CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 8 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648, 474, 337 e 582 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, anche a voler prescindere dalla ritenuta continuazione di per sé non ostativa, la corte di appello, in particolare a pagina 4, ha logicamente argomentato in ordine al diniego dell'esimente, valorizzando la grande quantità di prodotti detenuti per la vendita e il conseguente pregiudizio, anche solo potenziale, per il mercato, elementi di per sé sufficienti ad escludere la particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente