CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15668/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no degli autori del fatto; analogamente, non poteva assumere rilievo individualizzante il riconoscimento effettuato dal personale di polizia giudiziaria essendo tale risultato fondato su dati privi di univocità probatoria e, peraltro, acclarato in forma di solo forte rassomiglianza e non in termini di certezza. Ancora il ricorso esponeva dovere affermarsi che la mera individuazione fotografica in sede di indagini preliminari al fine di integrare il valore di prova doveva essere collegata ad ulteriori elementi nel caso di specie mancanti e le lacune probatorie evidenziate nella motivazione della sentenza di secondo grado erano palesate dalla mancata individuazione del Marino nel luogo di verificazione dei fatti sulla base delle celle di aggancio del telefono cellulare del medesimo; su tutti tali elementi la corte di merito non aveva offerto alcuna approfondita motivazione e si era omesso anche di valutare le prove a discarico offerte nell'atto di impugnazione, quali le deposizioni testimoniali dei dipendenti dell'istituto di credito e dei clienti che nulla avevano riferito in ordine alla specifica posizione del Marino. Doveva pertanto ritenersi che nel caso in esame la sentenza di appello non aveva affrontato le specifiche censure proposte con l'atto di impugnazione e tale vizio doveva qualificarsi quale violazione di legge ai sensi dell'articolo 125 comma terzo del codice procedura penale riguardante in particolare le forme dei provvedimenti del giudice e l'obbligo della motivazione degli stessi la cui assenza determina nullità. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distinti motivi qui riassunti: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato al domicilio dichiarato sito in Milano via Muggiano 18 ove lo stesso peraltro si trovava agli arresti domiciliari disposti in questo procedimento; la notifica del giudizio di appello era stato del tutto omessa con conseguente nullità rilevabile anche nel grado successivo. Con il secondo motivo lamentava la mancanza della motivazione su un punto decisivo quanto alla identificazione dell'imputato quale basista della rapina cui si era pervenuti in forza della sua presenza su un'autovettura il giorno del sopralluogo effettuato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]; con l'atto d'appello tale conclusione era stata contestata posto che l'unica utenza identificata era quella in uso alla donna che aveva fatto il percorso verso il luogo di consumazione dei fatti, mentre l'utenza che si asseriva in uso all'imputato, risultava essersi fermata a Rho, luogo perfettamente compatibile con quanto riferito nell'interrogatorio dal ricorrente il quale aveva affermato di avere sublocato la vettura proprio alla [OSCURATO:PERSONA] ed al Patricola; la Corte di appello aveva completamente ignorato la doglianza difensiva dedotta rendendo una motivazione apparente ed apodittica su un punto cruciale dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avuto anche riguardo al ruolo secondario svolto dal ricorrente nella consumazione dei fatti dovendosi anche tenere conto della sua spontanea costituzione in carcere a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare e dalla puntuale osservanza delle prescrizioni collegate agli arresti domiciliari. Tutte le 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : I G N A Z I O P A R D O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 b d d 9 a c e 3 d 5 b 8 c 6 F i r m a t o D a : S E R G I O B E L T R A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 2 a d 3 1 8 6 2 1 f 8 5 9 c e