CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 37134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, eccependo che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato non a lui, ma all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, erroneamente indicato come difensore di fiducia anche nel decreto di citazione; si era verificata, pertanto, una nullità assoluta ai senei dell'art. 179 cod. proc. pen [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve premettere che in materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato o del suo difensore; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539) Nel caso in esame, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato non all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, ma all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, quindi è stata omessa la notifica al difensore dell'imputato; ciò comporta che la sentenza impugnata debba esse annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore co