CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., è inammissibile in quanto: - non coltivato con i motivi di appello; - manifestamente infondato, in quanto il danno non è stato "interamente" riparato, poiché, in base agli stessi documenti allegati al ricorso, l'imputato avrebbe versato al fornitore di energia l'importo di 6.000 euro a fronte di un danno economico pari a oltre 43mila euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i