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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21974/2026

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llo di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 17 ottobre2025, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 26 febbraio 2025, con laquale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni, all’esito di giudizioabbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per una pluralità di reati di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi tra aprile 2019 e dicembre 2023, lo haassolto dalle condotte anteriori al 19 marzo 2022, confermando la condanna perle residue imputazioni e rideterminando la pena, previa concessione delle circo-stanze attenuanti generiche, in anni 3 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.In fatto, secondo quanto accertato dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], dal 19marzo 2022 al dicembre 2023, aveva ceduto, in alcuni casi da solo, in altri inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si era proceduto separatamente), so-stanza stupefacente del tipo cocaina a numerosi acquirenti (11), che ai predetti sierano rivolti in più occasioni nel corso del tempo.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen., la nullità del decreto di latitanza emesso dal Giudice per le indagini prelimi-nari, per violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.Si rappresenta che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stataemessa in data 14 aprile 2024 e che il ricorrente, come accertato anche dalla P.G.,era rientrato in Italia dall’Albania con volo aereo in data 6 aprile 2024.

Di qui, lanullità del decreto di latitanza, emesso sulla base di ricerche non esaustive, giac-ché il ricorrente si era stabilito in Toscana e non aveva, quindi, inteso sottrarsiall’esecuzione della misura, e di tutti gli atti conseguenti (tra cui l’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen.), invalidamente notificati presso un difensore di ufficio, conpregiudizio del suo diritto a partecipare consapevolmente al giudizio, essendo statonotiziato dell’avvenuto esercizio dell’azione penale solo a ridosso di una delleudienze tenute innanzi al Giudice dell’udienza preliminare.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la non esausti-vità delle ricerche svolte, abbia rigettato l’eccezione sul presupposto che la stessafosse da ritenersi tardiva, in quanto all’udienza preliminare, il [OSCURATO:PERSONA], presente conl’assistenza di un interprete, aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato,senza nulla eccepire in merito.Si assume che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione deiprincipi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affer-mato che la nullità del decreto di latitanza ha carattere assoluto, rilevabile in ognistato e grado del giudizio.

Più esattamente è stato osservato, al riguardo, chel'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su un decretoinvalido, inficia la validità della citazione a giudizio, che è da considerarsi tamquamnon esset, e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedi-mento, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c),cod. proc. pen., violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in puntodi diniego della ravvisabilità della fattispecie meno grave ivi prevista.Si osserva che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta, con motivazioneapparente, sulla base di affermazioni ipotetiche, nonostante sussistessero una plu-ralità di indici significativi della lieve entità della condotta, quali: il minimo datoponderale delle singole cessioni (oscillanti tra i 0,2 e 0,5 g lordi); l’esiguo contro-valore economico (che oscillava da 20,00 a 40,00 euro per dose); l’assenza diaccertamenti qualitativi e quantitativi sulla droga in sequestro, che non consentivadi individuare la percentuale di principio attivo; il mancato rinvenimento di scortedi droga e di denaro contante; l’ambito temporale più ristretto in cui si era pro-tratta l’illecita attività; la personalità del [OSCURATO:PERSONA], giovane e privo di precedenti.

Tuttielementi, che, secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, con-sentivano di inquadrare la condotta in esame, pur reiterata, nella fattispecie di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta del difensoredel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo, con cui si contesta la legittimità del decreto di latitanzaper incompletezza delle ricerche, in assenza di prove circa la volontarietà dellasottrazione all'esecuzione della misura cautelare, nonché del rigetto dell'eccezionedi nullità da parte dei giudici territoriali, è manifestamente infondato.2.1.

Deve ritenersi ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità,di recente ribadito nella pronuncia della Sez. 6, n. 1801 del 03/12/2025, dep.2026, Gjokeja, Rv. 289221 – 01, secondo cui l'erronea dichiarazione di lati-tanza non è causa di nullità assoluta, laddove alla irregolarità delle notifiche di-rette a radicare il contraddittorio con l'imputato non si associ anche la effettivaignoranza della vocatio in jus, per la conoscenza del processo comunque acquisitadall'imputato: in tale ipotesi, infatti, l'invalidità degrada da assoluta a intermediae diviene per l'effetto sanabile.In diversi casi, ad esempio, la nullità del decreto di latitanza e delle conse-guenze che ne derivano sono state considerate a regime intermedio, laddove l'im-putato dichiarato irritualmente latitante aveva comunque rilasciato una procuraspeciale al difensore di fiducia, così dimostrando di essere a conoscenza del pro-cedimento a suo carico (Sez. 4, n.35715 del 29/05/2024, Budani, non mass.; Sez.3, n. 24270 del 9/05/2024, Cobaj, non. mass.; Sez. 6, n. 41042 del 07/10/2021,Aristizabal, non. mass.; Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Hrustic, Rv. 261872 –01: fattispecie in cui la Corte, nel caso di un imputato latitante che aveva poirilasciato una procura speciale al difensore di fiducia per richiedere il giudizio ab-breviato — così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del procedi-mento a suo carico —, ha affermato che l'eventuale erronea dichiarazione di lati-tanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell'impu-tato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia dellasentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all'impu-tato venga eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al qualeera stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo inudienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validitàdella "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a deter-minare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato).Tali principi si pongono nel solco di quelle pronunce che avevano elaboratouna linea di tendenza volta a utilizzare, nella decisione delle questioni di invaliditàdegli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio ef-fettivo», ovvero perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto inessere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazioneabbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era desti-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] già stata seguita in particolare dalla sentenzaSez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01, secondo laquale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e in-sanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stataesclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifi-cazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò,quanto a effetti, all’omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità dellasanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; dalla sentenza Sez.

U, n. 10251 del17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur veroche, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un attonullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato chetale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, imma-nente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato,è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente for-malistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto nonha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanziaoggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sana-toria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale- a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa.

Una regola che si ètradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono unvalore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cuiprincipi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante oinidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi; dalla sen-tenza Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale lanullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7-bis, cod.proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, èuna nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanataquando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenzadell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se nondedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art.182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; dallasentenza Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui siè affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di terminiridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non pos-sono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad unareale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'im-putato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto,nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva unastrategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso dellefacoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni dinullità).

Da qui il principio affermato dalla sentenza Sez.

U, n. 7697 del24/11/2016, Amato, Rv. 269027 – 01 secondo cui l'omessa notifica all'imputatodell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità as-soluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimentoequiparabile all'omessa citazione dell'imputato, ma la sanzione processuale di cuiall'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizioin senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'impu-tato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che siconclude con una decisione.2.2.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta rilevando che, pur a volerritenere le ricerche non esaustive, all’imputato era stata garantita una effettiva econsapevole partecipazione al giudizio, posto che, ormai in vinculis, era statoedotto dei termini dell’accusa in ragione dell’ordinanza di custodia cautelare chegli era stata notificata, gli erano stati notificati sia la richiesta di rinvio a giudizio,sia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, tradotti nella sua lingua, eall’udienza preliminare del 5 febbraio 2025, presente con l’assistenza di un’inter-prete, formalizzò personalmente la richiesta di giudizio abbreviato, senza che nélui, né il suo difensore di fiducia sollevassero vizi di carattere processuale, chedovevano ritenersi quindi sanati.2.3.

Tale decisione risulta del tutto conforme ai principi sopra evidenziati, ri-sultando evidente, che l'imputato, pur inizialmente citato secondo le disposizionidettate per i latitanti, in tesi irrituale, ha poi non solo avuto piena conoscenza delprocedimento, attraverso la nomina di un difensore di fiducia, la traduzione deglizione dell’udienza preliminare, ma ha anche potuto esercitare l'attività difensivaprecipua di quella fase processuale (udienza preliminare) chiedendo di essere giu-dicato con il rito abbreviato, così sanando ogni eventuale nullità.Peraltro, nello stesso tracciato interpretativo si muovono anche le sentenzeinvocate dal ricorrente (Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Caccavallo, Rv. 243345– 01; Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Jihnawi, Rv. 281864 – 01; Sez. 3, n. 1621del 30/09/2015, Deninski, Rv. 266687 - 01) che, riguardando ipotesi diverse daquella in esame, hanno ricondotto la nullità assoluta a casi in cui la notificazionedella citazione era stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverseda quelle prescritte, era risultata inidonea a determinare la conoscenza effettivada parte dell'imputato.3.

Il secondo motivo riguardante il mancato riconoscimento della ipotesi menograve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato.3.1.

In premessa, va ricordato che questa Corte, in più occasioni, ha chiaritoche, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva delfatto, in relazione a tutti gli elementi normativamente indicati, − quindi, sia quelliconcernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia quelli che at-tengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze, con ri-ferimento al grado di purezza) −, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità inconformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena.Ciò chiaramente non deve tradursi nella omessa disamina delle caratteristicheconcrete, sotto il profilo oggettivo, dei singoli episodi contestati, che costituiscenecessariamente il presupposto iniziale del percorso valutativo che il giudice èchiamato a svolgere, ma implica una valutazione globale della dimensione ogget-tiva delle singole condotte in chiave di offensività, in un’analisi razionale, che deveinferire dai singoli dati fattuali la capacità di azione del soggetto e le sue relazionicon il mercato di riferimento, si da determinare, per la sua diffusività, il controllodi una zona del territorio, la sistematicità e continuità dell’azione, una lesione ap-prezzabile del bene della salute, tutelato dalla norma incriminatrice.Si è precisato, ancora, in chiave metodologica, che la valutazione complessivadegli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,significa certamente (così, in motivazione, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Mu-rolo, 274076) abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudicealternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anchein presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dallaconsiderazione degli altri; ma, allo stesso tempo, anche che tali indici non debbanotutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal le-gislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi siinstaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire ungiudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanzeche lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie (in tali termini si erano23.01.1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11.05.1992,Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, aveva sottolineato come la lieve entitàdel fatto potesse essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantitàdi droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimen-sionassero la rilevanza penale).All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilotipico del fatto di lieve entità, è quindi ben possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale danon poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno opiù degli altri.Si è così affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legit-timamente esclusa in ragione solo della reiterazione nel tempo di una pluralità dicondotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione ditutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, attesoche il connotato dell'occasionalità, ontologicamente considerato, non costituisceindice indefettibile, della minima offensività della condotta, essendo compatibilecon la sua ripetizione nel tempo, come del resto confermato dalla previsione legi-slativa di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che facendo riferimentoa un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall’art. 73, comma 5,rende evidente come sia ammissibile configurare come lievi anche gli episodi checostituiscono attuazione del programma criminoso associativo, fermo restando chela protrazione nel tempo della condotta di spaccio, attenendo alle «circostanzedell’azione» rappresenta senz’altro un indice da valutarsi e da comparare con glialtri della capacità di approvvigionamento dell’autore del reato e della idoneitàdella condotta ad assicurare una apprezzabile circolazione della merce e del denaro(cfr. in termini, ex plurimis, Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv.272706 – 01).Il discorso sulla occasionalità della condotta è stato ripreso a seguito dellaintroduzione della circostanza aggravante della non occasionalità nell’art. 73,comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera dell'art. 4, comma3, decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 novembre 2023 n. 159, essendosi chiarito che la non occasionalità (chericorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almenoun precedente specifico) costituisce al contempo elemento specializzante inte-grante l'aggravante speciale in questione, e uno dei fattori che, unitamente adaltri, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può con-correre a escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv.287869 – 01).Si è, ancora, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entitàqualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga co-stituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'au-tore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente,non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solodato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di ungiudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione og-gettiva (Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Bandera, Rv. 269149 - 01).Nello stesso solco si è anche affermato che la diversità di sostanze stupefa-centi oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reatodi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fermo restando che la circo-stanza di detenere, al fine di cederle a terzi, sostanze di diverso tipo è comunque,al pari della non occasionalità, un indice, da valutarsi e da comparare con gli altri,della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciòstesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare undanno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice(Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 – 01; Sez. 3, n. 31378dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Venturini, Rv. 273507 – 01).3.2.

Ciò precisato, la Corte di appello di Perugia − che, in parte qua, confermala decisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scrutinata congiuntamentea essa – ha escluso l'invocata derubricazione, valorizzando l’ambito dei rapporticon i vari consumatori, da ritenersi esteso, pur espungendo dalla contestazione lecondotte meno recenti (per cui era intervenuta assoluzione), la circostanza chel’imputato avesse consapevolmente utilizzato la rete di contatti curata dal coim-putato, che ne avevano agevolato l’inserimento nel lucroso e illecito mercato dellacocaina, la natura organizzata, per quanto rudimentale, della illecita attività, lastabilità delle forniture garantite agli acquirenti, per alcuni dei quali stimabilinell’ordine di centinaia di grammi.La motivazione fornita dalla Corte territoriale, pur nell’erroneo riferimento alquantitativo globale oggetto di fornitura ai singoli acquirenti, − che introduce nellavalutazione complessiva, da condursi sul piano dell’offensività, un dato estraneoalle singole condotte −, risulta sorretta da congrue e logiche argomentazioni, con-formi ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, sopra ricordati.I giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali la condotta del Pacinon fosse riconducibile alla fattispecie di lieve entità utilizzando tutti gli elementiindicati dalla norma e valorizzando in termini negativi quelli che risultavano signi-ficativi della professionalità e stabilità del traffico illecito posto in essere e dellasua potenziale diffusività, indicati nell'organizzazione, senz'altro rudimentale madel tutto idonea allo scopo, grazie alla alternanza con il coimputato che consentivadi soddisfare le richieste dei vari acquirenti, garantendo al contempo entrate co-stanti e di rilievo, nella ripetitività non marginale delle cessioni e nella capacità dicontrollo del territorio, comprovata dalla utilizzazione di una collaudata rete dirapporti e dalla frequenza di contatti con gli avventori, traendone una valutazionedel tutto esaustiva e priva di fratture logiche ai fini dell'esclusione della minimaoffensività.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 17 ottobre2025, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 26 febbraio 2025, con laquale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni, all’esito di giudizioabbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per una pluralità di reati di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi tra aprile 2019 e dicembre 2023, lo haassolto dalle condotte anteriori al 19 marzo 2022, confermando la condanna perle residue imputazioni e rideterminando la pena, previa concessione delle circo-stanze attenuanti generiche, in anni 3 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.In fatto, secondo quanto accertato dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], dal 19marzo 2022 al dicembre 2023, aveva ceduto, in alcuni casi da solo, in altri inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si era proceduto separatamente), so-stanza stupefacente del tipo cocaina a numerosi acquirenti (11), che ai predetti sierano rivolti in più occasioni nel corso del tempo.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen., la nullità del decreto di latitanza emesso dal Giudice per le indagini prelimi-nari, per violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.Si rappresenta che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stataemessa in data 14 aprile 2024 e che il ricorrente, come accertato anche dalla P.G.,era rientrato in Italia dall’Albania con volo aereo in data 6 aprile 2024. Di qui, lanullità del decreto di latitanza, emesso sulla base di ricerche non esaustive, giac-ché il ricorrente si era stabilito in Toscana e non aveva, quindi, inteso sottrarsiall’esecuzione della misura, e di tutti gli atti conseguenti (tra cui l’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen.), invalidamente notificati presso un difensore di ufficio, conpregiudizio del suo diritto a partecipare consapevolmente al giudizio, essendo statonotiziato dell’avvenuto esercizio dell’azione penale solo a ridosso di una delleudienze tenute innanzi al Giudice dell’udienza preliminare.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la non esausti-vità delle ricerche svolte, abbia rigettato l’eccezione sul presupposto che la stessafosse da ritenersi tardiva, in quanto all’udienza preliminare, il [OSCURATO:PERSONA], presente conl’assistenza di un interprete, aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato,senza nulla eccepire in merito.Si assume che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione deiprincipi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affer-mato che la nullità del decreto di latitanza ha carattere assoluto, rilevabile in ognistato e grado del giudizio. Più esattamente è stato osservato, al riguardo, chel'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su un decretoinvalido, inficia la validità della citazione a giudizio, che è da considerarsi tamquamnon esset, e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedi-mento, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c),cod. proc. pen., violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in puntodi diniego della ravvisabilità della fattispecie meno grave ivi prevista.Si osserva che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta, con motivazioneapparente, sulla base di affermazioni ipotetiche, nonostante sussistessero una plu-ralità di indici significativi della lieve entità della condotta, quali: il minimo datoponderale delle singole cessioni (oscillanti tra i 0,2 e 0,5 g lordi); l’esiguo contro-valore economico (che oscillava da 20,00 a 40,00 euro per dose); l’assenza diaccertamenti qualitativi e quantitativi sulla droga in sequestro, che non consentivadi individuare la percentuale di principio attivo; il mancato rinvenimento di scortedi droga e di denaro contante; l’ambito temporale più ristretto in cui si era pro-tratta l’illecita attività; la personalità del [OSCURATO:PERSONA], giovane e privo di precedenti. Tuttielementi, che, secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, con-sentivano di inquadrare la condotta in esame, pur reiterata, nella fattispecie di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta del difensoredel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo, con cui si contesta la legittimità del decreto di latitanzaper incompletezza delle ricerche, in assenza di prove circa la volontarietà dellasottrazione all'esecuzione della misura cautelare, nonché del rigetto dell'eccezionedi nullità da parte dei giudici territoriali, è manifestamente infondato.2.1. Deve ritenersi ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità,di recente ribadito nella pronuncia della Sez. 6, n. 1801 del 03/12/2025, dep.2026, Gjokeja, Rv. 289221 – 01, secondo cui l'erronea dichiarazione di lati-tanza non è causa di nullità assoluta, laddove alla irregolarità delle notifiche di-rette a radicare il contraddittorio con l'imputato non si associ anche la effettivaignoranza della vocatio in jus, per la conoscenza del processo comunque acquisitadall'imputato: in tale ipotesi, infatti, l'invalidità degrada da assoluta a intermediae diviene per l'effetto sanabile.In diversi casi, ad esempio, la nullità del decreto di latitanza e delle conse-guenze che ne derivano sono state considerate a regime intermedio, laddove l'im-putato dichiarato irritualmente latitante aveva comunque rilasciato una procuraspeciale al difensore di fiducia, così dimostrando di essere a conoscenza del pro-cedimento a suo carico (Sez. 4, n.35715 del 29/05/2024, Budani, non mass.; Sez.3, n. 24270 del 9/05/2024, Cobaj, non. mass.; Sez. 6, n. 41042 del 07/10/2021,Aristizabal, non. mass.; Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Hrustic, Rv. 261872 –01: fattispecie in cui la Corte, nel caso di un imputato latitante che aveva poirilasciato una procura speciale al difensore di fiducia per richiedere il giudizio ab-breviato — così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del procedi-mento a suo carico —, ha affermato che l'eventuale erronea dichiarazione di lati-tanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell'impu-tato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia dellasentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all'impu-tato venga eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al qualeera stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo inudienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validitàdella "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a deter-minare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato).Tali principi si pongono nel solco di quelle pronunce che avevano elaboratouna linea di tendenza volta a utilizzare, nella decisione delle questioni di invaliditàdegli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio ef-fettivo», ovvero perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto inessere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazioneabbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era desti-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] già stata seguita in particolare dalla sentenzaSez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01, secondo laquale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e in-sanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stataesclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifi-cazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò,quanto a effetti, all’omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità dellasanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; dalla sentenza Sez. U, n. 10251 del17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur veroche, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un attonullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato chetale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, imma-nente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato,è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente for-malistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto nonha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanziaoggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sana-toria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale- a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si ètradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono unvalore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cuiprincipi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante oinidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi; dalla sen-tenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale lanullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7-bis, cod.proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, èuna nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanataquando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenzadell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se nondedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art.182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; dallasentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui siè affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di terminiridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non pos-sono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad unareale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'im-putato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto,nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva unastrategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso dellefacoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni dinullità). Da qui il principio affermato dalla sentenza Sez. U, n. 7697 del24/11/2016, Amato, Rv. 269027 – 01 secondo cui l'omessa notifica all'imputatodell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità as-soluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimentoequiparabile all'omessa citazione dell'imputato, ma la sanzione processuale di cuiall'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizioin senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'impu-tato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che siconclude con una decisione.2.2. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta rilevando che, pur a volerritenere le ricerche non esaustive, all’imputato era stata garantita una effettiva econsapevole partecipazione al giudizio, posto che, ormai in vinculis, era statoedotto dei termini dell’accusa in ragione dell’ordinanza di custodia cautelare chegli era stata notificata, gli erano stati notificati sia la richiesta di rinvio a giudizio,sia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, tradotti nella sua lingua, eall’udienza preliminare del 5 febbraio 2025, presente con l’assistenza di un’inter-prete, formalizzò personalmente la richiesta di giudizio abbreviato, senza che nélui, né il suo difensore di fiducia sollevassero vizi di carattere processuale, chedovevano ritenersi quindi sanati.2.3. Tale decisione risulta del tutto conforme ai principi sopra evidenziati, ri-sultando evidente, che l'imputato, pur inizialmente citato secondo le disposizionidettate per i latitanti, in tesi irrituale, ha poi non solo avuto piena conoscenza delprocedimento, attraverso la nomina di un difensore di fiducia, la traduzione deglizione dell’udienza preliminare, ma ha anche potuto esercitare l'attività difensivaprecipua di quella fase processuale (udienza preliminare) chiedendo di essere giu-dicato con il rito abbreviato, così sanando ogni eventuale nullità.Peraltro, nello stesso tracciato interpretativo si muovono anche le sentenzeinvocate dal ricorrente (Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Caccavallo, Rv. 243345– 01; Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Jihnawi, Rv. 281864 – 01; Sez. 3, n. 1621del 30/09/2015, Deninski, Rv. 266687 - 01) che, riguardando ipotesi diverse daquella in esame, hanno ricondotto la nullità assoluta a casi in cui la notificazionedella citazione era stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverseda quelle prescritte, era risultata inidonea a determinare la conoscenza effettivada parte dell'imputato.3. Il secondo motivo riguardante il mancato riconoscimento della ipotesi menograve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato.3.1. In premessa, va ricordato che questa Corte, in più occasioni, ha chiaritoche, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva delfatto, in relazione a tutti gli elementi normativamente indicati, − quindi, sia quelliconcernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia quelli che at-tengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze, con ri-ferimento al grado di purezza) −, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità inconformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena.Ciò chiaramente non deve tradursi nella omessa disamina delle caratteristicheconcrete, sotto il profilo oggettivo, dei singoli episodi contestati, che costituiscenecessariamente il presupposto iniziale del percorso valutativo che il giudice èchiamato a svolgere, ma implica una valutazione globale della dimensione ogget-tiva delle singole condotte in chiave di offensività, in un’analisi razionale, che deveinferire dai singoli dati fattuali la capacità di azione del soggetto e le sue relazionicon il mercato di riferimento, si da determinare, per la sua diffusività, il controllodi una zona del territorio, la sistematicità e continuità dell’azione, una lesione ap-prezzabile del bene della salute, tutelato dalla norma incriminatrice.Si è precisato, ancora, in chiave metodologica, che la valutazione complessivadegli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,significa certamente (così, in motivazione, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Mu-rolo, 274076) abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudicealternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anchein presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dallaconsiderazione degli altri; ma, allo stesso tempo, anche che tali indici non debbanotutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal le-gislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi siinstaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire ungiudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanzeche lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie (in tali termini si erano23.01.1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11.05.1992,Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, aveva sottolineato come la lieve entitàdel fatto potesse essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantitàdi droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimen-sionassero la rilevanza penale).All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilotipico del fatto di lieve entità, è quindi ben possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale danon poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno opiù degli altri.Si è così affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legit-timamente esclusa in ragione solo della reiterazione nel tempo di una pluralità dicondotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione ditutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, attesoche il connotato dell'occasionalità, ontologicamente considerato, non costituisceindice indefettibile, della minima offensività della condotta, essendo compatibilecon la sua ripetizione nel tempo, come del resto confermato dalla previsione legi-slativa di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che facendo riferimentoa un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall’art. 73, comma 5,rende evidente come sia ammissibile configurare come lievi anche gli episodi checostituiscono attuazione del programma criminoso associativo, fermo restando chela protrazione nel tempo della condotta di spaccio, attenendo alle «circostanzedell’azione» rappresenta senz’altro un indice da valutarsi e da comparare con glialtri della capacità di approvvigionamento dell’autore del reato e della idoneitàdella condotta ad assicurare una apprezzabile circolazione della merce e del denaro(cfr. in termini, ex plurimis, Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv.272706 – 01).Il discorso sulla occasionalità della condotta è stato ripreso a seguito dellaintroduzione della circostanza aggravante della non occasionalità nell’art. 73,comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera dell'art. 4, comma3, decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 novembre 2023 n. 159, essendosi chiarito che la non occasionalità (chericorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almenoun precedente specifico) costituisce al contempo elemento specializzante inte-grante l'aggravante speciale in questione, e uno dei fattori che, unitamente adaltri, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può con-correre a escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv.287869 – 01).Si è, ancora, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entitàqualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga co-stituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'au-tore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente,non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solodato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di ungiudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione og-gettiva (Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Bandera, Rv. 269149 - 01).Nello stesso solco si è anche affermato che la diversità di sostanze stupefa-centi oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reatodi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fermo restando che la circo-stanza di detenere, al fine di cederle a terzi, sostanze di diverso tipo è comunque,al pari della non occasionalità, un indice, da valutarsi e da comparare con gli altri,della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciòstesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare undanno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice(Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 – 01; Sez. 3, n. 31378dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Venturini, Rv. 273507 – 01).3.2. Ciò precisato, la Corte di appello di Perugia − che, in parte qua, confermala decisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scrutinata congiuntamentea essa – ha escluso l'invocata derubricazione, valorizzando l’ambito dei rapporticon i vari consumatori, da ritenersi esteso, pur espungendo dalla contestazione lecondotte meno recenti (per cui era intervenuta assoluzione), la circostanza chel’imputato avesse consapevolmente utilizzato la rete di contatti curata dal coim-putato, che ne avevano agevolato l’inserimento nel lucroso e illecito mercato dellacocaina, la natura organizzata, per quanto rudimentale, della illecita attività, lastabilità delle forniture garantite agli acquirenti, per alcuni dei quali stimabilinell’ordine di centinaia di grammi.La motivazione fornita dalla Corte territoriale, pur nell’erroneo riferimento alquantitativo globale oggetto di fornitura ai singoli acquirenti, − che introduce nellavalutazione complessiva, da condursi sul piano dell’offensività, un dato estraneoalle singole condotte −, risulta sorretta da congrue e logiche argomentazioni, con-formi ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, sopra ricordati.I giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali la condotta del Pacinon fosse riconducibile alla fattispecie di lieve entità utilizzando tutti gli elementiindicati dalla norma e valorizzando in termini negativi quelli che risultavano signi-ficativi della professionalità e stabilità del traffico illecito posto in essere e dellasua potenziale diffusività, indicati nell'organizzazione, senz'altro rudimentale madel tutto idonea allo scopo, grazie alla alternanza con il coimputato che consentivadi soddisfare le richieste dei vari acquirenti, garantendo al contempo entrate co-stanti e di rilievo, nella ripetitività non marginale delle cessioni e nella capacità dicontrollo del territorio, comprovata dalla utilizzazione di una collaudata rete dirapporti e dalla frequenza di contatti con gli avventori, traendone una valutazionedel tutto esaustiva e priva di fratture logiche ai fini dell'esclusione della minimaoffensività.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris