CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale salernitano che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 768,00 di multa per il delitto di furto con strappo e di porto abusivo di un coltello; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla univocità e concordanza degli indizi posti a fondamento della condanna del ricorrente - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. In particolare, il ricorrente non si è confrontato con le \( 4 risultanze probatorie che emergono dalla sentenza di secondo grado che, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, richiama la circostanza che quindici minuti dopo i fatti denunciati il ricorrente sia stato colto nel possesso della refurtiva, portaocchiali e somma di denaro suddivisa come riferito dalla persona offesa. La Corte territoriale ha quindi offerto una motivazione congrua ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente, tanto più che il rinvenimento della refurtiva conforta l'esattezza della individuazione; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'art. 62-bis cod. pen., come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto alla dosimetria della pena la stessa è prossima al minimo, cosicché è sufficiente il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare a riguardo, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie la Corte ha fornito una motivazione esente da vizi logico giuridici, valorizzando congruamente la negativa personalità dell'imputato tratta da vari precedenti penali, nonché la condotta processuale successiva al reato, consistita nella violazione della misura cautelare, oltre che l'assenza di elementi favorevoli e concreti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consig