett amente o in- direttamente collega to al la natura degli interessi incisi dal fatto dan- noso e, di seguito, a ll ’ adeguamento quantitativo di detto parametro monetarioattraverso il riferimento a uno o più fatto ri necessariamente caratterizzatida oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (néper eccesso, né per difetto) , idonei a consentire a posteriori il con- trollodell’intero percor so di specificazione dell ’ importo liquidato .

29. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disat- tesola domanda di condanna del Fitto al risarcimento del danno patri- monialerivendicato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] muovendo dal dato, ritenuto di carattere decisivo, costituito dall ’ esatta collocazione nel tempo dell’attodi aggiudicazione della gara per l ’ affid amento al privato della gestionedelle RSA, ovvero dall ’ esatta collocazione nel tempo del con- creto inizio della gestione privata delle stesse, senza che tale circo- stanzadi fatto fosse mai stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, avendole stesse costantemente ritenuto di non dover ascrivere alcun caratteredi decisività a tali circostanze ai fini della prova del danno.

Inparticolare, là dove la decisività di tali circostanze di fatto fosse stata tempestivamente richiamata all ’ attenzione del contr addittorio Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri delleparti, la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolmente potuto depositare gliatti (allegati anche all ’ odierno ricorso incidentale) idonei a fornire la provadei danni patrimoniali subiti in conseguenza del comportamento delFitto. 30.Il motivo è in fondato. 31.Osserva il Collegio come la considerazione della circostanza de- nunciata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] quale (in ipotesi) illegittimamente sot- trattaal contraddittorio delle parti non abbia affatto condotto il giudice aquo a l l ’ assunzione di una pretesa ‘ terza via ’ ( asseritamente scelta dal giudicein modo ‘ sorprendente ’ ) ai fini della decisione della causa, es- sendopiuttosto consistita nell ’ oggetto proprio della valutazione , con- dotta dal giudice di merito, circa il concreto ricorso degli elementi di provaritenuti essenziali ai fini della verifica della sussistenza (o meno) diun danno patrimoniale a carico dell ’ ente regionale .

Atale riguardo, del tutto irrilevante deve ritenersi l ’ affermazione sostenuta dalla R egione [OSCURATO:PERSONA] , di non aver attribuito alcuna impor- tanzadecisiva alle circostanze di fatto che la corte territoriale ha vice- versaritenuto essenziali (e non provate) ai fini della liquidazione del dannopatrimoniale, appartenendo propriamente ai compiti della stra- tegiadifensiva della parte quello di controllare, prima dell ’ assegnazione della causa in decisione, che di tutte le conseguenze pregiudizievoli connesseall’illecito ascritto alla controparte sia stata offerta una dimo- strazionepuntuale e adeguata: condizione, quest ’ ultima, di cui la corte territoriale,non ritenendone soddisfatti gli estremi, si è limitata a pren- dereatto. 32.Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenzaimpugnata per violazione dell ’ art. 115 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito unrilievo decisivo, ai fini del rigetto della domanda per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall ’ amministrazione regionale, alla mancatadimostrazione della collocazione temporale della conclusione Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri della gara per l ’ aggiudicazione della gestione delle RSA e del conse- guenteconcreto avvio di detta gestione, in contrasto con quanto pun- tualmenteattestato dagli specifici elementi di prova acquisi ti agli atti delgiudizio (analiticamente richiamati nel ricorso incidentale), e tenuto altresìconto dell ’ atteggiamento processuale di non contestazione della contropartein relazione alla corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dal la stessa concretamente effettuati, peraltro in conformitàcon quanto risultante dalla stessa documentazione prodotta dall’odiernaricorrente incidentale. 33.Il motivo è inammissibile. 34.Osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma di cui all ’ art. 115 c.p.c., limi- tandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanzeprobatorie. 35.Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte d i legittimità, secondo cui per dedurre la viola- zionedel paradigma dell ’ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescriz ione dellanorma; il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato,o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base d i prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttost o che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri casoè rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. Cass. Sez.

U, Sen- tenzan. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01). 36.Quanto all ’ evocata ( pretesa ) non contestazione, da parte del ricorrente principale, degli esborsi regionali connessi all ’ illecito del Fitto,è appena il caso di evidenziare come , secondo il consolidato in- segnamento della g iurisprudenza di questa C orte, il ricorrente che agendoin sede di legit timità denunci la violazione della legge proces- sualeriscontrabile nell ’ avere il giudice a quo ritenuto (anche implicita- mente),in modo pretesamente erroneo, che fossero oggetto di con te- stazione(e dunque di onere di prova da parte dell ’ istante) circostanze viceversa rimaste asseritamente prive di puntuale confutazione, non puòlimitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto,si denunzia la violazione, ma d eve indicare gli elementi fat- tuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta viola- zione(cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498 -01).

Siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall ’ esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, l a sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte. 37.È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. Sez.

U., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013),le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell ’ art. 366,n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precis a delimitazione del thema de- cidendum,attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emer- gentidagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, ondenon può r itenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti edocumenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi ( Cass. Sez.

U., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il ri- spettodella citata disposizione del codice di rito esige che sia specifi- cato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il docu- mento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, do- vendopoi esso essere anche allegato al ricorso a pena d ’ improcedibi- lità,in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Cass.Sez.

U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di me rito e si trovi nel fascicolo di parte, l ’ onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo,ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il docu- mento è rinvenibile ( cfr. Cass. Sez.

U., Ordinanza n. 716 1 del 25/03/2010,Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell ’ alle- gazione documentale, Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317). 38.Rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di auto- sufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell ’ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motiv anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo ecc essiva- menteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa,non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale tra- scrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insus- sistenteladdove nel ricorso sia pu ntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all ’ interno delle censure, e sia specificamente segnalata Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri laloro presenza negli atti del giudizio di merito (v.

Cass. Sez.

U, Ordi- nanzan. 8950 del 18/03/2022 , Rv. 664409 - 01) : interpretazione del principioe sua applicazione alla fattispecie che, per quanto visto, non possonodirsi affatto formalistiche . 39.Con particolare riguardo all ’ ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l ’ esercizio, ad opera del giudice di le- gittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varràconsiderare come la stessa presuppon ga pur sempre l ’ ammissi- bilitàdel motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6 , c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei do- cumentiper la parte d ’ interesse, in modo da contemperare il fine legit- timo di semplificare l ’ attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione n omofilattica della Corte ed il di- rittodi accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del06/09/2021, Rv. 662388 - 01) . 40.Nella violazione di tali principi dev e riteners i incors a la Regione Pugliacon il motivo d ’ impugnazione in esame, atteso che la stessa , nel dolersi che la corte d ’ appello avrebbe erroneamente ritenuto conte- stata dalla controparte (anche solo implicitamente) la circ ostanza di fattodella corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dallastessa concretamente effettuati , ha tuttavia omesso di fornire al- cunaidonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i docu- menti(e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore,con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri laconcludenza dell a censur a formulat a al fine di giudicare la fondatezza delmotivo d ’ impugnazione proposto . 41.Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenzaimpugnata per vizio di motivazione (in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale dettato una motivazione comples- sivamentei nsufficiente e contraddittoria in relazione alla decisione di rigettodella domanda di risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla Regione in conseguenza dell ’ illecito ascritto alla responsabilità della controparte, con particolare riguardo alla ril evata mancanza di prova del nesso eziologico tra la condotta illecita del Fitto e il danno patrimonialerivendicato dalla Regione. 42.Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione complessivamente contraddittoria e incomprensibile inrelazione al punto concernente l ’ assenza di alcun danno patrimoniale inrelazione alla gestione de lla RSA della Asl di Alberobello sul presup- postodell’inidoneità di tale struttura ad avviare detta gestione in pro- prio,in contrasto con quanto emerso dalla documentazione specifica- menterichiamata in ricorso, e senza considerare che il danno denun- ciatod alla Regione necessariamente riguardava il periodo successivo all’aggiudicazione,là dove la corte territoriale ha negato a priori la pro- spettivadella verificazione di tale danno sul presupposto che, nel pe- riodoprecedente detta aggiudicazione, non fosse ancora prospettabile alcundanno non essendo detta Asl in grado di avviare la gestione in propriodel servizio. 43.Entrambi i mot ivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati. 44.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione s i configuri, alternativamente, Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri nel caso in cui la stessa manchi in tegralmente come parte del do cu- mento/sentenza ( n el senso che alla premessa dell ’ oggetto del deci- dere,siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l ’ enun- ciazionedella decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione , pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustificazione del decisum .

45. S econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, infatti, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipa ni in forme del tutto ini- doneea rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’ atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, per- plesseod ob i ettiva m ente incomprensibili .

Inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un ’ eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/ 09/2009, Rv. 609353 - 01) . 46.Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come lamotivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sulle questioni indicate nei motivi in esame sia, non solo esistente, ben sì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirnee comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corted’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenutiascrivibili alle fonti di prova esaminate e del gra do della re- lativaattendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati dipiena ragionevolezza e congruità logica . 47.In particolare, nello spiegare le ragioni per cui i danni di natura patrimoniale denunciati dalla Regione non avessero ricevuto alcuna Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri concretaconferma in sede probatoria, il giudice a quo ha fornito una spiegazione logicamente congrua sul carattere meramente congettu- raledelle prospettive dannose connesse al trascorrere del tempo e allo svolgimentodelle vice nde politiche future, così come prospettat e se- condole argomentazion i sostenut e dall ’ istante . 48.Allo stesso modo, la corte terr itoriale ha spiegato, sulla base di unragionamento dipanato in termini sufficientemente comprensibili e logicamentecongrui, le ragioni per cui i paventati danni di natura pa- trimonialedenunciati dalla Regione con riguardo alla RSA di Alberobello nonavessero ricevuto alcuna concreta conferma in sede probatoria ad esitodell ’ esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, la cui eventuale rilettura o reinterpretazione, in sede di legittimità, deveritenersi in nessun caso ammissibile o sollecit abile. 49.L’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base ditali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giu ridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dallaRegione ricorrente . 50.Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 24245/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ Cesarini 3 presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ITALIA MENDICINI, lorappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri avversola sentenza n. 1351/2021 della CORTE D ’ APPELLO di BARI, depositatail 14/07/2021; uditala relazio ne della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL ’ UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 14/7/2021, la Corte d ’ appello di Bari, pronunciandoin sede di rinvio a seguito di cassazione in sede penale (sentenzan. 24819/17), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, infavore della Reg ione [OSCURATO:PERSONA], dei danni non patrimoniali da quest ’ ul- timasubiti in conseguenza di un fatto di falso ideologico contestato al Fittoin sede penale (con successiva dichiarazione di prescrizione del corrispondentereato) commesso nell ’ esercizio delle funzioni di Presi- dentedella Regione [OSCURATO:PERSONA], nell ’ occasione costituitasi parte civile. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome l ’ insieme degli elementi istruttori complessivamente acquisitiagli atti del giudizio (ivi comprese le dichiarazioni rese in sede dirinvio dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]) fosse valso ad attestare l ’ effet- tivacommissione, da parte del Fitto, dell ’ illecito corrispondente al reato difalso ideologico, nella specie consistito nella falsa rappresenta zione, alla Giunta regionale impegnata in sede deliberante, del contenuto dellerelazioni provenienti dalle Asl della Regione (circa la relativa ca- pacità,possibilità o disponibilità alla gestione in proprio delle RSA) allo scopo di promuovere l ’ affidament o di detta gestione, da parte della Giuntaregionale, all ’ iniziativa dei privati. 3.Ciò posto, il giudice del rinvio ha evidenziato come dall ’ illecito del Fitto fossero derivate conseguenze dannose di natura esclusiva- mente non patrimoniale a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], non avendo Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri quest’ultimaadeguatamente comprovato il concreto ricorso delle con- seguenzepregiudizievoli di natura patrimoniale denunciate dall ’ ammi- nistrazioneregionale. 4.Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di quattro motivi d ’ impugna- zione. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d ’ impugnazione. 6. Assunto in decisione all ’ adunanza cameral e del 15 dicembre 2022,con ordinanza interlocutoria n. 5053 del 17 febbraio 2023, il ri- corso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione all’odiernaudienza pubblica. 7.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l ’ accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, riservando di concludere oralmente sulle restanti censure delleparti; ed alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 ha concluso peril rigetto degli altri. 8.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043,2059 e 2697 c.c., nonché dell ’ art. 392 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato e falsamente applicatole norme in tema di accertamento dell ’ illecito civile asserita- mente commesso dal ricorrente, senza circostanziare gli elementi in- tegratividella fattispecie costitut ivi della predetta condotta illecita, li- mitandosialla mera enunciazione del fatto di falso ideologico accom- pagnatoda generiche valutazioni sulle condotte anche asseritamente omissivedel ricorrente, in nessun modo espressive o riconducibili a un illecitorilevante sul piano civile. Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 2.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell ’ avvenuta violazione, daparte della corte d ’ appello, dei principi che disciplinano il giudizio di rinviocui era tenuta, avendo totalmente travisato le dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], dalle quali dalle non era risultato alcun elementocostitutivo della fattispecie dell ’ illecito, tanto meno in ordine allerelative conseguenze dannose. 3.Il motivo è inammissibile. 4.Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della cen- sura in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l ’ erronea ricogni- zione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitato ad allega re un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esattainterpretazione dell e norm e di legge, inerendo bensì alla ti- picavalutazione del giudice di merito, la cui censur a è possibile, in sede dilegittimità, unicamente sotto l ’ aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricor- rente, l ’ eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell ’ erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso,insistendo propriamente il Fitto nella prospettazione di una di- versaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giu- dicea quo . 5. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d ’ impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l ’ ubi consistam de lle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’ interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti (ivi Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri compresele dichiar azioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]) e dei fatti dicausa. Sitratta, come appare manifesto, di un ’ argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato. 6.Ciò posto, il motivo d ’ impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rileva nte sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell ’ omesso esame di fatti decisivi c on- troversitra le parti. 7. Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sen- tenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in re- lazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’esamedegli elemen ti di prova specificamente richiamati in ricorso re- lativialla formazione e alla corretta interpretazione della delibera della Giuntaregionale asseritamente viziata dal fatto ideologico ascritto al Fitto,essendosi il giudice del rinvio reso responsabile di un ’ errata in- terpretazione delle dichiarazioni rese dalla testimone Papini in ordine alleattestazioni riportate dal Fitto alla Giunta regionale con riguardo all’impossibilità o alle difficoltà delle Asl, complessivamente conside- rate,di gestire direttam ente il servizio delle RSA. 8.Il motivo è inammissibile. Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 9.Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all ’ impugna- zionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi appli- cazioneil nuovo testo dell ’ art. 360, n. 5, c.p.c. (quale ris ultante dalla formulazionedell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch e è stato oggetto di discussione tra le parti”. Secondol ’ interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d ’ inesistenza della moti va- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l ’ aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall ’ altro chia ma la C orte di cassazione a ve- rificarel ’ eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel’omesso esame di elementi istruttori, in quanto t ale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01). 10.Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il princi- pio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ’ o dierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri censurare,non già l ’ omissione rilevante ai fini dell ’ art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all ’ intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo edesauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza i ncorrere in al- cunodei gravi vizi d ’ indole logico - giuridica unicamente rilevanti in que- stasede. 11.Con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059e 2697 c.c. (i n relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale affermato l ’ esistenza del danno non patrimoniale ai danni dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] senza indicare il benché minimo elemento, ancor- chédi natura presuntiva o indiziaria, idoneo a comprovare l ’ esistenza ditale danno, nonché l ’ imprescindibile nesso di causalità tra quest ’ ul- timo e il comportamento illecito ascritto alla responsabilità del Fitto, conla conseguente affermazione del ricorso di un inammissibile danno inre ipsa inestricabilmente co nnesso alla mera commissione del fatto contestato. 12.Il motivo è infondato. 13.Osserva il Collegio come, secondo l ’ insegnamento della giuri- sprudenzadi questa Corte, i n materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è config urabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudi- zievoledella lesione - compatibile con l ’ assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compresoquello alla reputazione ( da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20345del 14/07/2023, Rv. 668180 - 02). 14.Tale danno, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato ( non potendo Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri esaurirsinella fi gura del c.d. danno - evento, ossia in re ipsa ) de v ’ es- sereessere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez.3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, Rv. 668139 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 - 02 ) , ossia ancheattraverso l ’ indicazione degli elementi costitutivi e delle specifi- checircostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022 , Rv. 666153- 01) . 15.L’esame della censura in esame impone pertan to la considera- zionedella sufficienza (o meno) delle circostanze di fatto evidenziate dal giudice a quo al fine di ricavare, anche nei termini dell ’ inferenza criticapropria del ragionamento presuntivo, le forme concrete del pre- giudizionon patrimoniale sofferto dell ’ ente regionale per effetto della condottadi falso ideologico ascritta al Fitto. 16.Sul punto, converrà sottolineare come la corte territoriale abbia avutocura di evidenziare l ’ avvenuta provocazione, da parte del Fitto, diun d anno alla credibilità e all ’ immagine della Regione , attraverso la specifica considerazione degli indici di fatto ( da valutare necessaria- mente nella prospettiva causale riferita al rapporto tra il danno non patrimonialee la falsità ideologica così come con testualizzata ) rappre- sentatida: a) l ’ esercizio, da parte del Fitto, delle funzioni proprie dell ’ organo di vertice della Regione, ossia dell ’ organo politico più importante dell’ente,segnatamente qualificato dalla relativa investitura attraverso l’elezionediretta da parte degli elettori ( aspetto soggettivo del falso ); b) l ’ incidenza del falso sulla trattazione di una materia, la sanità, da considerare tra le più important i , sul piano socio - economico, di quelleattribuite alla competenza propria dell ’ ente ( aspetto contenuti- sticodel falso ); Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri c) la consumazione di falsità (la realizzazione o presentazione o articolata prospettazione di ‘ c arte false ’ ), allo scopo di agevolare un successivoprocesso di privatizzazione delle RSA, attraverso lo ‘ sgan- ciamento’dell’importante decisione politica da ogni discussione demo- craticae collaborazione amministrativa, non solo con gli elettori e i loro rappresentantiin Consiglio regionale, ma anche attraverso l ’ esercizio dipressioni e l ’ accorta preterm issione di uffici amministrativi e dirigenti finoalla prevarica zione de gli assessori ( aspetto funzionale del falso ) . 17.Si è dunque trattato, attraverso la ricostruz ione critica offerta dalgiudice a quo , di un fatto concretamente idoneo a rappresentare l’immagine di un organo dell’ ente territoriale capace di gesti re le pro- prie prerogative politico - amministrative senza alcun riguardo per gli interessiobiettivi della Regione e per la volontà popolare che dell ’ ente esprimei propri rappresentanti . 18.Rileva, pertanto, il Collegio come, attraverso la congiunta con- siderazionedegli indici presuntivi concretamente descritti nel provve- dimentoimpugnato ( l ’ aspetto soggettivo e quelli contenutistic i e fun- zionalidel falso commesso dal Fitto ) , la corte territoriale abbia effetti- vamentee correttamente assolto ai propri obblighi di indica zione de gli elementicostitutivi e delle specifiche circ ostanze di fatto idonee a giu- stificare, sia pure in via presuntiva, il riconoscimento di un o specifico danno non patrimoniale a carico della credibilità e dell ’ immagine dell’enteregionale, con il conseguente accertamento dell a radicale in- fondatezzadella censura in esame. 19.Con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- torialedeterminato l a misura del danno in via equitativa, in assenza di alcunelemento istruttorio, o comunque di fatto, idoneo a giustificare la concreta determinazione del danno (ancorché in via equitativa), e dunque in assenza di alcuna motivazione suscettibile di giustifi care Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri l’avvenutaliquidazione attraverso il richiamo di termini o di parametri divalutazione dotati di adeguata concretezza. 20.Il motivo è fondato per quanto di ragione . 21.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 1226 c.c. , l ’ impossi- bilitàdi comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intui- tivamenteaccade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimo- niale)autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa. Inbreve, l a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, perla responsabilità extracontrattuale, dall ’ art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell ’ avvenuta dimostrazione dell ’ esistenza e dell ’ entità materialedel danno, per la parte interessata risulti o biettivamente im- possibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferm a restando la necessità di riferirsi all ’ integralità dei pregiudiziaccertati ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv.667795 - 02). 22.Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c . d. ‘ pura ’ , consistein un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabileincidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell ’ eser- ciziodi un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto,in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sind acato su l rispetto dei principi del danno effettivo e dell ’ integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorchénon siano indicate le ragioni dell ’ operato apprezzamento e non sianorichiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sen- tenzaincorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebi- tamenteridotta al disotto del ‘ minimo costituzionale ’ richiesto dall ’ art.111, comma 6 , Cost.) sia nel vizio di violazione dell ’ art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 de l 02/07/2021, Rv. 661913 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01). Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ [OSCURATO:PERSONA],in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice diliquidare il danno in via equitativa diviene dunque in suscettibile di sindacatoin s ede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell ’ uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazionedel processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01) . 23.Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati econsolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportunosottolineare come, al fine di rendere ‘ realmente ’ controlla- bileil processo logico e valutativo seguito dal gi udice della liquidazione equitativa(nel caso in esame , nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione diun parametro di natura quantitativa da rendere in termini stretta- mente monetari , sostan ziandosi propriamente, la ‘ liquidazione ’ di un danno,nell’articolazione di un linguaggio monetario quale ‘ minimo co- mune’destinato a ‘ rimodulare ’ (sottoforma di moneta) qualsivoglia ar- gomentazioneoriginariamente elaborata su un piano logico o in termini dipuro valor e giuridico o etico - sociale . 24.Peraltro, la scelta di tale in i ziale parametro quantitativo dovrà necessariamenteesibire un profilo di diretto o indiretto collegamento conla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi inuna relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) con- gruitàtra natura del da nno e parametro monetario di riferimento. 25.Nel caso di specie (in termini meramente esemplificativi e in ogni caso non vincolanti per il giudice di merito), trattandosi di un dannonon patrimoniale subito da un ente a seguito dell ’ infedele eser- cizio, da parte dei suoi organi, di una rilevante o primaria funzione politico-amministrativa, potrà aversi riguardo , di volta in volta, a un datodi natura finanziaria legato al bilancio dell ’ ente (o, mediamente, deglienti dello stesso tipo); agli importi coinvol ti dalla specifica attività Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri funzionaledeviata; alle somme mediamente liquidat e in sede giudizia- ria ( ove disponibile una statistica di tale natura ) per fatti dannosi e dannidello stesso tipo ; e così via . 26.Unavolta fissato , con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, untale parame tro di natura monetaria , spetterà al giudice adeguarne l’entità,al fine di giungere all ’ importo ritenuto appropriato quale risar- cimentodel danno, aumentando ne o diminuendo ne la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell’incidenzamodulare di altri fattori di riferimento concretamente ap- prezzabiliin considerazione del lo specifico danno così come material- mente accertato; fattori a loro volta caratt erizzati (necessariamente) da:1) oggettività ; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità ( né pereccesso, né per difetto ). 27.Ferme tali premesse, osserva il Collegio come , con riguardo al casodi specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cur a di evidenziare adeguatamenteil concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pie- namente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incon- gruità (segnatamente in relazione ai già rilevati aspetti ‘ soggettivo ’ , ‘contenutistico’ e ‘ funzionale ’ del falso ascritto all ’ odierno ricorrente principale),ha del tutto om esso di fornire alcuna spiegazione circa il relativofunzionamento in chiave di ‘ adeguamento ’ , trascurando di in- dividuareun punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (diret- tamenteo indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l ’ azione combinata dei ridetti fattori (la natura di organo politico di vertice del F itto ; l ’ essenzialità dellamateria sanitaria nell ’ ambito delle competenze regionali ; il parti- colare stravolgimento dei meccanismi d i funzionamento democratico dell’ente), così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar contoin termini oggettivi e controllabili del) l ’ iter attraverso il quale la Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri stessacorte è giunta alla determinazione della specifica entità mone- taria (di euro 350.000,00 ) liq uidata quale danno riconoscibile favore dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]. 28. Nell’ indicare tale vizio della sentenza impugnata , a giustifica- zione della relativa cassazione sul punto, occorrerà pertanto rasse- gnareil seguente principio di dirit to: Aifini della liquidazione di un danno non patrimoniale (nella specie , di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell’infedeleesercizio delle funzioni di un proprio organo) , è necessario cheil giud ice di merito proceda , dapp rima, a ll ’ individuazione di un pa- rametrodi natura quantitativa , in termini monetari , dirett amente o in- direttamente collega to al la natura degli interessi incisi dal fatto dan- noso e, di seguito, a ll ’ adeguamento quantitativo di detto parametro monetarioattraverso il riferimento a uno o più fatto ri necessariamente caratterizzatida oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (néper eccesso, né per difetto) , idonei a consentire a posteriori il con- trollodell’intero percor so di specificazione dell ’ importo liquidato . 29. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disat- tesola domanda di condanna del Fitto al risarcimento del danno patri- monialerivendicato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] muovendo dal dato, ritenuto di carattere decisivo, costituito dall ’ esatta collocazione nel tempo dell’attodi aggiudicazione della gara per l ’ affid amento al privato della gestionedelle RSA, ovvero dall ’ esatta collocazione nel tempo del con- creto inizio della gestione privata delle stesse, senza che tale circo- stanzadi fatto fosse mai stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, avendole stesse costantemente ritenuto di non dover ascrivere alcun caratteredi decisività a tali circostanze ai fini della prova del danno. Inparticolare, là dove la decisività di tali circostanze di fatto fosse stata tempestivamente richiamata all ’ attenzione del contr addittorio Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri delleparti, la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolmente potuto depositare gliatti (allegati anche all ’ odierno ricorso incidentale) idonei a fornire la provadei danni patrimoniali subiti in conseguenza del comportamento delFitto. 30.Il motivo è in fondato. 31.Osserva il Collegio come la considerazione della circostanza de- nunciata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] quale (in ipotesi) illegittimamente sot- trattaal contraddittorio delle parti non abbia affatto condotto il giudice aquo a l l ’ assunzione di una pretesa ‘ terza via ’ ( asseritamente scelta dal giudicein modo ‘ sorprendente ’ ) ai fini della decisione della causa, es- sendopiuttosto consistita nell ’ oggetto proprio della valutazione , con- dotta dal giudice di merito, circa il concreto ricorso degli elementi di provaritenuti essenziali ai fini della verifica della sussistenza (o meno) diun danno patrimoniale a carico dell ’ ente regionale . Atale riguardo, del tutto irrilevante deve ritenersi l ’ affermazione sostenuta dalla R egione [OSCURATO:PERSONA] , di non aver attribuito alcuna impor- tanzadecisiva alle circostanze di fatto che la corte territoriale ha vice- versaritenuto essenziali (e non provate) ai fini della liquidazione del dannopatrimoniale, appartenendo propriamente ai compiti della stra- tegiadifensiva della parte quello di controllare, prima dell ’ assegnazione della causa in decisione, che di tutte le conseguenze pregiudizievoli connesseall’illecito ascritto alla controparte sia stata offerta una dimo- strazionepuntuale e adeguata: condizione, quest ’ ultima, di cui la corte territoriale,non ritenendone soddisfatti gli estremi, si è limitata a pren- dereatto. 32.Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenzaimpugnata per violazione dell ’ art. 115 c.p.c. (in relazione all ’ art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito unrilievo decisivo, ai fini del rigetto della domanda per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall ’ amministrazione regionale, alla mancatadimostrazione della collocazione temporale della conclusione Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri della gara per l ’ aggiudicazione della gestione delle RSA e del conse- guenteconcreto avvio di detta gestione, in contrasto con quanto pun- tualmenteattestato dagli specifici elementi di prova acquisi ti agli atti delgiudizio (analiticamente richiamati nel ricorso incidentale), e tenuto altresìconto dell ’ atteggiamento processuale di non contestazione della contropartein relazione alla corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dal la stessa concretamente effettuati, peraltro in conformitàcon quanto risultante dalla stessa documentazione prodotta dall’odiernaricorrente incidentale. 33.Il motivo è inammissibile. 34.Osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma di cui all ’ art. 115 c.p.c., limi- tandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanzeprobatorie. 35.Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte d i legittimità, secondo cui per dedurre la viola- zionedel paradigma dell ’ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescriz ione dellanorma; il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato,o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base d i prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttost o che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri casoè rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. Cass. Sez. U, Sen- tenzan. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01). 36.Quanto all ’ evocata ( pretesa ) non contestazione, da parte del ricorrente principale, degli esborsi regionali connessi all ’ illecito del Fitto,è appena il caso di evidenziare come , secondo il consolidato in- segnamento della g iurisprudenza di questa C orte, il ricorrente che agendoin sede di legit timità denunci la violazione della legge proces- sualeriscontrabile nell ’ avere il giudice a quo ritenuto (anche implicita- mente),in modo pretesamente erroneo, che fossero oggetto di con te- stazione(e dunque di onere di prova da parte dell ’ istante) circostanze viceversa rimaste asseritamente prive di puntuale confutazione, non puòlimitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto,si denunzia la violazione, ma d eve indicare gli elementi fat- tuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta viola- zione(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498 -01). Siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall ’ esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, l a sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte. 37.È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. Sez. U., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013),le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell ’ art. 366,n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precis a delimitazione del thema de- cidendum,attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emer- gentidagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, ondenon può r itenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti edocumenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi ( Cass. Sez. U., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il ri- spettodella citata disposizione del codice di rito esige che sia specifi- cato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il docu- mento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, do- vendopoi esso essere anche allegato al ricorso a pena d ’ improcedibi- lità,in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Cass.Sez. U., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di me rito e si trovi nel fascicolo di parte, l ’ onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo,ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il docu- mento è rinvenibile ( cfr. Cass. Sez. U., Ordinanza n. 716 1 del 25/03/2010,Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell ’ alle- gazione documentale, Cass. Sez. U., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317). 38.Rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di auto- sufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell ’ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motiv anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo ecc essiva- menteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa,non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale tra- scrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insus- sistenteladdove nel ricorso sia pu ntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all ’ interno delle censure, e sia specificamente segnalata Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri laloro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U, Ordi- nanzan. 8950 del 18/03/2022 , Rv. 664409 - 01) : interpretazione del principioe sua applicazione alla fattispecie che, per quanto visto, non possonodirsi affatto formalistiche . 39.Con particolare riguardo all ’ ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l ’ esercizio, ad opera del giudice di le- gittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varràconsiderare come la stessa presuppon ga pur sempre l ’ ammissi- bilitàdel motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6 , c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei do- cumentiper la parte d ’ interesse, in modo da contemperare il fine legit- timo di semplificare l ’ attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione n omofilattica della Corte ed il di- rittodi accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del06/09/2021, Rv. 662388 - 01) . 40.Nella violazione di tali principi dev e riteners i incors a la Regione Pugliacon il motivo d ’ impugnazione in esame, atteso che la stessa , nel dolersi che la corte d ’ appello avrebbe erroneamente ritenuto conte- stata dalla controparte (anche solo implicitamente) la circ ostanza di fattodella corrispondenza degli esborsi indicati dalla Regione con quelli dallastessa concretamente effettuati , ha tuttavia omesso di fornire al- cunaidonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i docu- menti(e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore,con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri laconcludenza dell a censur a formulat a al fine di giudicare la fondatezza delmotivo d ’ impugnazione proposto . 41.Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenzaimpugnata per vizio di motivazione (in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale dettato una motivazione comples- sivamentei nsufficiente e contraddittoria in relazione alla decisione di rigettodella domanda di risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla Regione in conseguenza dell ’ illecito ascritto alla responsabilità della controparte, con particolare riguardo alla ril evata mancanza di prova del nesso eziologico tra la condotta illecita del Fitto e il danno patrimonialerivendicato dalla Regione. 42.Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione complessivamente contraddittoria e incomprensibile inrelazione al punto concernente l ’ assenza di alcun danno patrimoniale inrelazione alla gestione de lla RSA della Asl di Alberobello sul presup- postodell’inidoneità di tale struttura ad avviare detta gestione in pro- prio,in contrasto con quanto emerso dalla documentazione specifica- menterichiamata in ricorso, e senza considerare che il danno denun- ciatod alla Regione necessariamente riguardava il periodo successivo all’aggiudicazione,là dove la corte territoriale ha negato a priori la pro- spettivadella verificazione di tale danno sul presupposto che, nel pe- riodoprecedente detta aggiudicazione, non fosse ancora prospettabile alcundanno non essendo detta Asl in grado di avviare la gestione in propriodel servizio. 43.Entrambi i mot ivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati. 44.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione s i configuri, alternativamente, Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri nel caso in cui la stessa manchi in tegralmente come parte del do cu- mento/sentenza ( n el senso che alla premessa dell ’ oggetto del deci- dere,siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l ’ enun- ciazionedella decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione , pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustificazione del decisum . 45. S econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, infatti, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipa ni in forme del tutto ini- doneea rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’ atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, per- plesseod ob i ettiva m ente incomprensibili . Inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un ’ eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/ 09/2009, Rv. 609353 - 01) . 46.Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come lamotivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sulle questioni indicate nei motivi in esame sia, non solo esistente, ben sì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirnee comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corted’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenutiascrivibili alle fonti di prova esaminate e del gra do della re- lativaattendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati dipiena ragionevolezza e congruità logica . 47.In particolare, nello spiegare le ragioni per cui i danni di natura patrimoniale denunciati dalla Regione non avessero ricevuto alcuna Udienzadel12 settembre 2023 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri concretaconferma in sede probatoria, il giudice a quo ha fornito una spiegazione logicamente congrua sul carattere meramente congettu- raledelle prospettive dannose connesse al trascorrere del tempo e allo svolgimentodelle vice nde politiche future, così come prospettat e se- condole argomentazion i sostenut e dall ’ istante . 48.Allo stesso modo, la corte terr itoriale ha spiegato, sulla base di unragionamento dipanato in termini sufficientemente comprensibili e logicamentecongrui, le ragioni per cui i paventati danni di natura pa- trimonialedenunciati dalla Regione con riguardo alla RSA di Alberobello nonavessero ricevuto alcuna concreta conferma in sede probatoria ad esitodell ’ esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, la cui eventuale rilettura o reinterpretazione, in sede di legittimità, deveritenersi in nessun caso ammissibile o sollecit abile. 49.L’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base ditali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giu ridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dallaRegione ricorrente . 50.Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso princip
Sentenza Cassazione n. 28429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris