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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28576/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Salvatore LOMBARDO per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra il reato continuato di estorsione consumata e tentata aggravata in concorso (commesso negli anni 2002- 2004) e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (commesso dal 2009 con permanenza), giudicati con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 14 marzo 2013 (irrevocabile il 1° ottobre 2014) e dalla Corte di Assise di appello di Catania in data 7 novembre 2016 (irrevocabile il 13 giugno 2018).

A ragione della decisione, la Corte di merito osservava che, anche a voler prescindere dal consistente intervallo temporale di un quinquennio che separava i due reati, il delitto continuato di estorsione fu commesso dal condannato in proprio e non quale partecipe di una organizzazione mafiosa.

Aggiungeva che, dalle sentenze esaminate, non era dato cogliere il benché minimo riferimento ad un contesto associativo mafioso, né la mera presenza sul luogo dei fatti di tale [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso, poteva valere a connotare in tal senso la condotta estorsiva, in assenza di ulteriori elementi atti ad integrare il concorso del suddetto [OSCURATO:PERSONA] (cui, infatti, non venne contestato alcun reato di estorsione) e tenuto conto della mancata contestazione, in quel processo, della circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203/91 (oggi riprodotta nell'art. 416-bis.1 cod. pen.).

Sottolineava, ancora, il giudice dell'esecuzione che lo stesso istante, nell'affermare che la condotta estorsiva costituiva una sorta di "iniziazione" alla vita dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, implicitamente escludeva che tale delitto fosse stato posto in essere quale reato-fine dell'associazione di stampo mafioso, anche perché nel periodo della sua commissione il LOMBARDO ancora non apparteneva ad alcuna organizzazione di quel genere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.".

Il giudice dell'esecuzione non si sarebbe confrontato con le considerazioni esposte nella memoria difensiva depositata, che dimostravano come il LOMBARDO si fosse reso artefice di una "escalation" criminale che, partendo dalla estorsione, culminò nella condotta di partecipazione all'associazione mafiosa contestata successivamente.

Le specifiche modalità con cui fu perpetrato il reato di estorsione in danno del FIASCONARO erano tipicamente riconducibili a un contesto criminale di carattere mafioso (danneggiamento di mezzi agricoli, percosse, minacce ulteriori) e portavano a ritenere che egli non avesse agito nel proprio esclusivo interesse, nonostante, in quel procedimento, le acquisizioni investigative non avessero giustificato la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203/91.

Inferenza illogica era trarre dalla mancata contestazione della citata aggravante che il delitto estorsivo non fosse stato commesso in un contesto mafioso.Il giudice dell'esecuzione, inoltre, aveva omesso di dare rilievo all'intervento, nell'estorsione, di Cosimo [OSCURATO:PERSONA], figura apicale nell'organigramma mafioso nisseno, il quale non poteva reputarsi un accompagnatore occasionale del LOMBARDO.

Infine, essendo contestata la partecipazione del ricorrente al clan mafioso "da epoca antecedente e prossima al 28.11.2009", certamente doveva ritenersi che il predetto fosse entrato nel meccanismo associativo mafioso giudicato nella già richiamata sentenza della Corte catanese "ben prima della data formale della contestazione di quest'ultima pronuncia".

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre premettere che, secondo la costante lezione di questa Corte, è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio: ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv, 271984).

È stato, inoltre, precisato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595).

2.1. Non è superfluo aggiungere che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387).

3. Il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei criteri enunciati, escludendo l'identità del disegno criminoso tra gli episodi estorsivi oggetto dell'una sentenza e il reato associativo mafioso oggetto dell'altra non solo per il significativo iato temporale che separò i fatti (i presunti reati-fine sarebbero stati commessi circa cinque anni prima della concreta affiliazione del LOMBARDO al clan mafioso di riferimento), ma anche in base a plurimi elementi, descritti dalle \ sentenze esaminate, convergenti nel senso di dimostrare che le condotte estorsive perpetrate dal ricorrente corrisposero a iniziative assunte nel proprio interesse e non a beneficio di un gruppo mafioso e/o in attuazione del programma operativo del gruppo medesimo.

Si fa riferimento alla presenza di tale Cosimo [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso, nella vicenda estorsiva, che la stessa difesa descrive come acclarata solo in relazione alla "prima richiesta estorsiva" avanzata dal LOMBARDO (a fronte di ulteriori richieste protrattesi per due anni), quando il [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito, rimase, tra l'altro, all'interno dell'autovettura: tali circostanze di fatto, unitamente al mancato coinvolgimento nel giudizio di cognizione del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nel reato ascritto al LOMBARDO, hanno consentito al giudice dell'esecuzione di reputare, del tutto ragionevolmente, la presenza ad un solo episodio del [OSCURATO:PERSONA] del tutto occasionale e aliena da connotazione mafiose; conclusione rafforzata, del resto, dalla mancata contestazione, da parte della stessa Pubblica accusa, nel processo de quo, della circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203/91 (oggi riprodotta nell'art. 416-bis.1 cod. pen.).

3.1. A fronte del solido costrutto motivazionale edificato dal giudice di merito, il ricorso si limita a reiterare gli argomenti già addotti a sostegno della istanza introduttiva, proponendo una inammissibile rilettura ex post del percorso criminale del condannato e incorrendo, tra l'altro, in una obiettiva contraddizione logica - puntualmente rilevata nel provvedimento impugnato - laddove descrive i reati estorsivi posti in essere come una sorta di 'iniziazione' del LOMBARDO ad una possibile/eventuale vita associativa futura, con ciò, implicitamente, escludendo che si trattasse di condotte attuative di un programma operativo già in essere anche nei suoi confronti.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Salvatore LOMBARDO per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra il reato continuato di estorsione consumata e tentata aggravata in concorso (commesso negli anni 2002- 2004) e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (commesso dal 2009 con permanenza), giudicati con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 14 marzo 2013 (irrevocabile il 1° ottobre 2014) e dalla Corte di Assise di appello di Catania in data 7 novembre 2016 (irrevocabile il 13 giugno 2018). A ragione della decisione, la Corte di merito osservava che, anche a voler prescindere dal consistente intervallo temporale di un quinquennio che separava i due reati, il delitto continuato di estorsione fu commesso dal condannato in proprio e non quale partecipe di una organizzazione mafiosa. Aggiungeva che, dalle sentenze esaminate, non era dato cogliere il benché minimo riferimento ad un contesto associativo mafioso, né la mera presenza sul luogo dei fatti di tale [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso, poteva valere a connotare in tal senso la condotta estorsiva, in assenza di ulteriori elementi atti ad integrare il concorso del suddetto [OSCURATO:PERSONA] (cui, infatti, non venne contestato alcun reato di estorsione) e tenuto conto della mancata contestazione, in quel processo, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91 (oggi riprodotta nell'art. 416-bis.1 cod. pen.). Sottolineava, ancora, il giudice dell'esecuzione che lo stesso istante, nell'affermare che la condotta estorsiva costituiva una sorta di "iniziazione" alla vita dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, implicitamente escludeva che tale delitto fosse stato posto in essere quale reato-fine dell'associazione di stampo mafioso, anche perché nel periodo della sua commissione il LOMBARDO ancora non apparteneva ad alcuna organizzazione di quel genere. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.". Il giudice dell'esecuzione non si sarebbe confrontato con le considerazioni esposte nella memoria difensiva depositata, che dimostravano come il LOMBARDO si fosse reso artefice di una "escalation" criminale che, partendo dalla estorsione, culminò nella condotta di partecipazione all'associazione mafiosa contestata successivamente. Le specifiche modalità con cui fu perpetrato il reato di estorsione in danno del FIASCONARO erano tipicamente riconducibili a un contesto criminale di carattere mafioso (danneggiamento di mezzi agricoli, percosse, minacce ulteriori) e portavano a ritenere che egli non avesse agito nel proprio esclusivo interesse, nonostante, in quel procedimento, le acquisizioni investigative non avessero giustificato la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91. Inferenza illogica era trarre dalla mancata contestazione della citata aggravante che il delitto estorsivo non fosse stato commesso in un contesto mafioso.Il giudice dell'esecuzione, inoltre, aveva omesso di dare rilievo all'intervento, nell'estorsione, di Cosimo [OSCURATO:PERSONA], figura apicale nell'organigramma mafioso nisseno, il quale non poteva reputarsi un accompagnatore occasionale del LOMBARDO. Infine, essendo contestata la partecipazione del ricorrente al clan mafioso "da epoca antecedente e prossima al 28.11.2009", certamente doveva ritenersi che il predetto fosse entrato nel meccanismo associativo mafioso giudicato nella già richiamata sentenza della Corte catanese "ben prima della data formale della contestazione di quest'ultima pronuncia". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che, secondo la costante lezione di questa Corte, è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio: ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv, 271984). È stato, inoltre, precisato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595). 2.1. Non è superfluo aggiungere che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387). 3. Il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei criteri enunciati, escludendo l'identità del disegno criminoso tra gli episodi estorsivi oggetto dell'una sentenza e il reato associativo mafioso oggetto dell'altra non solo per il significativo iato temporale che separò i fatti (i presunti reati-fine sarebbero stati commessi circa cinque anni prima della concreta affiliazione del LOMBARDO al clan mafioso di riferimento), ma anche in base a plurimi elementi, descritti dalle \ sentenze esaminate, convergenti nel senso di dimostrare che le condotte estorsive perpetrate dal ricorrente corrisposero a iniziative assunte nel proprio interesse e non a beneficio di un gruppo mafioso e/o in attuazione del programma operativo del gruppo medesimo. Si fa riferimento alla presenza di tale Cosimo [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso, nella vicenda estorsiva, che la stessa difesa descrive come acclarata solo in relazione alla "prima richiesta estorsiva" avanzata dal LOMBARDO (a fronte di ulteriori richieste protrattesi per due anni), quando il [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito, rimase, tra l'altro, all'interno dell'autovettura: tali circostanze di fatto, unitamente al mancato coinvolgimento nel giudizio di cognizione del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nel reato ascritto al LOMBARDO, hanno consentito al giudice dell'esecuzione di reputare, del tutto ragionevolmente, la presenza ad un solo episodio del [OSCURATO:PERSONA] del tutto occasionale e aliena da connotazione mafiose; conclusione rafforzata, del resto, dalla mancata contestazione, da parte della stessa Pubblica accusa, nel processo de quo, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91 (oggi riprodotta nell'art. 416-bis.1 cod. pen.). 3.1. A fronte del solido costrutto motivazionale edificato dal giudice di merito, il ricorso si limita a reiterare gli argomenti già addotti a sostegno della istanza introduttiva, proponendo una inammissibile rilettura ex post del percorso criminale del condannato e incorrendo, tra l'altro, in una obiettiva contraddizione logica - puntualmente rilevata nel provvedimento impugnato - laddove descrive i reati estorsivi posti in essere come una sorta di 'iniziazione' del LOMBARDO ad una possibile/eventuale vita associativa futura, con ciò, implicitamente, escludendo che si trattasse di condotte attuative di un programma operativo già in essere anche nei suoi confronti. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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