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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13966/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità, si risole in valutazioni in fatto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito (pagg. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di Billi, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha spiegato, senza cadute logiche, le ragioni per le quali non ha operato la sostituzione richiesta (pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità, si risole in valutazioni in fatto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito (pagg. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di Billi, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha spiegato, senza cadute logiche, le ragioni per le quali non ha operato la sostituzione richiesta (pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris