CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sbsr. (i) lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sest-.—Pfec---Ge4a-, [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, Sezione Misure di Prevenzione, con provvedimento in data 24/2/2022 ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di pronunciarsi in ordine all'appello avverso la confisca degli appartamenti in [OSCURATO:PERSONA], particella 5334 sub 8, a lei intestato e sub 10, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 1. La situazione processuale oggetto dell'attuale ricorso risulta piuttosto articolata. In sintesi: i. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la confisca di alcuni beni intestati a numerose persone, tra i quali un immobile di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata; ii. la Corte d'Appello ha confermato il decreto;iii. la Corte di Cassazione, Sez. 5, con sentenza n. 32017 del 8/3/2019, ha annullato il decreto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame in ordine alla confisca disposta nei confronti dell'attuale ricorrente; iv. la Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio, ritenuto "insussistente il sequestro in danno di [OSCURATO:PERSONA]" ha dichiarato inammissibile l'appello; sm„ v. il difensore della ricorrente, rilevato che comunque risultavaViscrittg il sequestro e la confisca del bene immobile, ha presentato alla Corte d'Appello istanza di cancellazione di tali iscrizioni; vi. la Corte d'Appello, ritenuto che la competenza fosse del giudice di primo grado quale giudice dell'esecuzione/ ha trasmesso l'istanza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; vii. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-14/1/2022, ha rigettato l'istanza evidenziando che il bene era stato oggetto di sequestro e ora di confisca e che il provvedimento, a seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], era irrevocabile e che pertanto non era possibile procedere alla richiesta cancellazione; viii. la difesa ha quindi presentato istanza alla Corte d'Appello con la quale, segnalato l'errore nel quale la stessa Corte era incorsa, ha chiesto di assumere i provvedimenti necessari al fine di dare seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla cassazione; ix. la Corte d'Appello, preso atto di quanto accaduto, dato conto dei provvedimenti che si erano succeduti, ritenuto che la decisione del Tribunale e che il proprio precedente provvedimento, pure "emesso su errato presupposto", non erano stati ritualmente impugnati, ha dichiarato non luogo a provvedere. 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la decisione della Corte d'Appello, con la quale vi sarebbe stata una evidente violazione del diritto di difesa anche con riferimento al fatto che la ricorrente avrebbe perso un grado di giudizio, sarebbe nella sostanza inconferente. Nello specifico il difensore, pure nell'evidente difficoltà di indicare una qualche soluzione, ha prospettato la possibilità di qualificare l'istanza presentata alla Corte territoriale come richiesta di revocazione. 3. In data 28 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilVProcuratore Generale, SID,St--.—PfGe. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'unico motivo la difesa deduce che il provvedimento pronunciato dalla Corte territoriale, che ha dichiarato "non luogo a provvedere" in ordine all'istanza della difesa di disporre la cancellazione della confisca che risultava iscritta su di un bene immobile della ricorrente, sarebbe inconferente e violerebbe il diritto di difesa. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 1.1. La situazione processuale oggetto del presente ricorso è peculiare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale -che avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente in merito alla legittimità o meno di un provvedimento di confisca quale giudice di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione- ha erroneamente ritenuto che lo stesso fosse inesistente e, pertanto, ha dichiarato inammissibile l'appello. La stessa Corte, d'altro canto, chiamata a decidere in ordine all'istanza della difesa di procedere alla cancellazione della confisca che risultava ancora iscritta, ha trasmesso gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché provvedesse quale giudice dell'esecuzione. La stessa Corte territoriale, ancora -dopo che il Tribunale ha respinto la richiesta in quanto a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello della ricorrente le statuizioni relative alla confisca erano divenute irrevocabili- ha dichiarato non luogo a provvedere sulla nuova istanza della difesa di assumere i provvedimenti necessari a eseguire l'originaria pronuncia. 1.2. Il provvedimento ora impugnato è distonico rispetto alla richiesta formulata dalla difesa e deve essere annullato. La Corte d'Appello di Napoli in data 27 ottobre 2020, con il decreto n. 123bis/2019, con il quale ha dichiarato insussistenti i sequestri sull'appartamento sub 8, particella n. 5334, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e sull'appartamento sub 810 particella n. 5334, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente inammissibile l'appello della stessa [OSCURATO:PERSONA], al di là di quanto indicato nel solo dispositivo, ha revocato i provvedimenti di sequestro e la statuizione di confisca. La decisione che dispone misure di prevenzione, pur assumendo natura sostanziale di sentenza, infatti, conserva la forma di decreto e non deve, pertanto, contenere i requisiti richiesti dall'art. 546 cod. proc. pen. così che, essendo destinata ad assumere rilevanza esterna con il deposito nella sua interezza, il dispositivo non ha un rilievo formale autonomo e i requisiti del provvedimento possono essere rinvenuti in qualsiasi parte del decreto stesso ed essere desunti anche indirettamente, purché i dati essenziali siano individuabili in modo certo e inequivoco (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 28837 del 26/06/2002. Paggiarin, Rv. 222755 - 01). Nel caso di specie dalla lettura della parte descrittiva del provvedimento risulta evidente che la Corte territoriale -peraltro chiamata a pronunciarsi in funzione di giudice di rinvio proprio sulla legittimità del sequestro e della confisca disposti nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA]- ha ritenuto che i provvedimenti ablatori fossero insussistenti e per tale esclusiva ragione ha dichiarato inammissibile l'atto di appello. Così pronunciandosi, quindi, il giudice, pure se ha indicato nella parte dispositiva una formula apparentemente diversa, ha in effetti espresso quanto indicato nella parte descrittiva e ha così dato atto che le statuizioni di confisca erano revocate. Tale provvedimento, proprio in virtù del tenore dello stesso e dell'effetto che questo ha determinato, d'altro canto, diversamente da quanto affermato ora dalla Corte territoriale, non avrebbe potuto essere impugnato dall'attuale ricorrente, non avendo questa un interesse concreto e diretto a ottenere una diversa pronuncia sul punto. 1.3. A fronte del tenore del decreto emesso come giudice di rinvio, la Corte territoriale è, ed era, il giudice competente a pronunciarsi in ordine alle istanze relative all'esecuzione del provvedimento stesso. 1.3.1. La prima istanza con la quale la difesa ha richiesto la cancellazione della confisca, quindi, non avrebbe dovuto essere trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, correttamente, non ha potuto fare altro che dare atto che la statuizione era diventata apparentemente irrevocabile a causa dell'errore contenuto nella parte dispositiva del decreto emesso il 27 ottobre 2022. 1.3.2. La seconda istanza, con la quale la difesa ha chiesto alla Corte territoriale di assumere i provvedimenti necessari a correggere l'errore contenuto nella parte dispositiva e ad assumere i provvedimenti consequenziali per eseguire il decreto emesso, non poteva essere decisa dichiarando "non luogo a provvedere", ciò anche, incomprensibilmente, riservando "ogni altra valutazione all'esito di eventuali ulteriori istanze formali", non meglio specificate né in effetti specifica bili. 1.4. Il provvedimento impugnato, in conclusione, deve essere annullato con rinvio affinché la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi in merito all'istanza formulata dalla difesa, quale giudice dell'esecuzione, assuma i provvedimenti consequenziali al decreto dalla stessa emesso in data 27 ottobre 2022. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rinviol l'ordin