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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 582, comma 2, e 585 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che le due doglianze sono inammissibili in quanto articolate in fatto (atteso che prospettano una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riferimento al profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi esaminati (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri esterni, peraltro non essenziali, acquisiti: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dei motivi posti a fondamento della scelta e della logica compatibilità tra il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della reclusione della recidiva: pag. 4); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il C nsiolier stenso [OSCURATO:PERSONA] le i oc F-C; LPO1TTA IN O.' " '-. 20 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 582, comma 2, e 585 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che le due doglianze sono inammissibili in quanto articolate in fatto (atteso che prospettano una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riferimento al profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi esaminati (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri esterni, peraltro non essenziali, acquisiti: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (in relazione ai quali la corte territoriale dà conto dei motivi posti a fondamento della scelta e della logica compatibilità tra il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della reclusione della recidiva: pag. 4); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C nsiolier stenso [OSCURATO:PERSONA] le i oc F-C; LPO1TTA IN O.' " '-. 20 6
Sentenza Cassazione n. 23753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris