CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2024, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S., per aver tamponato violentemente un'auto in sosta causando lesioni al passeggero [OSCURATO:PERSONA] e violando i conseguenti obblighi di fermarsi e di prestare assistenza. In particolare l'imputato, insieme agli altri occupanti della vettura, era sceso dall'auto dopo il tamponamento, dandosi alla fuga. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine alla attribuzione della penale responsabilità, non essendo stata raggiunta alcuna prova relativa al fatto che egli si trovasse alla guida dell'auto. Lamenta, inoltre, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili(sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Si tratta, inoltre, di doglianza che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Non sono dunque deducibili censure che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni si integrano secondo i noti principi della cd " doppia conforme", hanno reso motivazione esaustivaicongrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sopra riportata, evidenziando che il dato della descrizione fisica fornita dal teste presente al fatto, non coincidente con le caratteristiche di aitezza ed età dell'imputato, era ampiamente superata da altri elementi di fatto unicamente convergenti sulla responsabilità del ricorrente e, segnatamente: 1) il fatto che il Vaduva fosse il proprietario dell'autovettura; 2) che, a suo carico, sia stato elevato verbale di contravvenzione a seguito del tamponamento, non impugnato; 3) che dalla vettura, dopo l'incidente, fossero precipitosamente uscite, allontanandosi, più persone; 4) che pertanto il teste, nella concitazione del momento, poteva aver confuso chi si trovasse alla guida; 5) che nell'autovettura sera stato trovato il telefono cellulare dell'imputato, il quale all'evidenza lo aveva con sé; 6) che la spiegazione fornita dal Vaduva, secondo cui egli avrebbe prestato la propria auto a un amico, era rimasta del tutto sfornita del benchè minimo riscontro, non essendo neppure state fornite le generalità del predetto amico né le circostanze di tempo e di luogo in cui l'auto gli era stata consegnata; 7) che, unitamente al telefono, era stato ritrovato, all'interno dell'auto, un bicchiere con traccia dì alcool, donde l'evidente interesse alla fuga per evitare peggiori conseguenze e la dimenticanza del telefono cellulare. Si tratta, come detto, di apparato motivazionale logico e coerente, che risulta immune dalle censure denunciate. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). La Corte di appello, in conformità all'indirizzo suesposto, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando altresì non solo le allarmanti modalità del fatto, ma anche che i precedenti penali da cui è gravato l'imputato non consentivano nemmeno di concedere il beneficio delta sospensione condizionale della pena. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il