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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05801/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scritte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, non ha convalidato, per quanto di interesse in questa sede, i fermi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati di partecipazione ad associazione mafiosa ('ndrangheta) operante in Piemonte e, comunque, di una serie di reati compresi tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 384 cod. proc. pen. (come dà atto lo stesso Giudice).

Ha, invero, ritenuto insussistente il pericolo di fuga di Ceravolo, che assume essere stato prospettato con riferimento all'avvenuta esecuzione di un decreto di perquisizione e all'asserita disponibilità da parte dello stesso di notevole quantità di denaro contante e di stabili relazioni nell'ambito di circuiti criminali capaci di organizzare e sostenere latitanze.

E', inoltre, addivenuto alle medesime conclusioni con specifico riferimento alla posizione di D'Onofrio, reputando non sufficientemente concreto il pericolo di fuga rappresentato nella richiesta di convalida, basato esclusivamente sull'avere il suddetto espresso, il 13 giugno 2024, l'intenzione di "andare in Spagna" una volta "finita la cosa"(ossia la detenzione domiciliare che sarebbe cessata il 15 luglio 2024), circostanza accompagnata da una successiva conversazione sui visti per il Brasile avvenuta il 10 luglio 2024 con Ceravolo (anch'egli destinatario del fermo, il quale peraltro risulta essersi effettivamente recato in Brasile il 10 luglio 2024, salvo poi rientrare in Italia il successivo 21 luglio 2024).

A detti elementi, secondo il G.i.p., non sarebbe seguito alcunché se non l'incontro del 2 settembre 2024 con un pluripregiudicato da cui avrebbero dovuto essere consegnati non meglio precisati "documenti", da valutarsi elemento neutro, non essendone conosciuto il contenuto e il collegamento con la realizzazione di una fuga all'estero.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero ([OSCURATO:PERSONA]) presso il Tribunale di Torino, lamentando violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 384, comma 3, stesso codice, e omessa motivazione.

Muovendo dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, il ricorrente rileva che lo stesso, persona al vertice del sodalizio mafioso 'ndranghetista per cui si procede, che dirige dalla propria abitazione ove sconta la detenzione domiciliare, esprime, in una conversazione intercettata col sodale [OSCURATO:PERSONA], il proposito di andarsene in Spagna, appena espiata la pena e cioè dopo il 15 luglio 2024.

Aggiunge che da altre conversazioni, sempre con Ceravolo, emerge che i due discutono di come sia possibile emigrare in Brasile, e che Ceravolo, che già v'è stato, riferisce al suo capo sulla durata dei periodi di permanenza e sulla necessità, per stabilirsi in quel paese, del visto (D'Onofrio si sarebbe, poi, attivato presso la Questura per rimuovere dal passaporto il divieto di espatrio).

Lamenta che a tutto ciò è seguita una motivazione del G.i.p. del tutto illogica, a fronte di specifici elementi deponenti per l'organizzazione in atto di una fuga (la ricezione da parte di chi sta pianificando di andare all'estero di documenti provenienti da un pregiudicato in un contesto temporale ravvicinato).

Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si duole che l'ordinanza di convalida non abbia valorizzato la necessità urgente di emettere un decreto di perquisizione per evitare che D'Onofrio rimuovesse le armi dal nascondiglio creato nella sua abitazione, dove poi sono state rinvenute, e il pericolo di fuga collegato all'inevitabile discovery conseguitane.

Sottolinea il Procuratore ricorrente che Ceravolo, che è stato uno degli organizzatori della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (come si evince dagli elementi addotti nel decreto del P.m.), dispone di relazioni e risorse tali da poter organizzare fughe e sottrazioni ai controlli dell'autorità, per altri come evidentemente per sé.

Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente valorizza lo stretto contatto, al pari di Ceravolo, con D'Onofrio, della cui preparazione di fuga sia Russo che Ceravolo erano a conoscenza.

Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. di non convalida dei fermi, con le conseguenti statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo alla mancata convalida del fermo di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA].1.1.

In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta alla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, PM in proc.

Barnaba, Rv. 266930).

Con specifico riguardo, poi, alla convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, PM in proc.

Grosso, Rv. 268511).

Inoltre, detto pericolo non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019; Hossain, Rv. 276449 — 02).

1.2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA], non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori acquisiti e ripercorsi nel ricorso (in particolare le intercettazioni di conversazioni, soprattutto ambientali, intervenute tra giugno e settembre 2024) e delle condotte degli indiziati, analizzate ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, reso evidente da una serie di circostanze, ripercorse in ricorso e di cui dà atto la stessa ordinanza impugnata che però non le ritiene significative, offrendone una non consentita lettura atomistica e parcellizzata.

Quali appunto: - la pianificazione, con la complicità di Ceravolo, di un allontanamento all'estero di D'Onofrio, dirigente del sodalizio mafioso 'ndranghetista cui vengono ricondotti gli altri indagati, alla quale seguiva la ricezione di documenti provenienti da un pregiudicato; - la necessità improrogabile del decreto di perquisizione di cui si è detto, con inevitabile discovery delle indagini in corso; - la disponibilità di relazioni e risorse da parte di Ceravolo, in grado di organizzare fughe e sottrazioni ai controlli dell'autorità per sé e per altri (come la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] o la fuga del suo capo).

Diversamente, il ricorso non specifica quali sarebbero gli elementi fattuali che fonderebbero il pericolo di fuga di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitandosi quanto al primo a fare leva sui rapporti di stretto contatto con D'Onofrio e sulla conoscenza della preparazione della fuga da parte di quest'ultimo, senza in alcun modo argomentarli e documentarli.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto in base alle circostanze fattuali emergenti dagli atti di indagine il loro fermo era legittimo.

Va, invece, rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di non convalida del fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per essere il fermo stato legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scritte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, non ha convalidato, per quanto di interesse in questa sede, i fermi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati di partecipazione ad associazione mafiosa ('ndrangheta) operante in Piemonte e, comunque, di una serie di reati compresi tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 384 cod. proc. pen. (come dà atto lo stesso Giudice). Ha, invero, ritenuto insussistente il pericolo di fuga di Ceravolo, che assume essere stato prospettato con riferimento all'avvenuta esecuzione di un decreto di perquisizione e all'asserita disponibilità da parte dello stesso di notevole quantità di denaro contante e di stabili relazioni nell'ambito di circuiti criminali capaci di organizzare e sostenere latitanze. E', inoltre, addivenuto alle medesime conclusioni con specifico riferimento alla posizione di D'Onofrio, reputando non sufficientemente concreto il pericolo di fuga rappresentato nella richiesta di convalida, basato esclusivamente sull'avere il suddetto espresso, il 13 giugno 2024, l'intenzione di "andare in Spagna" una volta "finita la cosa"(ossia la detenzione domiciliare che sarebbe cessata il 15 luglio 2024), circostanza accompagnata da una successiva conversazione sui visti per il Brasile avvenuta il 10 luglio 2024 con Ceravolo (anch'egli destinatario del fermo, il quale peraltro risulta essersi effettivamente recato in Brasile il 10 luglio 2024, salvo poi rientrare in Italia il successivo 21 luglio 2024). A detti elementi, secondo il G.i.p., non sarebbe seguito alcunché se non l'incontro del 2 settembre 2024 con un pluripregiudicato da cui avrebbero dovuto essere consegnati non meglio precisati "documenti", da valutarsi elemento neutro, non essendone conosciuto il contenuto e il collegamento con la realizzazione di una fuga all'estero. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero ([OSCURATO:PERSONA]) presso il Tribunale di Torino, lamentando violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 384, comma 3, stesso codice, e omessa motivazione. Muovendo dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, il ricorrente rileva che lo stesso, persona al vertice del sodalizio mafioso 'ndranghetista per cui si procede, che dirige dalla propria abitazione ove sconta la detenzione domiciliare, esprime, in una conversazione intercettata col sodale [OSCURATO:PERSONA], il proposito di andarsene in Spagna, appena espiata la pena e cioè dopo il 15 luglio 2024. Aggiunge che da altre conversazioni, sempre con Ceravolo, emerge che i due discutono di come sia possibile emigrare in Brasile, e che Ceravolo, che già v'è stato, riferisce al suo capo sulla durata dei periodi di permanenza e sulla necessità, per stabilirsi in quel paese, del visto (D'Onofrio si sarebbe, poi, attivato presso la Questura per rimuovere dal passaporto il divieto di espatrio). Lamenta che a tutto ciò è seguita una motivazione del G.i.p. del tutto illogica, a fronte di specifici elementi deponenti per l'organizzazione in atto di una fuga (la ricezione da parte di chi sta pianificando di andare all'estero di documenti provenienti da un pregiudicato in un contesto temporale ravvicinato). Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si duole che l'ordinanza di convalida non abbia valorizzato la necessità urgente di emettere un decreto di perquisizione per evitare che D'Onofrio rimuovesse le armi dal nascondiglio creato nella sua abitazione, dove poi sono state rinvenute, e il pericolo di fuga collegato all'inevitabile discovery conseguitane. Sottolinea il Procuratore ricorrente che Ceravolo, che è stato uno degli organizzatori della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (come si evince dagli elementi addotti nel decreto del P.m.), dispone di relazioni e risorse tali da poter organizzare fughe e sottrazioni ai controlli dell'autorità, per altri come evidentemente per sé. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente valorizza lo stretto contatto, al pari di Ceravolo, con D'Onofrio, della cui preparazione di fuga sia Russo che Ceravolo erano a conoscenza. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. di non convalida dei fermi, con le conseguenti statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alla mancata convalida del fermo di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA].1.1. In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta alla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, PM in proc. Barnaba, Rv. 266930). Con specifico riguardo, poi, alla convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, PM in proc. Grosso, Rv. 268511). Inoltre, detto pericolo non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019; Hossain, Rv. 276449 — 02). 1.2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA], non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori acquisiti e ripercorsi nel ricorso (in particolare le intercettazioni di conversazioni, soprattutto ambientali, intervenute tra giugno e settembre 2024) e delle condotte degli indiziati, analizzate ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, reso evidente da una serie di circostanze, ripercorse in ricorso e di cui dà atto la stessa ordinanza impugnata che però non le ritiene significative, offrendone una non consentita lettura atomistica e parcellizzata. Quali appunto: - la pianificazione, con la complicità di Ceravolo, di un allontanamento all'estero di D'Onofrio, dirigente del sodalizio mafioso 'ndranghetista cui vengono ricondotti gli altri indagati, alla quale seguiva la ricezione di documenti provenienti da un pregiudicato; - la necessità improrogabile del decreto di perquisizione di cui si è detto, con inevitabile discovery delle indagini in corso; - la disponibilità di relazioni e risorse da parte di Ceravolo, in grado di organizzare fughe e sottrazioni ai controlli dell'autorità per sé e per altri (come la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] o la fuga del suo capo). Diversamente, il ricorso non specifica quali sarebbero gli elementi fattuali che fonderebbero il pericolo di fuga di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitandosi quanto al primo a fare leva sui rapporti di stretto contatto con D'Onofrio e sulla conoscenza della preparazione della fuga da parte di quest'ultimo, senza in alcun modo argomentarli e documentarli. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto in base alle circostanze fattuali emergenti dagli atti di indagine il loro fermo era legittimo. Va, invece, rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di non convalida del fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per essere il fermo stato legi
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