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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21128/2026

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o (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 9967/2018 depositata il 19/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta,[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.TF7IPPNOOO23/2017 per IRAP ed IVA relative all’anno 2007, dovute dallaGiocomania S.a.s. di cui lo stesso era stato socio accomandante, per unimporto comprensivo di interessi e sanzioni di € 3.024.980,69,evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in qualità disocio accomandante, nonché l’esistenza di un’altra decisione favorevoleassunta dalla medesima CTP in relazione ad altro atto scaturente dalmedesimo accertamento.

Unitamente al ricorso depositava anche unanota spese con la quale chiedeva l’importo di € 33.414,40 (comprensivodelle spese generali) determinato in base ai parametri per le controversiedi valore compreso tra 2.000.000,01 ed € 4.000.000.La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.2.

Il contribuente impugnava la sentenza limitatamente alla statuizionesulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione.L’Agenzia delle Entrate resisteva all’impugnazione.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania accoglieva l’appello e condannava l’Agenzia delleEntrate al pagamento delle spese che liquidava in € 2.500 per il giudizio diprimo grado ed in € 3.000 per quello di appello.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis.1c.p.c..L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15 d.lgs.546/1992, 91 c.p.c. 4, 5 e 6 d.m.

Giustizia 55/2014.Numero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il ricorrente ha rappresentato che il valore della controversia nelgiudizio di primo grado ammontava ad € 3.024.980,69, mentre nelgiudizio di appello era pari ad € 33.414,40 e cioè all’entità dei compensirichiesti.

La CTR, dunque, aveva violato i parametri indicati nel d.m.55/2014, avendo liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi;peraltro, essendo stata depositata la nota spese, avrebbe dovuto spiegareanche le ragioni per le quali si era discostata dagli importi indicati nellastessa; doveva altresì essere riconosciuto il rimborso di quanto versato atitolo di contributo unificato.1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma1°, n. 4 c.p.c., 36, comma 2°, nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, 118, comma 1°,disp. att. c.p.c., 111, comma 6°, e 24 Cost..

Il ricorrente ha lamentatoche non sono state indicate le ragioni per le quali i compensi sono statiliquidati in misura inferiore ai minimi tariffari.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati.Va infatti osservato che la liquidazione del compenso relativo algiudizio di primo grado avrebbe dovuto essere compiuta in base ai criteriindicati nell’art. 6 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014n. 55, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.m.147/2022, secondo il quale «Alla liquidazione dei compensi per lecontroversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola ilseguente incremento percentuale: […]».Le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022 - che ha eliminato dallanorma richiamata l’espressione “di regola” - in base all’art. 6 di taledecreto, «si applicano alle prestazioni professionali esauritesuccessivamente alla sua entrata in vigore» avvenuta il 23/10/2022.

Nelcaso di specie, sebbene il giudizio sia proseguito per le spese, non vi èdubbio che l’attività professionale relativa alla controversia tributaria si siaNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026esaurita con la sentenza n. 5324/2017 che ha annullato l’intimazione dipagamento e che è stata impugnata solo in ordine alla statuizione sullespese.Anche applicando, però, i parametri per i giudizi di valore fino a €520.000 – non essendo obbligatori, in base alla disciplina applicabileratione temporis, gli incrementi di cui all’art. 6 - il compenso liquidato (€2.500) è inferiore al minimo; ciò determina una violazione di legge inquanto, anche nella vigenza dell’art. 4 d.m. 55/2014 nella formulazioneratione temporis applicabile al presente giudizio, anteriore alle modificheapportate dal d.m. 37/2018, che consentiva di liquidare un importoinferiore al minimo, era comunque necessario che tale decisione fossesostenuta da adeguata motivazione; infatti, è stato affermato che «nontrova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo ivalori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso trail minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con appositamotivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioniche giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. n. 89/2021;Cass. 19989/2021; Cass. 14198/2022); ciò a condizione che i compensinon vengano liquidati in misura tale da risultare irrisori (art. 2233 c.c.).Nel caso di specie vi sarebbe stato, peraltro, un ulteriore obbligo dimotivazione, dovendo tenersi presente che «per gli affari di valoresuperiore ad Euro 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cuiprevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incrementofino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni diriferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), imponeuno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a talescelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcunincremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire unaumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando iNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione noncensurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 29170/2021).Infine, una specifica motivazione sarebbe stata richiesta comunque perdiscostarsi da quanto indicato nella nota spese (Cass. n. 22762/2023;Cass. n. 25083/2024).1.4 Considerazioni analoghe valgono con riguardo all’importo di €3.000 liquidato per il giudizio di appello; lo stesso è comunque inferiore aquello che si otterrebbe applicando in misura minima i parametri previstidalla tabella 24 allegata al d.m. 55/2014, anteriormente alle modificheintrodotte con il d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra€ 26.000,01 ed € 52.000.1.5 È inammissibile invece, per difetto di interesse, la doglianzarelativa al contributo unificato dal momento che la condanna al relativorimborso – come riconosciuto dallo stesso ricorrente - è in re ipsa edunque non è necessaria un’espressa statuizione (Cass. n. 18828/2015;Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 15320/2017; Cass. n. 25611/2015).2.

In definitiva, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai predetti accolti, con rinvio alla CGT disecondo grado della Campania, in diversa composizione, che - tenendoconto dei principi e degli obblighi di motivazione indicati - dovràprovvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo gradoapplicando la disciplina ed i parametri anteriori alle modifiche introdottecon d.m. 147/2022 e con d.m. 37/2018, nonché di quelle del giudiziod’appello, applicando la disciplina ed i parametri successivi a tali modifiche(giacché la prestazione professionale relativa alla pretesa riguardante lespese si esaurirà dopo l’entrata in vigore del d.m. 147/2022); il giudicedel rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione agli stessi e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 9967/2018 depositata il 19/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta,[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.TF7IPPNOOO23/2017 per IRAP ed IVA relative all’anno 2007, dovute dallaGiocomania S.a.s. di cui lo stesso era stato socio accomandante, per unimporto comprensivo di interessi e sanzioni di € 3.024.980,69,evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in qualità disocio accomandante, nonché l’esistenza di un’altra decisione favorevoleassunta dalla medesima CTP in relazione ad altro atto scaturente dalmedesimo accertamento. Unitamente al ricorso depositava anche unanota spese con la quale chiedeva l’importo di € 33.414,40 (comprensivodelle spese generali) determinato in base ai parametri per le controversiedi valore compreso tra 2.000.000,01 ed € 4.000.000.La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.2. Il contribuente impugnava la sentenza limitatamente alla statuizionesulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione.L’Agenzia delle Entrate resisteva all’impugnazione.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania accoglieva l’appello e condannava l’Agenzia delleEntrate al pagamento delle spese che liquidava in € 2.500 per il giudizio diprimo grado ed in € 3.000 per quello di appello.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis.1c.p.c..L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15 d.lgs.546/1992, 91 c.p.c. 4, 5 e 6 d.m. Giustizia 55/2014.Numero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il ricorrente ha rappresentato che il valore della controversia nelgiudizio di primo grado ammontava ad € 3.024.980,69, mentre nelgiudizio di appello era pari ad € 33.414,40 e cioè all’entità dei compensirichiesti. La CTR, dunque, aveva violato i parametri indicati nel d.m.55/2014, avendo liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi;peraltro, essendo stata depositata la nota spese, avrebbe dovuto spiegareanche le ragioni per le quali si era discostata dagli importi indicati nellastessa; doveva altresì essere riconosciuto il rimborso di quanto versato atitolo di contributo unificato.1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma1°, n. 4 c.p.c., 36, comma 2°, nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, 118, comma 1°,disp. att. c.p.c., 111, comma 6°, e 24 Cost.. Il ricorrente ha lamentatoche non sono state indicate le ragioni per le quali i compensi sono statiliquidati in misura inferiore ai minimi tariffari.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati.Va infatti osservato che la liquidazione del compenso relativo algiudizio di primo grado avrebbe dovuto essere compiuta in base ai criteriindicati nell’art. 6 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014n. 55, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.m.147/2022, secondo il quale «Alla liquidazione dei compensi per lecontroversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola ilseguente incremento percentuale: […]».Le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022 - che ha eliminato dallanorma richiamata l’espressione “di regola” - in base all’art. 6 di taledecreto, «si applicano alle prestazioni professionali esauritesuccessivamente alla sua entrata in vigore» avvenuta il 23/10/2022. Nelcaso di specie, sebbene il giudizio sia proseguito per le spese, non vi èdubbio che l’attività professionale relativa alla controversia tributaria si siaNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026esaurita con la sentenza n. 5324/2017 che ha annullato l’intimazione dipagamento e che è stata impugnata solo in ordine alla statuizione sullespese.Anche applicando, però, i parametri per i giudizi di valore fino a €520.000 – non essendo obbligatori, in base alla disciplina applicabileratione temporis, gli incrementi di cui all’art. 6 - il compenso liquidato (€2.500) è inferiore al minimo; ciò determina una violazione di legge inquanto, anche nella vigenza dell’art. 4 d.m. 55/2014 nella formulazioneratione temporis applicabile al presente giudizio, anteriore alle modificheapportate dal d.m. 37/2018, che consentiva di liquidare un importoinferiore al minimo, era comunque necessario che tale decisione fossesostenuta da adeguata motivazione; infatti, è stato affermato che «nontrova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo ivalori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso trail minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con appositamotivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioniche giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. n. 89/2021;Cass. 19989/2021; Cass. 14198/2022); ciò a condizione che i compensinon vengano liquidati in misura tale da risultare irrisori (art. 2233 c.c.).Nel caso di specie vi sarebbe stato, peraltro, un ulteriore obbligo dimotivazione, dovendo tenersi presente che «per gli affari di valoresuperiore ad Euro 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cuiprevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incrementofino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni diriferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), imponeuno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a talescelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcunincremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire unaumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando iNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione noncensurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 29170/2021).Infine, una specifica motivazione sarebbe stata richiesta comunque perdiscostarsi da quanto indicato nella nota spese (Cass. n. 22762/2023;Cass. n. 25083/2024).1.4 Considerazioni analoghe valgono con riguardo all’importo di €3.000 liquidato per il giudizio di appello; lo stesso è comunque inferiore aquello che si otterrebbe applicando in misura minima i parametri previstidalla tabella 24 allegata al d.m. 55/2014, anteriormente alle modificheintrodotte con il d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra€ 26.000,01 ed € 52.000.1.5 È inammissibile invece, per difetto di interesse, la doglianzarelativa al contributo unificato dal momento che la condanna al relativorimborso – come riconosciuto dallo stesso ricorrente - è in re ipsa edunque non è necessaria un’espressa statuizione (Cass. n. 18828/2015;Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 15320/2017; Cass. n. 25611/2015).2. In definitiva, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai predetti accolti, con rinvio alla CGT disecondo grado della Campania, in diversa composizione, che - tenendoconto dei principi e degli obblighi di motivazione indicati - dovràprovvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo gradoapplicando la disciplina ed i parametri anteriori alle modifiche introdottecon d.m. 147/2022 e con d.m. 37/2018, nonché di quelle del giudiziod’appello, applicando la disciplina ed i parametri successivi a tali modifiche(giacché la prestazione professionale relativa alla pretesa riguardante lespese si esaurirà dopo l’entrata in vigore del d.m. 147/2022); il giudicedel rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 16522/2019Numero sezionale 4932/2026Numero di raccolta generale 21128/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione agli stessi e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]