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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02687/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato dal 20 luglio 2023 l'affidamento in prova concesso a Luca MARRAZZO con ordinanza in data 14 settembre 2022, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Salerno in data 11 agosto 2023 con il quale era stata provvisoriamente sospesa l'applicazione della misura alternativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] MARRAZZO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca e alla mancata concessione della semilibertà.

2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento poiché il ricorrente in data 20 luglio 2023 è stato colto nella commissione, in concorso con altri, di condotte minatorie e offensive.

Il ricorso è generico là dove si limita a dedurre che l'accertamento non è definitivo e che la querela è stata rimessa, mentre non critica la esistenza e specifica rilevanza delle condotte accertate.

3.2. Quanto alla decorrenza della semilibertà, il ricorso si limita a non condividere la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'inadeguatezza della prestazione lavorativa che il condannato dovrebbe prestare nelle ore di libertà, invece logicamente ritenuta inconsistente ai fini del percorso di risocializzazione, soprattutto alla luce del comportamento tenuto.

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato dal 20 luglio 2023 l'affidamento in prova concesso a Luca MARRAZZO con ordinanza in data 14 settembre 2022, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Salerno in data 11 agosto 2023 con il quale era stata provvisoriamente sospesa l'applicazione della misura alternativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] MARRAZZO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca e alla mancata concessione della semilibertà. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento poiché il ricorrente in data 20 luglio 2023 è stato colto nella commissione, in concorso con altri, di condotte minatorie e offensive. Il ricorso è generico là dove si limita a dedurre che l'accertamento non è definitivo e che la querela è stata rimessa, mentre non critica la esistenza e specifica rilevanza delle condotte accertate. 3.2. Quanto alla decorrenza della semilibertà, il ricorso si limita a non condividere la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'inadeguatezza della prestazione lavorativa che il condannato dovrebbe prestare nelle ore di libertà, invece logicamente ritenuta inconsistente ai fini del percorso di risocializzazione, soprattutto alla luce del comportamento tenuto. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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