Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 6/1987
ECLI:IT:COST:1987:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il Tribunale di Caltagirone, nel corso del procedimento civile di
separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
sollevava con ordinanza del 14 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11
maggio 1979, questione di legittimità costituzionale - in relazione
all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 202, primo comma, del
codice civile (abrogato a seguito della legge 19 maggio 1975, n.151),
nella parte in cui non consente la separazione della dote nel caso di
separazione dei coniugi non addebitabile all'uno o all'altro.
Contestualmente infatti il Tribunale aveva pronunciato la
separazione personale ai sensi del primo comma dell'art.151 del
codice civile, avendo le parti rinunciato alla domanda tendente ad
accertare l'addebito della separazione stessa, come consente la
Novella del 1975.
Poiché la disposizione impugnata (tuttora in vigore per le doti
precedentemente costituite, ex art. 227 della legge
n. 151 del 1975), permette la separazione della dote solo nel caso di
separazione personale pronunciata per colpa del marito, si viene a
determinare - secondo il giudice a quo - un privilegio a favore del
marito stesso "che potrebbe trovare giustificazione nella sua assenza
di colpa e nella presenza di colpa della moglie, ma che mal si
giustifica nel caso in cui... non si proceda all'accertamento
dell'addebitabilità".
In tale situazione consentire al marito di continuare ad
amministrare i beni dotali (nella specie una casa situata nel Comune
di Palagonia, costituita in dote per atto notaio [OSCURATO:PERSONA]
del 26 gennaio 1965) significa violare il principio della parità dei
coniugi, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione.
Circa la rilevanza della questione, essa deriverebbe
dall'impossibilità di decidere, senza la richiesta pronuncia della
Corte, sulla domanda di separazione della dote proposta nello stesso
giudizio de quo dalla signora Malgioglio.
1. - Con ordinanza del 14 aprile 1977 il Tribunale di Caltagirone
chiede la verifica di costituzionalità dell'art. 202, comma primo,
ultima ipotesi, nella parte in cui non consente la separazione della
dote nel caso di separazione dei coniugi senza che la stessa sia
addebitabile all'uno o all'altro.
Ritiene il Tribunale a quo che quando non si proceda
all'accertamento dell'addebitabilità della separazione perché il
giudice non ne è richiesto dai coniugi a norma dell'art. 33 della
legge 19 maggio 1975, n. 151 (legge di riforma del diritto di
famiglia che novella l'art. 151, comma secondo, del codice civile)
"consentire al marito la continuazione dell'amministrazione del bene
dotale... costituisce un privilegio che urta contro il principio
della parità dei coniugi discendente dalla norma di cui all'art. 3
della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi
alla legge".
2. - La questione è fondata.
Va premesso che tra le norme finali e transitorie della legge n.
151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, l'articolo 227
stabilisce che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima
dell'entrata in vigore della Novella continuano ad essere
disciplinati dalle norme anteriori. Proprio perché la riforma ha
abrogato l'istituto della dote e aboliti dal codice civile vigente
gli artt. da 177 a 209, il corpus normativo conservato in vigore
dalla norma transitoria pone il problema della sua compatibilità con
i principi costituzionali, che avendo ispirato e guidato la legge
riformatrice, sono in certa misura più esigentemente precettivi che
non in precedenza.
In particolare la parità dei coniugi, inscritta nel più generale
principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui
all'art. 3 della Costituzione, ed esplicitamente dichiarata nell'art.
29, comma secondo, della Costituzione - "Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare" - è il
valore fondante il nuovo diritto di famiglia, da cui la dote è stata
radicalmente espunta in quanto espressiva di una diseguaglianza di
ruoli giuridico-patrimoniali tra uomo e donna nella società
coniugale.
Quando il regime transitorio di ultrattività dell'istituto dotale
implichi un grave e non giustificabile vulnus del principio
costituzionale della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è
ineludibile l'istanza di un intervento additivo, che raccordi la
vecchia normativa con i valori costituzionali, compiutamente inverati
dalla nuova.
Se la separazione personale è infatti pronunziata dal giudice
senza addebito, viene a cadere sia la tassatività
dell'ipotesi di cui al comma primo, ultima parte, dell'art. 202 del
codice civile, abrogato ex art. 77 della legge n. 151
del 1975 e conservato in vigore ex art. 227 della stessa legge:
separazione della dote disposta nel caso di separazione personale
pronunziata per colpa del marito; sia di quella del secondo comma:
facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare la separazione della
dote dai beni del marito, quando la separazione personale è
pronunziata per colpa di entrambi i coniugi.
Nell'un caso e nell'altro la separazione del compendio dotale dai
beni del marito postula una misura punitiva e insieme un giudizio di
inaffidabilità del marito rispetto al suo ruolo di amministratore
della dote della moglie.
Ma sopravvenuto l'art. 33 della legge n. 151 del 1975, che
introduce nel nuovo art. 151 del codice civile anche la separazione
personale pronunciata dal giudice senza addebito, la separazione
della dote dai beni del marito verrebbe in questa ipotesi recenziore
ad essere esclusa con la conseguenza della intangibilità del ruolo
maritale di amministratore della dote e della inammissibilità della
domanda della moglie di assumerlo su di sé. La lesione della parità
dei coniugi è qui di tutta evidenza e priva di qualsivoglia
giustificazione che sia riconducibile alla garanzia costituzionale
dell'unità familiare.
Questa infatti non è garantita dall'amministrazione della dote in
mano del marito più che non lo sia in quella della moglie, dal
momento che la destinazione e il regime del compendio dotale, mutando
il titolare dei poteri di amministrazione, restano inalterati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo,
del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione
della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la
separazione personale sia stata pronunziata senza che sia
addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE