CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 32883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 30 maggio 2013, con riferimento a reato per il quale è stata poi assolta in primo grado con statuizione confermata in appello con sentenza irrevocabile. 2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione, anche per apoditticità, nonché la sua illogicità in merito al prospettato «errore genetico» del G.i.p., con particolare riferimento a quanto prospettato nell'istanza di riparazione sia circa il fatto che sin dall'inizio non si sarebbe posto un problema di concorso colposo o doloso dell'indagata in ragione della denuncia- querela del 2010 sporta contro i soggetti poi effettivamente condannati per la bancarotta, sia in forza delle memorie e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia e poi valutate in dibattimento ai fini dell'assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per «travisamento della nozione di colpa grave», quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe considerato ai fini di cui innanzi rilevanti le condotte già costituenti oggetto dell'imputazione e non i comportamenti tenuti dopo la conoscenza legale del procedimento, finalizzati a chiarire in chiave difensiva le contestazioni mosse (tra i quali, memorie, ricostruzione della contabilità delle fallite, investigazioni difensive, comunicazioni al Pubblico Ministero e interrogatori). Il giudice di merito avrebbe altresì errato nel dare rilevanza, ai fini dell'accertamento della colpa grave e del nesso di sinergia con l'intervento dell'autorità, a fatti e comportamenti ritenuti invece inidonei a fondare una sentenza di condanna, compresa la documentazione successivamente rinvenuta e considerata di importanza rilevante per il solo giudice della riparazione mentre irrilevante per la sentenza assolutoria. La circostanza dell'irrilevanza della detta documentazione, per il ricorrente, in quanto esclusa dalla sentenza assolutoria, non avrebbe potuto essere rivisitata dalla Corte territoriale che, quindi, non avrebbe potuto portarla a fondamento dell'accertamento della gravità della colpa. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e illogicità anche in termini di travisamento della prova, per non aver la Corte territoriale valutato il complessivo comportamento della richiedente. Il travisamento, poi, emergerebbe dal riferimento in motivazione a documentazione ritenuta integrante patti parasociali in termini di «appunti manoscritti» laddove, invece, a detta della ricorrente, si sarebbe trattato di documentazione dattiloscritta. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto per iscritto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, complessivamente considerato è infondato, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni (peraltro di natura probatoria) ovvero a criticare l'ordinanza cautelare. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv.273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.2. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti (tenuti nel corso del procedimento o extraprocedimentali) gravemente colposi tra i quali si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta della richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità, all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che la richiedente è stata condannata dal Tribunale di Milano per il reato di bancarotta semplice ma assolta per le restanti imputazioni di bancarotta fraudolenta, invece fondanti l'applicata misura cautelare, con sentenza confermata in appello con decisione irrevocabile. 3.2. Muovendo anche dalla sentenza passata in giudicato, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'ordinanza cautelare, ravvisate nella «gestione societaria poco trasparente» e nell'«opacità del contesto nel quale operavano le fallite» e in particolare per la cieca fiducia riposta nel coimputato D'Antoni, per legami lavorativi e affettivi, che hanno indotto la stipulazione di contratti di cessione di rami d'azienda (senza assistenza legale e senza la chiara contezza delle scelte fatte e delle possibili implicazioni). A ciò si sono aggiunte, per il giudice di merito, l'omissione di qualsiasi verifica e controllo sull'operato del coimputato e sulle peculiari modalità gestorie della società, comportanti il dissesto, oltre che il ritardo nella presentazione della dichiarazione di fallimento, per il quale vi è invece stata condanna anche della richiedente ex art. 217, comma 1, n. 4, I.fall. 3.3. Oltre a quanto innanzi, ha proseguito il giudice della riparazione, hanno nella specie concorso a dare causa all'intervento dell'autorità anche l'accertato occultamento di documentazione rilevante (rinvenuta in cantina dalla polizia giudiziaria) e le condotte volte a «dissimulare il dissesto, di cui era perfettamente al corrente, sia della [OSCURATO:SOCIETA]. che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attraverso un "folle giro di assegni"» (come emergente dalla sentenza assolutoria). La descritta condotta ha dunque concorso a ingenerare nell'autorità giudiziaria il convincimento della realizzazione anche da parte della richiedente di complessi giri d'affari, tali da nascondere lo stato di decozione mediante un aggravamento del deficit, preordinati alla distrazione di fondi in favore proprio e di altri soggetti (il di lei padre oltre che Antonini, Panzarino e Cavalletti). 3.4. Sempre facendo riferimento ai fatti accertati dalla sentenza assolutoria, la Corte territoriale ha altresì evidenziato altra condotta ritenuta gravemente colposa e concausa dell'intervento dell'autorità. Nel dettaglio in forza di perquisizione domiciliare eseguita su delega anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sono rinvenute bozze di scritture privare, prive di data e non formate, volte al trasferimento dell'attivo delle società fallite a altra società, con previsione di quote per il 70% alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e per la restante parte a D'Antoni, Cavallotti e Panzarino. La bozza di detti accorri parasociali operativi, privi di data e firma, è stata ritenuta, ancorché inidonea ai fini della condanna per l'assenza di concreto rilievo nei giudizi di merito, rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare trattandosi di documentazione tale da apparire quale indicatore di un intento distrattivo dei potenziali firmatari. È appena il caso di chiarire che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente in termini di travisamento della prova, è irrilevante ai fini della conducenza dell'apparato argomentativo dell'ordinanza verso la decisione assunta la circostanza per la quale la Corte in un passaggio motivazionale avrebbe qualificato i detti accordi in termini di «appunti manoscritti» laddove, per la ricorrente, si sarebbe trattato di accordi dattiloscritti. 3.5. Il collegamento sinergico della condotta gravemente colposa della richiedente con l'intervento dell'autorità e la sua persistenza è stato infine ritenuto non interrotto dalla condotta endoprocedimentale di [OSCURATO:PERSONA], concretizzatasi in memorie difensive e spiegazioni fornite con dichiarazioni rese all'autorità in sede d'indagine. Ciò in ragione anche della proteiforme condotta gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA] (tanto extraprocedimentale quanto a procedimento pendente) e in fattispecie nella quale, peraltro, non emerge che la sentenza assolutoria abbia anche accertato l'insussistenza, sin dall'origine, dei presupposti applicativi della misura cautelare con particolare riferimento ai gravi indizi di colpevolezza (ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguente inconferenza anche del profilo di censura con il quale si paventa la mancata considerazione «errore genetico» del G.i.p. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett