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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12729/2026

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i il 02/04/1976;3-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale SimonettaCiccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi proposti da DiNardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente altrattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena in anni 8, mesi 5 direclusione ed 5000 euro di multa, con rigetto del ricorso nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e sostituto dei difensoridi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede diappello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA], in (parziale) riforma della sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviatodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/10/2023, ed inaccoglimento dell’accordo formulato ex art. 599-bis cod. proc. pen. con riferimento agliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena rispettivamente, per il primo, ad anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa e, per il secondo, ad anni sette, mesiquattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto la sentenza, avutoriguardo alle pene inflitte indicate nel dispositivo di sentenza letto alla udienza del24/10/2023.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025 propongonoricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] DiNardo, articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con riferimento al capo B) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di leggecon riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., nonché viziodella motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, inpunto di condotta partecipativa.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di superare, in manieraincongrua a parere del ricorrente, tutte le doglianze difensive e in particolare quella secondocui l’interessamento del [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi finalizzato unicamente alla risoluzione diuna pregressa controversia familiare.A parere del ricorrente, la conclusione della Corte di appello sarebbe frutto di fuorviatae parziale lettura della conversazione n. 87, intercettata all’interno della autovettura Fiat500L il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 17,00, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Agalbato: invero,dalla lettura integrale della conversazione sarebbe emerso che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA],persona offesa, a chiedere al cugino [OSCURATO:PERSONA] un incontro col [OSCURATO:PERSONA] e che a motivodell’incontro vi erano due possibili ragioni, ovvero i dissidi tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo zio Crescenzoper lavori sottratti a quest’ultimo ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ‘sparlato’ del [OSCURATO:PERSONA] edoveva essere verificato se queste voci fossero vere o meno.Inoltre, a dire dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l’incontro non aveva ad oggetto ‘una cosa di male’ossia una azione illecita.La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque apodittica e non avrebbeconsiderato la deduzione difensiva relativa all’atteggiamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] inoccasione dell’incontro, a conferma della circostanza che la persona offesa avevaeffettivamente voluto incontrare l’imputato per risolvere questioni familiari, tanto che larichiesta di incontro veniva rivolta al cugino [OSCURATO:PERSONA] e non ad un esponente dellaorganizzazione.In tal senso era omessa anche la considerazione della conversazione n. 88, da cuiemergeva che il [OSCURATO:PERSONA] si era tranquillizzato a seguito di quell’incontro.2.2.Con secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di leggecon riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio dimotivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto dicondotta partecipativa.Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui, ritenendo il ruolo dimandante del [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i reati, non ha adeguatamente preso posizione sulledoglianze difensive, facendo ricorso all’argomento della ‘estorsione ambientale’, senzaconsiderare le risultanze delle captazioni, da cui invece era risultata finanche lainconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa le richieste avanzate al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione è altresì censurata nella parte in cui non offre spiegazione del perché ilDi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto la lista delle ditte da estorcere, come se non sapesse a qualierano state avanzate le richieste estorsive; in alcuna risultanza di indagine, poi, conriferimento al capo D), veniva fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione dellafattispecie di estorsione.In particolare, sul punto, il ricorrente censura le affermazioni della Corte di appello inquanto ritenute assertive e sganciate dalle risultanze processuali: la persona offesa avrebbeinfatti escluso la percezione di una qualsiasi minaccia; inoltre, il ragionamento con cui laCorte territoriale ha escluso la riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. risulterebbeviziato dalla assenza di elementi idonei a escludere, in termini di certezza, che gli imputatiavessero ricevuto incarico dal [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di concorso dell’imputatoDi [OSCURATO:PERSONA] quale mandante.Al riguardo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la provarisiedere in un unico passaggio dei dialoghi del 7 gennaio, senza spiegare quale fosse statoil contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, fornito dall’imputato [OSCURATO:PERSONA],finendo di fatto per legare la affermazione di penale responsabilità all’asserito ruolo da costuirivestito all’interno del gruppo.2.5.

Con quinto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo Q), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta concorsuale.Al riguardo, lamenta il ricorrente la inidoneità e lacunosità del percorso argomentativodella sentenza impugnata, nella parte in cui ricollega il ruolo di mandante del [OSCURATO:PERSONA] neisingoli reati al presunto ruolo verticistico ricoperto dallo stesso in seno al sodalizio.

Nonsarebbe poi spiegato, in risposta alle deduzioni difensive, se un ordine a commettere i delittici fosse stato, non fosse stato revocato o se il delitto fosse stato in ipotesi eseguito da altri inmaniera autonoma ed indipendente; inoltre, non si comprenderebbe, a parere del ricorrente,come la condotta altrui potesse essere finalizzata ad ampliare il raggio di azione del gruppo,alla luce della intervenuta assoluzione degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non risulterebbe neppure spiegato il superamento della doglianza difensiva circa laassoluta assenza di un profilo minatorio nella richiesta, per come emergente dalle stessedichiarazioni delle persone offese.2.6.

Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento all’art.416-bis.1. cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltreche meramente apparente, in punto di integrazione della aggravante in parola, sotto il profilosoggettivo ed oggettivo.Il ricorrente censura vieppiù la decisione nella parte in cui non espone una motivazionein ordine alla caratura mafiosa del gruppo criminale che si assume capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA],né dà conto di accertamenti svolti al riguardo.2.7.

Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di diniego delleai singoli aumenti in continuazione.Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso anche ildifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolandovari motivi.3.1.

Con primo e secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo A) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge evizio di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie diestorsione consumata in luogo di quella tentata.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di attribuire maggioreanziché alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: la persona offesa aveva chiarito ciòche era emerso dalle captazioni ovvero che la decisione di incontrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erastata determinata dalla sua consapevolezza del mancato pagamento delle somme pretese.Tale informazione decisiva, pretermessa nel ragionamento della Corte, avrebbe portato, sevalutata, a sovvertire il ragionamento probatorio ed a ritenere la estorsione tentata anzichéconsumata.3.2.

Con terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo C) della rubrica, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordinealla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di mandante dell’estorsione; al riguardo, rileva come laqualità di mandante sia stata desunta dal contenuto della captazioni ambientali effettuate neiconfronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali si registravano i dialoghiaventi ad oggetto la vicenda di cui al capo D): a parere del ricorrente, dunque, lamotivazione risulterebbe carente di indicazione degli elementi inferenziali della affermazionedi penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe vieppiù illogica laddove non spiega lariferibilità alla vicenda sub capo C) del contenuto di captazione relativa al capo D), afferentea ben diversi fatti, con diversi soggetti coinvolti e diverse modalità esecutive.3.3.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo D), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.,conseguente alla ritenuta sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia ‘ambientale’.Al riguardo, rileva il ricorrente come difetti, nella richiesta di affidamento della gestionedel bar, minaccia anche implicita o intimidazione, a differenza di quanto ha caratterizzato larichiesta in relazione al capo C); si trarrebbe, dunque, di mera richiesta commerciale, percome emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].3.4.

Con quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata.Al riguardo, rileva il ricorrente come sussista il travisamento della prova, atteso che nonrisulta esservi stata né una sollecitazione ad effettuare il pagamento, né una richiesta adassumere un impegno in tal senso.La espunzione dal compendio valutativo della motivazione dei dati inesistenti comportadunque lo scardinamento del ragionamento probatorio che, unitamente alla dichiarazionedella persona offesa di non aver avvertito alcuna pressione o intimidazione, determina laillogicità del profilo motivazionale sul punto.3.5.

Con sesto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., inassenza dell’elemento della minaccia.3.6.

Con settimo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi E) ed F), ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine allaAl riguardo, rileva il ricorrente come non sia stato spiegato sulla base di quali elementisi possa attribuire all’imputato, individuato in ragione del soprannome ‘occhi celesti’, il ruolodi mandante e le ragioni per cui le lamentele degli esecutori materiali siano dimostrative diun tale ruolo in capo al [OSCURATO:PERSONA].3.7.

Con ottavo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzionedel ruolo di mandante: al riguardo, lamenta non essere stata fornita adeguata e logicaspiegazione del ragionamento probatorio effettuato, che dipana dalla conversazione del 7gennaio 2022: a parere del ricorrente la evidente frattura temporale tra la fase ideativa dellaestorsione, maturata in un momento in cui ancora non era stato neppure identificato ildestinatario della richiesta, e la fase esecutiva avrebbe imposto alla Corte territoriale diindicare gli elementi attraverso cui si è ritenuto che quella condotta materiale rappresenti laesecuzione della deliberazione estorsiva presa oltre due mesi prima.3.8.

Con nono motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F),H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelladuplice accezione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa.Al riguardo, censura la motivazione siccome carente delle specifiche indicazioni riferitea ciascuna vicenda delittuosa, onere motivazionale che avrebbe dovuto essere adempiuto inmodo ancor più stringente, stante la natura della aggravante.3.9.

Con decimo motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F),H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione inordine ai singoli aumenti operati sulla pena-base a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione ed errore di calcolo nella determinazione della pena (essendo statioperati due aumenti di pena di mesi sette e giorni quindici per le estorsioni consumate ecinque aumenti di mesi sei ciascuno per quelle tentate, anziché un aumento di mesi sette egiorni quindici e sei aumenti di mesi sei).4.

Con distinti ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di BiagioVallefuoco e [OSCURATO:PERSONA], viene articolato per entrambi gli imputati un medesimo, unicomotivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., viziodi motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Al riguardo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per la assenza di idoneamotivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,in ragione della funzione adeguatrice delle dette circostanze ed in considerazione delcontegno tenuto dagli imputati che, rinunciando ai motivi relativi alla responsabilità, hannomostrato di avere operato una revisione del proprio agito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).In tal senso, è stato anche precisato che il ricorrente che intende denunciarecontestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizidella motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, delricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice dilegittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n.39122del22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01).1.1.

Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).1.2.

Ciò premesso, nella specie i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio del ricorso [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà, risultano in parte generici edaspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa e mediante promiscua e genericadeduzione cumulativa, e in parte non consentiti, in quanto meramente reiterativi e tendenti aproporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio.2.

Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L’aspecificità dei motivi di impugnazione si coglie, oltre che nella rubricazione deglistessi, anche sotto il profilo logico-concettuale, atteso che i motivi aventi ad oggetto idenunciati vizi della motivazione si pongono già logicamente, e per espressa previsione dilegge, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, ed in quanto tali non sonosuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppoargomentativo.2.1.

Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle deduzionidifensive portate in appello.Invero, nel reiterare le medesime doglianze avanzate con l’atto di appello, il ricorrentefinisce per non confrontarsi con la motivazione, compiuta, dettagliata e priva di aporielogiche, addotta dalla Corte territoriale in risposta specifica alle deduzioni difensive (vds.pagg. 27-29 della sentenza impugnata).Inoltre, già il primo giudice aveva delineato approfonditamente, con ampio richiamo allerisultanze processuali, il ruolo e la caratura dell’imputato, quale elemento storico di verticeall’interno del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo agli accertamenti contenuti in altresentenze di condanna, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alla lungalatitanza del soggetto (vds. pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado).Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedotto conriferimento alla conversazione n. 88, il profilo di censura relativo risulta vieppiù aspecificonella misura in cui non è offerta prova di decisività dell’elemento probatorio di cui si assumeil travisamento.Invero, al riguardo si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il viziodi motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, adaddurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nellamotivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a)identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svoltanella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorioinvocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica el'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco,Rv. 234162 – 01).2.2.

Anche il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre che formulatoin modo perplesso e con denuncia cumulativa dei vizi.Detto motivo non si confronta criticamente, poi, con la doppia motivazione conforme(vds. pagg. 31-33 della sentenza impugnata; pagg.57-63 della sentenza di primo grado).Il ricorrente avanza, poi, censure in fatto che mirano ad offrire una mera rilettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte dicassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione).2.3.

Il terzo motivo risulta in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato; ilmotivo risulta vieppiù non consentito, a fronte della correttezza della decisione dei giudici dimerito, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo dellaqualificazione giuridica.Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez.

U,n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05) non è consentito il motivo di ricorso chededuca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabilenel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto.La decisione ha fatto, poi, corretta applicazione del principio di diritto affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione si differenziano tra loroin relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 02, che ha chiarito come «nelprimo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramenteastratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suodiritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto diazione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profittonella piena consapevolezza della sua ingiustizia»).

Invero, sulla base della ricostruzione infatto, conformemente operata nel doppio grado di giudizio (vds. pagg 71 e ss. della sentenzadi primo grado e pagg. 29-31 della sentenza impugnata), è risultato che all’imputato non èstato conferito alcun mandato dal [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione del credito, da quest’ultimovantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di talchè il [OSCURATO:PERSONA] ha agito per iniziativapersonale ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento della tangente imposta al [OSCURATO:PERSONA](pag. 31 della sentenza impugnata).2.4.

Il quarto motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello; invero,la censura non si confronta con la motivazione, compiuta e congrua, oltre che priva di aporielogiche, della sentenza impugnata, che non individua il contributo concorsuale sulla basedella mera ‘posizione’ ricoperta dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan, bensì fonda il ragionamentoprobatorio su elementi di fatto e logici (vds. pagg. 36-38 della sentenza di appello; vds.anche pagg. 75-85 della sentenza di primo grado).In particolare, la Corte di appello, in risposta alla deduzione difensiva, ha rilevato comefosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a dare specifico mandato al [OSCURATO:PERSONA] di agire nei confronti deititolari delle ditte che lavoravano al parco Obelisco e come fosse stato ancora l’imputato adindividuare l’intermediario dell’affare illecito in [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel soggetto risultatopoi effettivamente essere quello che aveva avvicinato la vittima (vds. ancora pag. 37 dellasentenza impugnata).2.5.

Anche il quinto motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzededotte in appello.

La censura non si confronta, invero, con la compiuta e logica motivazioneconforme delle sentenze del doppio grado di merito (vds. pagg. 41-42 della sentenzaimpugnata e pagg. 99 e ss. della sentenza di primo grado), non pone una criticaargomentata e non porta elementi in grado di scardinare il ragionamento probatorio operato.2.6.

Quanto al sesto motivo, esso risulta in parte non consentito, a norma dell’art. 606,comma 3, cod. proc. pen., e in parte aspecifico e meramente reiterativo.Invero, la natura mafiosa della associazione (punto sul quale il primo giudice si èpronunciato diffusamente, con motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche: vds.pagg. 11-29 della sentenza di primo grado) non è stata fatta, a suo tempo, oggetto dispecifico motivo di appello, con conseguente frattura della catena devolutiva.Gli ulteriori profili di censura, relativi alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,risultano invece meramente reiterativi delle doglianze dedotte in appello e non si confrontanocon le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pagg. 111, 112 dellasentenza di primo grado e pagg. 43, 44 della sentenza impugnata).La sentenza ha poi fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,nella duplice declinazione del metodo e della agevolazione.Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ricorrela circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen.,quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazionemafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, comeriflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di ungruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 – 01).Nella specie, sul punto la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta elogica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che lacondotta è stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione diassoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanzepromananti dal gruppo mafioso e pienamente provata altresì la finalità agevolatrice, alla lucedelle conversazioni intercettate, in cui chiara ed espressa era la finalizzazione della condottaa rimpinguare le casse del clan ed a realizzare il più vasto programma di assoggettamentodegli imprenditori del territorio alla organizzazione mafiosa -organizzazione la cui esistenza eoperatività risultata accertata, come detto, da numerose sentenze (vds. ancora pag. 43sentenza impugnata).2.7.

Il settimo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e, ancora una volta, non siconfronta criticamente con la motivazione compiuta, congrua e logica addotta (vds. pag. 45della sentenza impugnata).2.8.

Per le considerazioni sopra esposte, che hanno valenza assorbente di ogni altradeduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.3.

Il ricorso proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente al trattamentosanzionatorio ed inammissibile nel resto, per le ragioni che si andranno ad esporre.3.1.

Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo a vizi che attingono la sentenza con riguardo al capo A), sono aspecifici emeramente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata.Dalla sentenza di primo grado risulta la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg 34 e35).Dalla lettura della sentenza della Corte di appello risulta essere stata operata, edesposta con motivazione logica e congrua, una valutazione in termini di (parziale)inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, la ricostruzionedella vicenda estorsiva risulta essere stata effettuata in aderenza al dato emergente dallaconferma di ciò che la stessa non poteva negare o che sapeva essere gà nel patrimonio diconoscenza della polizia (vds. pagg. 27, 28 della sentenza impugnata).Ciò premesso, il motivo non intacca la logicità e coerenza della trama argomentativadella sentenza né individua alcun vizio di travisamento della prova, ma si limita a proporreuna mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.3.2.

Anche il terzo motivo è aspecifico e, non confrontandosi criticamente con lamotivazione della sentenza impugnata, risulta vieppiù meramente reiterativo delle censureavanzate con l’atto di appello.Sul punto, di contro, risulta una doppia motivazione conforme (pagg. 57 e ss., e inparticolare pag. 62 della sentenza di primo grado; vds. anche pagg 4-5 e 31-33 dellasentenza impugnata).In particolare, poi, la Corte territoriale ha evidenziato - con motivazione puntuale,coerente, logica ed aderente alle risultanze processuali e dunque non censurabile - glielementi da cui è stata tratta l’identificazione del soggetto, a cui fanno riferimento gliinterlocutori nelle conversazioni captate, nel [OSCURATO:PERSONA], offrendo una lettura complessivae coordinata delle conversazioni intercettate, da cui è risultata altresì conferma alla capillarePirozzi e [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 31 della sentenza citata).Il motivo di ricorso si limita dunque ad offrire, alla lettura di questa Corte, un diversosignificato delle conversazioni o una critica al significato attribuito dai giudici del merito alcontenuto delle conversazioni, dunque censure non scrutinabili in questa sede.3.3.

Il quarto motivo è aspecifico.Con riferimento al capo D), la sussistenza di minaccia ‘ambientale’ risulta spiegata conmotivazione ampia, logica ed ancorata alle risultanze processuali, con cui il ricorrente non siconfronta, reiterando le medesime doglianze portate in appello (pagg. 57 e ss. dellasentenza di primo grado; pagg 32-33 della sentenza impugnata).Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la connotazione di una condotta comeminacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattricedell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, rilevando le modalità in sé dellarichiesta che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energicacarica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizionedel territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez.2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep.2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01).Nella specie, correttamente, dunque, i giudici del merito hanno dato rilievo alla qualitàdei soggetti che si erano presentati per ‘trattare’ la gestione del bar ed alle circostanze in cuila richiesta era stata effettuata (vds., in particolare, pagg. 61-63 della sentenza di primogrado).3.4.

I motivi quinto e sesto, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo avizi di motivazione e di legge che attingono la sentenza con riferimento al capo H), sono inparte aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello, nonconfrontandosi con la motivazione della sentenza, e in parte manifestamente infondati.La ricostruzione in fatto risulta conformemente operata nel doppio grado di giudizio, conmotivazione compiuta, congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, in cui si dà conto di come l’interessamento e l’attivarsi del [OSCURATO:PERSONA] perl’estinzione del debito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva con il [OSCURATO:PERSONA] risultavano funzionali adottenere provvista per la riscossione della tangente imposta al secondo (vds. pagg. 29 e 30della sentenza impugnata; vds. anche pagg. 71 e ss. della sentenza di primo grado).D’altro canto, sotto le vesti formale del vizio del travisamento della prova il ricorrentefinisce per introdurre una censura alla valutazione del materiale probatorio che si risolve unarilettura dello stesso, non ammissibile in questa sede.La decisione risulta vieppiù avere fatto corretta applicazione dei principi di dirittoenunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali si fa rinvio a quanto esposto alparagrafo 2.3.Infine, il motivo, nella parte in cui censura la qualificazione del reato come estorsioneconsumata anziché tentata, risulta generico e manifestamente infondato, atteso che laaffermazione di penale responsabilità è stata dichiarata in relazione al delitto comecontestato al capo H della rubrica ovvero nella forma tentata.3.5.

I motivi settimo ed ottavo, che possono essere affrontanti congiuntamente permotivi di ordine logico e di coerenza espositiva, benché attinenti a capi diversi, risultanoaspecifici e meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto di appello.In particolare, il motivo settimo non si confronta criticamente con la doppia motivazioneconforme nei due gradi del giudizio di merito (pag. 34 della sentenza impugnata e pagg. 63 ess. della sentenza di primo grado), limitandosi a riproporre una diversa lettura del materialeprobatorio, non consentita in questa sede.

Di contro, risulta argomentato, con motivazionecompiuta e priva di aporie logiche ed ancorata a precisi elementi probatori, il ragionamentointerlocutori -nelle conversazioni di rilevanza probatoria e avvenute pochi giorni prima deifatti in contestazione - come ‘occhi celesti’ (vds. in particolare, per la sintesi delragionamento, pag. 69 della sentenza di primo grado).Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento all’ottavo motivo diricorso: invero, anche detto motivo omette di confrontarsi compiutamente e criticamente conla motivazione della sentenza impugnata e con la ricostruzione conformemente operata neldoppio grado del giudizio di merito (vds. pagg. 36, 37 sentenza impugnata e pagg. 75 e ss.della sentenza di primo grado).Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta invero espresso, conmotivazione compiuta, congruente e logica, oltre che aderente alle risultanze processuali, ilragionamento probatorio.In particolare, il ragionamento inferenziale, che dipana dal contenuto delleconversazioni intercettate e dalla interlocuzione del [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati per laindividuazione di un ‘intermediatore’ che potesse avvicinare gli imprenditori per la richiesta di‘tangente’, giunge a chiudersi logicamente nel conclusivo rilievo che è stato poi proprio quelsoggetto, individuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in dette conversazioni, ad avere effettuato,mesi dopo, la richiesta estorsiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 84 e 85 dellasentenza di primo grado).3.6.

Anche il nono motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzeavanzate con l’atto di appello; il motivo, inoltre, non si confronta con la doppia motivazioneconforme (vds. pagg. 111 e 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43 e 44 dellasentenza impugnata).Le sentenze del doppio grado del giudizio di merito hanno fatto, poi, correttaapplicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo allaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., già in precedenza esposti e per i quali si rinviaal paragrafo 2.6.Si deve inoltre rilevare come dalla lettura della sentenza di primo grado risulticompiutamente accertata la intraneità al sodalizio mafioso e la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA](vds. pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado).Il ricorrente omette, con il motivo in oggetto, anche di confrontarsi criticamente con lasentenza impugnata, che ha argomentato, con motivazione logica e compiuta, ancorata aspecifici elementi risultanti dalle conversazioni intercettate, circa la sussistenza del criterio diimputazione soggettiva della aggravante in parola a tutti i concorrenti nei reati (pag. 43 dellasentenza impugnata).3.7.

Risulta invece fondato il decimo motivo di ricorso.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientranella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misuracontenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,varie, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).Nella specie, tuttavia, la Corte di appello, nel determinare gli aumenti per i reati satellitiha indicato, quale criterio di graduazione degli stessi, la forma tentata o consumata dei reatisatelliti, giungendo poi a enunciare, in premessa, come consumate le due estorsioni di cui aicapi A e C della rubrica, salvo poi operare, sulla pena-base del più grave reato di cui al capoC, due aumenti (pari a mesi sette e giorni quindici ciascuno) per delitti consumati (anzichéun solo aumento) e cinque aumenti (pari a mesi sei) per i delitti tentati (anziché sei aumenti).La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Napoli per nuovo giudizio sul punto.Per le considerazioni sopra esposte, con valenza assorbente di ogni altra deduzione eargomentazione difensiva, il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.4.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Il giudizio di appello nei confronti degli imputati è stato definito con sentenza diapplicazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Orbene, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve neppure motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per unadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Per le superiori considerazioni, è dunque inammissibile il ricorso per cassazioneproposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancanza dimotivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o al mancatoriconoscimento di attenuanti, essendo stato recepito l'accordo delle parti e non versandosi inipotesi di pena illegale.5.

All'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue perlegge la condanna degli indicati ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alversamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avutoriguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudiziosul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione diresponsabilita'.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMallardo [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i il 02/04/1976;3-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale SimonettaCiccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi proposti da DiNardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente altrattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena in anni 8, mesi 5 direclusione ed 5000 euro di multa, con rigetto del ricorso nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e sostituto dei difensoridi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede diappello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA], in (parziale) riforma della sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviatodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/10/2023, ed inaccoglimento dell’accordo formulato ex art. 599-bis cod. proc. pen. con riferimento agliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena rispettivamente, per il primo, ad anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa e, per il secondo, ad anni sette, mesiquattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto la sentenza, avutoriguardo alle pene inflitte indicate nel dispositivo di sentenza letto alla udienza del24/10/2023.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025 propongonoricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] DiNardo, articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con riferimento al capo B) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di leggecon riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., nonché viziodella motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, inpunto di condotta partecipativa.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di superare, in manieraincongrua a parere del ricorrente, tutte le doglianze difensive e in particolare quella secondocui l’interessamento del [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi finalizzato unicamente alla risoluzione diuna pregressa controversia familiare.A parere del ricorrente, la conclusione della Corte di appello sarebbe frutto di fuorviatae parziale lettura della conversazione n. 87, intercettata all’interno della autovettura Fiat500L il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 17,00, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Agalbato: invero,dalla lettura integrale della conversazione sarebbe emerso che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA],persona offesa, a chiedere al cugino [OSCURATO:PERSONA] un incontro col [OSCURATO:PERSONA] e che a motivodell’incontro vi erano due possibili ragioni, ovvero i dissidi tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo zio Crescenzoper lavori sottratti a quest’ultimo ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ‘sparlato’ del [OSCURATO:PERSONA] edoveva essere verificato se queste voci fossero vere o meno.Inoltre, a dire dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l’incontro non aveva ad oggetto ‘una cosa di male’ossia una azione illecita.La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque apodittica e non avrebbeconsiderato la deduzione difensiva relativa all’atteggiamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] inoccasione dell’incontro, a conferma della circostanza che la persona offesa avevaeffettivamente voluto incontrare l’imputato per risolvere questioni familiari, tanto che larichiesta di incontro veniva rivolta al cugino [OSCURATO:PERSONA] e non ad un esponente dellaorganizzazione.In tal senso era omessa anche la considerazione della conversazione n. 88, da cuiemergeva che il [OSCURATO:PERSONA] si era tranquillizzato a seguito di quell’incontro.2.2.Con secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di leggecon riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio dimotivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto dicondotta partecipativa.Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui, ritenendo il ruolo dimandante del [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i reati, non ha adeguatamente preso posizione sulledoglianze difensive, facendo ricorso all’argomento della ‘estorsione ambientale’, senzaconsiderare le risultanze delle captazioni, da cui invece era risultata finanche lainconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa le richieste avanzate al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione è altresì censurata nella parte in cui non offre spiegazione del perché ilDi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto la lista delle ditte da estorcere, come se non sapesse a qualierano state avanzate le richieste estorsive; in alcuna risultanza di indagine, poi, conriferimento al capo D), veniva fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione dellafattispecie di estorsione.In particolare, sul punto, il ricorrente censura le affermazioni della Corte di appello inquanto ritenute assertive e sganciate dalle risultanze processuali: la persona offesa avrebbeinfatti escluso la percezione di una qualsiasi minaccia; inoltre, il ragionamento con cui laCorte territoriale ha escluso la riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. risulterebbeviziato dalla assenza di elementi idonei a escludere, in termini di certezza, che gli imputatiavessero ricevuto incarico dal [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di concorso dell’imputatoDi [OSCURATO:PERSONA] quale mandante.Al riguardo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la provarisiedere in un unico passaggio dei dialoghi del 7 gennaio, senza spiegare quale fosse statoil contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, fornito dall’imputato [OSCURATO:PERSONA],finendo di fatto per legare la affermazione di penale responsabilità all’asserito ruolo da costuirivestito all’interno del gruppo.2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo Q), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta concorsuale.Al riguardo, lamenta il ricorrente la inidoneità e lacunosità del percorso argomentativodella sentenza impugnata, nella parte in cui ricollega il ruolo di mandante del [OSCURATO:PERSONA] neisingoli reati al presunto ruolo verticistico ricoperto dallo stesso in seno al sodalizio. Nonsarebbe poi spiegato, in risposta alle deduzioni difensive, se un ordine a commettere i delittici fosse stato, non fosse stato revocato o se il delitto fosse stato in ipotesi eseguito da altri inmaniera autonoma ed indipendente; inoltre, non si comprenderebbe, a parere del ricorrente,come la condotta altrui potesse essere finalizzata ad ampliare il raggio di azione del gruppo,alla luce della intervenuta assoluzione degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non risulterebbe neppure spiegato il superamento della doglianza difensiva circa laassoluta assenza di un profilo minatorio nella richiesta, per come emergente dalle stessedichiarazioni delle persone offese.2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento all’art.416-bis.1. cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltreche meramente apparente, in punto di integrazione della aggravante in parola, sotto il profilosoggettivo ed oggettivo.Il ricorrente censura vieppiù la decisione nella parte in cui non espone una motivazionein ordine alla caratura mafiosa del gruppo criminale che si assume capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA],né dà conto di accertamenti svolti al riguardo.2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, siccomecontraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di diniego delleai singoli aumenti in continuazione.Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso anche ildifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolandovari motivi.3.1. Con primo e secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo A) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge evizio di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie diestorsione consumata in luogo di quella tentata.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di attribuire maggioreanziché alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: la persona offesa aveva chiarito ciòche era emerso dalle captazioni ovvero che la decisione di incontrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erastata determinata dalla sua consapevolezza del mancato pagamento delle somme pretese.Tale informazione decisiva, pretermessa nel ragionamento della Corte, avrebbe portato, sevalutata, a sovvertire il ragionamento probatorio ed a ritenere la estorsione tentata anzichéconsumata.3.2. Con terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo C) della rubrica, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordinealla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di mandante dell’estorsione; al riguardo, rileva come laqualità di mandante sia stata desunta dal contenuto della captazioni ambientali effettuate neiconfronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali si registravano i dialoghiaventi ad oggetto la vicenda di cui al capo D): a parere del ricorrente, dunque, lamotivazione risulterebbe carente di indicazione degli elementi inferenziali della affermazionedi penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe vieppiù illogica laddove non spiega lariferibilità alla vicenda sub capo C) del contenuto di captazione relativa al capo D), afferentea ben diversi fatti, con diversi soggetti coinvolti e diverse modalità esecutive.3.3. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo D), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen.,conseguente alla ritenuta sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia ‘ambientale’.Al riguardo, rileva il ricorrente come difetti, nella richiesta di affidamento della gestionedel bar, minaccia anche implicita o intimidazione, a differenza di quanto ha caratterizzato larichiesta in relazione al capo C); si trarrebbe, dunque, di mera richiesta commerciale, percome emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].3.4. Con quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata.Al riguardo, rileva il ricorrente come sussista il travisamento della prova, atteso che nonrisulta esservi stata né una sollecitazione ad effettuare il pagamento, né una richiesta adassumere un impegno in tal senso.La espunzione dal compendio valutativo della motivazione dei dati inesistenti comportadunque lo scardinamento del ragionamento probatorio che, unitamente alla dichiarazionedella persona offesa di non aver avvertito alcuna pressione o intimidazione, determina laillogicità del profilo motivazionale sul punto.3.5. Con sesto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., inassenza dell’elemento della minaccia.3.6. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi E) ed F), ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine allaAl riguardo, rileva il ricorrente come non sia stato spiegato sulla base di quali elementisi possa attribuire all’imputato, individuato in ragione del soprannome ‘occhi celesti’, il ruolodi mandante e le ragioni per cui le lamentele degli esecutori materiali siano dimostrative diun tale ruolo in capo al [OSCURATO:PERSONA].3.7. Con ottavo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzionedel ruolo di mandante: al riguardo, lamenta non essere stata fornita adeguata e logicaspiegazione del ragionamento probatorio effettuato, che dipana dalla conversazione del 7gennaio 2022: a parere del ricorrente la evidente frattura temporale tra la fase ideativa dellaestorsione, maturata in un momento in cui ancora non era stato neppure identificato ildestinatario della richiesta, e la fase esecutiva avrebbe imposto alla Corte territoriale diindicare gli elementi attraverso cui si è ritenuto che quella condotta materiale rappresenti laesecuzione della deliberazione estorsiva presa oltre due mesi prima.3.8. Con nono motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F),H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelladuplice accezione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa.Al riguardo, censura la motivazione siccome carente delle specifiche indicazioni riferitea ciascuna vicenda delittuosa, onere motivazionale che avrebbe dovuto essere adempiuto inmodo ancor più stringente, stante la natura della aggravante.3.9. Con decimo motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F),H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione inordine ai singoli aumenti operati sulla pena-base a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione ed errore di calcolo nella determinazione della pena (essendo statioperati due aumenti di pena di mesi sette e giorni quindici per le estorsioni consumate ecinque aumenti di mesi sei ciascuno per quelle tentate, anziché un aumento di mesi sette egiorni quindici e sei aumenti di mesi sei).4. Con distinti ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di BiagioVallefuoco e [OSCURATO:PERSONA], viene articolato per entrambi gli imputati un medesimo, unicomotivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., viziodi motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Al riguardo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per la assenza di idoneamotivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,in ragione della funzione adeguatrice delle dette circostanze ed in considerazione delcontegno tenuto dagli imputati che, rinunciando ai motivi relativi alla responsabilità, hannomostrato di avere operato una revisione del proprio agito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).In tal senso, è stato anche precisato che il ricorrente che intende denunciarecontestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizidella motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, delricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice dilegittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n.39122del22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01).1.1. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).1.2. Ciò premesso, nella specie i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio del ricorso [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà, risultano in parte generici edaspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa e mediante promiscua e genericadeduzione cumulativa, e in parte non consentiti, in quanto meramente reiterativi e tendenti aproporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio.2. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L’aspecificità dei motivi di impugnazione si coglie, oltre che nella rubricazione deglistessi, anche sotto il profilo logico-concettuale, atteso che i motivi aventi ad oggetto idenunciati vizi della motivazione si pongono già logicamente, e per espressa previsione dilegge, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, ed in quanto tali non sonosuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppoargomentativo.2.1. Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle deduzionidifensive portate in appello.Invero, nel reiterare le medesime doglianze avanzate con l’atto di appello, il ricorrentefinisce per non confrontarsi con la motivazione, compiuta, dettagliata e priva di aporielogiche, addotta dalla Corte territoriale in risposta specifica alle deduzioni difensive (vds.pagg. 27-29 della sentenza impugnata).Inoltre, già il primo giudice aveva delineato approfonditamente, con ampio richiamo allerisultanze processuali, il ruolo e la caratura dell’imputato, quale elemento storico di verticeall’interno del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo agli accertamenti contenuti in altresentenze di condanna, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alla lungalatitanza del soggetto (vds. pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado).Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedotto conriferimento alla conversazione n. 88, il profilo di censura relativo risulta vieppiù aspecificonella misura in cui non è offerta prova di decisività dell’elemento probatorio di cui si assumeil travisamento.Invero, al riguardo si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il viziodi motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, adaddurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nellamotivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a)identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svoltanella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorioinvocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica el'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco,Rv. 234162 – 01).2.2. Anche il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre che formulatoin modo perplesso e con denuncia cumulativa dei vizi.Detto motivo non si confronta criticamente, poi, con la doppia motivazione conforme(vds. pagg. 31-33 della sentenza impugnata; pagg.57-63 della sentenza di primo grado).Il ricorrente avanza, poi, censure in fatto che mirano ad offrire una mera rilettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte dicassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione).2.3. Il terzo motivo risulta in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato; ilmotivo risulta vieppiù non consentito, a fronte della correttezza della decisione dei giudici dimerito, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo dellaqualificazione giuridica.Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. U,n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05) non è consentito il motivo di ricorso chededuca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabilenel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto.La decisione ha fatto, poi, corretta applicazione del principio di diritto affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione si differenziano tra loroin relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 02, che ha chiarito come «nelprimo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramenteastratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suodiritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto diazione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profittonella piena consapevolezza della sua ingiustizia»). Invero, sulla base della ricostruzione infatto, conformemente operata nel doppio grado di giudizio (vds. pagg 71 e ss. della sentenzadi primo grado e pagg. 29-31 della sentenza impugnata), è risultato che all’imputato non èstato conferito alcun mandato dal [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione del credito, da quest’ultimovantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di talchè il [OSCURATO:PERSONA] ha agito per iniziativapersonale ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento della tangente imposta al [OSCURATO:PERSONA](pag. 31 della sentenza impugnata).2.4. Il quarto motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello; invero,la censura non si confronta con la motivazione, compiuta e congrua, oltre che priva di aporielogiche, della sentenza impugnata, che non individua il contributo concorsuale sulla basedella mera ‘posizione’ ricoperta dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan, bensì fonda il ragionamentoprobatorio su elementi di fatto e logici (vds. pagg. 36-38 della sentenza di appello; vds.anche pagg. 75-85 della sentenza di primo grado).In particolare, la Corte di appello, in risposta alla deduzione difensiva, ha rilevato comefosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a dare specifico mandato al [OSCURATO:PERSONA] di agire nei confronti deititolari delle ditte che lavoravano al parco Obelisco e come fosse stato ancora l’imputato adindividuare l’intermediario dell’affare illecito in [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel soggetto risultatopoi effettivamente essere quello che aveva avvicinato la vittima (vds. ancora pag. 37 dellasentenza impugnata).2.5. Anche il quinto motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzededotte in appello. La censura non si confronta, invero, con la compiuta e logica motivazioneconforme delle sentenze del doppio grado di merito (vds. pagg. 41-42 della sentenzaimpugnata e pagg. 99 e ss. della sentenza di primo grado), non pone una criticaargomentata e non porta elementi in grado di scardinare il ragionamento probatorio operato.2.6. Quanto al sesto motivo, esso risulta in parte non consentito, a norma dell’art. 606,comma 3, cod. proc. pen., e in parte aspecifico e meramente reiterativo.Invero, la natura mafiosa della associazione (punto sul quale il primo giudice si èpronunciato diffusamente, con motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche: vds.pagg. 11-29 della sentenza di primo grado) non è stata fatta, a suo tempo, oggetto dispecifico motivo di appello, con conseguente frattura della catena devolutiva.Gli ulteriori profili di censura, relativi alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,risultano invece meramente reiterativi delle doglianze dedotte in appello e non si confrontanocon le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pagg. 111, 112 dellasentenza di primo grado e pagg. 43, 44 della sentenza impugnata).La sentenza ha poi fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,nella duplice declinazione del metodo e della agevolazione.Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ricorrela circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen.,quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazionemafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, comeriflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di ungruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 – 01).Nella specie, sul punto la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta elogica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che lacondotta è stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione diassoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanzepromananti dal gruppo mafioso e pienamente provata altresì la finalità agevolatrice, alla lucedelle conversazioni intercettate, in cui chiara ed espressa era la finalizzazione della condottaa rimpinguare le casse del clan ed a realizzare il più vasto programma di assoggettamentodegli imprenditori del territorio alla organizzazione mafiosa -organizzazione la cui esistenza eoperatività risultata accertata, come detto, da numerose sentenze (vds. ancora pag. 43sentenza impugnata).2.7. Il settimo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e, ancora una volta, non siconfronta criticamente con la motivazione compiuta, congrua e logica addotta (vds. pag. 45della sentenza impugnata).2.8. Per le considerazioni sopra esposte, che hanno valenza assorbente di ogni altradeduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.3. Il ricorso proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente al trattamentosanzionatorio ed inammissibile nel resto, per le ragioni che si andranno ad esporre.3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo a vizi che attingono la sentenza con riguardo al capo A), sono aspecifici emeramente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata.Dalla sentenza di primo grado risulta la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg 34 e35).Dalla lettura della sentenza della Corte di appello risulta essere stata operata, edesposta con motivazione logica e congrua, una valutazione in termini di (parziale)inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, la ricostruzionedella vicenda estorsiva risulta essere stata effettuata in aderenza al dato emergente dallaconferma di ciò che la stessa non poteva negare o che sapeva essere gà nel patrimonio diconoscenza della polizia (vds. pagg. 27, 28 della sentenza impugnata).Ciò premesso, il motivo non intacca la logicità e coerenza della trama argomentativadella sentenza né individua alcun vizio di travisamento della prova, ma si limita a proporreuna mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.3.2. Anche il terzo motivo è aspecifico e, non confrontandosi criticamente con lamotivazione della sentenza impugnata, risulta vieppiù meramente reiterativo delle censureavanzate con l’atto di appello.Sul punto, di contro, risulta una doppia motivazione conforme (pagg. 57 e ss., e inparticolare pag. 62 della sentenza di primo grado; vds. anche pagg 4-5 e 31-33 dellasentenza impugnata).In particolare, poi, la Corte territoriale ha evidenziato - con motivazione puntuale,coerente, logica ed aderente alle risultanze processuali e dunque non censurabile - glielementi da cui è stata tratta l’identificazione del soggetto, a cui fanno riferimento gliinterlocutori nelle conversazioni captate, nel [OSCURATO:PERSONA], offrendo una lettura complessivae coordinata delle conversazioni intercettate, da cui è risultata altresì conferma alla capillarePirozzi e [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 31 della sentenza citata).Il motivo di ricorso si limita dunque ad offrire, alla lettura di questa Corte, un diversosignificato delle conversazioni o una critica al significato attribuito dai giudici del merito alcontenuto delle conversazioni, dunque censure non scrutinabili in questa sede.3.3. Il quarto motivo è aspecifico.Con riferimento al capo D), la sussistenza di minaccia ‘ambientale’ risulta spiegata conmotivazione ampia, logica ed ancorata alle risultanze processuali, con cui il ricorrente non siconfronta, reiterando le medesime doglianze portate in appello (pagg. 57 e ss. dellasentenza di primo grado; pagg 32-33 della sentenza impugnata).Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la connotazione di una condotta comeminacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattricedell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, rilevando le modalità in sé dellarichiesta che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energicacarica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizionedel territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez.2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep.2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01).Nella specie, correttamente, dunque, i giudici del merito hanno dato rilievo alla qualitàdei soggetti che si erano presentati per ‘trattare’ la gestione del bar ed alle circostanze in cuila richiesta era stata effettuata (vds., in particolare, pagg. 61-63 della sentenza di primogrado).3.4. I motivi quinto e sesto, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo avizi di motivazione e di legge che attingono la sentenza con riferimento al capo H), sono inparte aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello, nonconfrontandosi con la motivazione della sentenza, e in parte manifestamente infondati.La ricostruzione in fatto risulta conformemente operata nel doppio grado di giudizio, conmotivazione compiuta, congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, in cui si dà conto di come l’interessamento e l’attivarsi del [OSCURATO:PERSONA] perl’estinzione del debito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva con il [OSCURATO:PERSONA] risultavano funzionali adottenere provvista per la riscossione della tangente imposta al secondo (vds. pagg. 29 e 30della sentenza impugnata; vds. anche pagg. 71 e ss. della sentenza di primo grado).D’altro canto, sotto le vesti formale del vizio del travisamento della prova il ricorrentefinisce per introdurre una censura alla valutazione del materiale probatorio che si risolve unarilettura dello stesso, non ammissibile in questa sede.La decisione risulta vieppiù avere fatto corretta applicazione dei principi di dirittoenunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali si fa rinvio a quanto esposto alparagrafo 2.3.Infine, il motivo, nella parte in cui censura la qualificazione del reato come estorsioneconsumata anziché tentata, risulta generico e manifestamente infondato, atteso che laaffermazione di penale responsabilità è stata dichiarata in relazione al delitto comecontestato al capo H della rubrica ovvero nella forma tentata.3.5. I motivi settimo ed ottavo, che possono essere affrontanti congiuntamente permotivi di ordine logico e di coerenza espositiva, benché attinenti a capi diversi, risultanoaspecifici e meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto di appello.In particolare, il motivo settimo non si confronta criticamente con la doppia motivazioneconforme nei due gradi del giudizio di merito (pag. 34 della sentenza impugnata e pagg. 63 ess. della sentenza di primo grado), limitandosi a riproporre una diversa lettura del materialeprobatorio, non consentita in questa sede. Di contro, risulta argomentato, con motivazionecompiuta e priva di aporie logiche ed ancorata a precisi elementi probatori, il ragionamentointerlocutori -nelle conversazioni di rilevanza probatoria e avvenute pochi giorni prima deifatti in contestazione - come ‘occhi celesti’ (vds. in particolare, per la sintesi delragionamento, pag. 69 della sentenza di primo grado).Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento all’ottavo motivo diricorso: invero, anche detto motivo omette di confrontarsi compiutamente e criticamente conla motivazione della sentenza impugnata e con la ricostruzione conformemente operata neldoppio grado del giudizio di merito (vds. pagg. 36, 37 sentenza impugnata e pagg. 75 e ss.della sentenza di primo grado).Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta invero espresso, conmotivazione compiuta, congruente e logica, oltre che aderente alle risultanze processuali, ilragionamento probatorio.In particolare, il ragionamento inferenziale, che dipana dal contenuto delleconversazioni intercettate e dalla interlocuzione del [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati per laindividuazione di un ‘intermediatore’ che potesse avvicinare gli imprenditori per la richiesta di‘tangente’, giunge a chiudersi logicamente nel conclusivo rilievo che è stato poi proprio quelsoggetto, individuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in dette conversazioni, ad avere effettuato,mesi dopo, la richiesta estorsiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 84 e 85 dellasentenza di primo grado).3.6. Anche il nono motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzeavanzate con l’atto di appello; il motivo, inoltre, non si confronta con la doppia motivazioneconforme (vds. pagg. 111 e 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43 e 44 dellasentenza impugnata).Le sentenze del doppio grado del giudizio di merito hanno fatto, poi, correttaapplicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo allaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., già in precedenza esposti e per i quali si rinviaal paragrafo 2.6.Si deve inoltre rilevare come dalla lettura della sentenza di primo grado risulticompiutamente accertata la intraneità al sodalizio mafioso e la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA](vds. pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado).Il ricorrente omette, con il motivo in oggetto, anche di confrontarsi criticamente con lasentenza impugnata, che ha argomentato, con motivazione logica e compiuta, ancorata aspecifici elementi risultanti dalle conversazioni intercettate, circa la sussistenza del criterio diimputazione soggettiva della aggravante in parola a tutti i concorrenti nei reati (pag. 43 dellasentenza impugnata).3.7. Risulta invece fondato il decimo motivo di ricorso.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientranella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misuracontenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,varie, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).Nella specie, tuttavia, la Corte di appello, nel determinare gli aumenti per i reati satellitiha indicato, quale criterio di graduazione degli stessi, la forma tentata o consumata dei reatisatelliti, giungendo poi a enunciare, in premessa, come consumate le due estorsioni di cui aicapi A e C della rubrica, salvo poi operare, sulla pena-base del più grave reato di cui al capoC, due aumenti (pari a mesi sette e giorni quindici ciascuno) per delitti consumati (anzichéun solo aumento) e cinque aumenti (pari a mesi sei) per i delitti tentati (anziché sei aumenti).La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Napoli per nuovo giudizio sul punto.Per le considerazioni sopra esposte, con valenza assorbente di ogni altra deduzione eargomentazione difensiva, il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Il giudizio di appello nei confronti degli imputati è stato definito con sentenza diapplicazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Orbene, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve neppure motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per unadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Per le superiori considerazioni, è dunque inammissibile il ricorso per cassazioneproposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancanza dimotivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o al mancatoriconoscimento di attenuanti, essendo stato recepito l'accordo delle parti e non versandosi inipotesi di pena illegale.5. All'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue perlegge la condanna degli indicati ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alversamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avutoriguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudiziosul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione diresponsabilita'. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMallardo [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris