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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38031/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in sede di rinvio in riferimento al solo trattamento sanzionatorio irrogato in ordine al reato di cui alli art 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in specifico riferimento al trattamento sanzionatorio e con specifica relazione alle ragioni per le quali il trattamento medesimo è stato determinato in misura non coincidente con il minimo edittale.

L'unico motivo di ricorso si risolve, difatti, nell'evocazione della violazione di legge che sarebbe stata operata dal giudice del rinvio, attraverso il richiamo tautologico ai criteri generali contenuti negli artt. 132 e 133 cod.pen., senza operare alcuna effettiva censura rispetto ai criteri concretamente seguiti dalla Corte territoriale e fondati sugli elementi rappresentati dalla quantità di sostanza detenuta e dalla personalità dell'imputato come desunta dai precedenti attestati dal certificato del casellario giudiziale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in sede di rinvio in riferimento al solo trattamento sanzionatorio irrogato in ordine al reato di cui alli art 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in specifico riferimento al trattamento sanzionatorio e con specifica relazione alle ragioni per le quali il trattamento medesimo è stato determinato in misura non coincidente con il minimo edittale. L'unico motivo di ricorso si risolve, difatti, nell'evocazione della violazione di legge che sarebbe stata operata dal giudice del rinvio, attraverso il richiamo tautologico ai criteri generali contenuti negli artt. 132 e 133 cod.pen., senza operare alcuna effettiva censura rispetto ai criteri concretamente seguiti dalla Corte territoriale e fondati sugli elementi rappresentati dalla quantità di sostanza detenuta e dalla personalità dell'imputato come desunta dai precedenti attestati dal certificato del casellario giudiziale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 38031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris