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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29997/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7522/2017 del ruolo generale, proposto DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c:odice fiscale 80207790587), in persona d& Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui, ope legis, domicilia, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. .12. - RICORRENTE - CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATO - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 1065/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino, depositata il 14 settembre 2016, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 12 maggio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino respingeva l'appello avanzato dal Ministero dell'Economia e della Finanze - Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte - contro la pronuncia n. 231/12/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Avigliana nella sua versione subordinata ed annullato l'avviso di irrogazione sanzioni n. 2666/12 emesso dall'Ufficio di Segreteria della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato dovuto dall'ente territoriale per l'iscrizione a ruolo dell'appello recante il n. 2466/2012 di registro ricorsi, ritenendo che detto contributo non fosse riscuotibile con l'atto impugnato, ma recuperabile tramite il meccanismo della prenotazione a debito di cui all'art. 158 del d.P.R. 115/2002;

1.1. il Giudice regionale - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione - premetteva che «l'art. 158 DPR 115/2002 ha disposto che il contributo unificato in capo all'amministrazione pubblica, (anche) nel processo tributario, doveva essere recuperato con la prenotazione a debito» e riteneva che il Comune potesse, «indipendentemente dalla successiva elencazione espressa dalla norma», considerarsi incluso nella definizione di «[OSCURATO:PERSONA]» contemplata dalla predetta disposizione, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia «n. 23031/2007» e con la sentenza del Consiglio di Stato «n. Proc. 7522/2017 ric. gen.

Ordinanza Pagina 2 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 7521/2010», aggiungendo che la «circolare n. 1/DF/2011 non ha escluso che nell'ambito di suddette agenzie (ndr. fiscali) siano compresi gli enti locali quali enti impositori».

Per tale via, la Commissione regionale concludeva nel senso che «tale interpretazione, estensiva alla lettura data delle norme richiamate, superando la lettera delle medesime, ha riconosciuto ai Comuni la medesima "carenza di soggettività passiva" ... in analogia con altre forme impositive (Imposta di Bollo, Tassa di [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando, infine, che «D'altronde non può essere messo in dubbio, dal punto di vista sostanziale, che nell'ambito della gestione dei tributi gli enti locali rivestono il medesimo ruolo dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti fiscali».

2. avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione spedito per la notifica in data 14 marzo 2017;

3. il Comune di Avigliana è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo di impugnazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze lamentava, in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 1, co. 2, 36, co. 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992, l'inesistenza o quanto meno l'apparenza della motivazione, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] esplicitato le ragioni che hanno condotto a disattendere le articolate deduzioni formulate dal Ministero.

Il Ministero poneva, altresì, in evidenza che le pronunce citate non avevano attinenza al terna in oggetto, giacchè quella della Corte di Cassazione vedeva sull'efficacia delle circolari amministrative di tipo interpretativo e quella del Consiglio di Stato riguardava la materia del pubblico impiego, assumendo poi, nello specifico, che l'art. 3, co. 1 lett. q), del d.P.R. Proc. 7522/2017 ric. gen.

Ordinanza Pagina 3 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 115/2002 contiene una definizione propria di amministrazione pubblica («amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica, ammessa da norma di legge alla prenotazione a debito di imposte o spese a suo carico»), per cui riteneva la pronuncia impugnata «viziata per violazione delle norme processuali in epigrafe specificate», diffondendosi, ulteriormente, sul dedotto vizio di motivazione;

5. con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente contestava, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 158 e 3, lett. q) del d.P.R. 115/2002, 12, co. 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 23012, n. 44, nonché degli artt. 3 e 10 d.P.R. 115/2002 e 12 e 14 delle preleggi, rimproverando al Giudice regionale di aver riconosciuto, sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002, il diritto del Comune alla prenotazione a debito del contributo unificato relativamente al presupposto processo tributario.

Di contro, il Ministero sosteneva la violazione e/o la falsa applicazione delle menzionate disposizioni, in quanto dalla definizione dell'art. 3, lett. ci ), del d.P.R. 115/2002 («amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico») si evirce che solo il legislatore può disporre l'ammissione alla prenotazione a debito per enti che ritenga equiparabili alle pubbliche amministrazioni, come avvenuto per le agenzie fiscali, in relazione alle quali con la citata legge di conversione n. 44/2012 è state modificato il comma 5 dell'art. 12 d.l. n. 16/2012, sancendo espressamente l'applicabilità dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002 alla agenzie fiscali.

Il Ministero concludeva, rappresentando che la pacifica distinzione tra bilancio statale e quello dell'ente comunale è Proc. 7522/2017 ric. gen.

Ordinanza Pagina 4 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - ragione sufficiente per comprendere che l'applicazione del beneficio della prenotazione a debito a favore degli enti locali risulterebbe contra legem, non essendovi - come invece accade per le amministrazioni pubbliche - coincidenza tra creditore e debitore del tributo, risultando, altresì, a fronte di un chiaro dato letterale sistematico, precluso il ricorso all'analogia.

OSSERVA

6. Va preliminarmente dato conto che il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica al Comune di Avigliana tramite servizio postale e raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 69/2009 e quindi dell'art. 3 della legge n. 53/1994, in data 14 settembre 2017.

Non vi è però traccia in atti del relativo avviso di ricevimento e dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., non risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto; il predetto Comune non si è costituito.

7. Alla luce di tali rilievi il ricorso va dichiarato inammissibile.

Questa Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire che: a.

«ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod, proc. civ.» (così Cass. n. 20778/2021); b. infatti, «in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento Proc. 7522/2017 ric. gen.

Ordinanza Pagina 5 di 6 • Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita ... (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)» (così, tra le tante, Cass. 17373/2020); c.

«... la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01)» (così Cass. n. 20778/2021 citata).

8. Non vi è motivo di provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del Comune di Avigliana.

9. Va da ultimo osservato che, in ragione della qualità soggettiva della ricorrente, non vi è ragione di procedere all'adempimento previsto dall'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass.

SS.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7522/2017 del ruolo generale, proposto DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c:odice fiscale 80207790587), in persona d& Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui, ope legis, domicilia, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. .12. - RICORRENTE - CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATO - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 1065/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino, depositata il 14 settembre 2016, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 12 maggio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino respingeva l'appello avanzato dal Ministero dell'Economia e della Finanze - Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte - contro la pronuncia n. 231/12/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Avigliana nella sua versione subordinata ed annullato l'avviso di irrogazione sanzioni n. 2666/12 emesso dall'Ufficio di Segreteria della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'omesso pagamento del contributo unificato dovuto dall'ente territoriale per l'iscrizione a ruolo dell'appello recante il n. 2466/2012 di registro ricorsi, ritenendo che detto contributo non fosse riscuotibile con l'atto impugnato, ma recuperabile tramite il meccanismo della prenotazione a debito di cui all'art. 158 del d.P.R. 115/2002; 1.1. il Giudice regionale - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione - premetteva che «l'art. 158 DPR 115/2002 ha disposto che il contributo unificato in capo all'amministrazione pubblica, (anche) nel processo tributario, doveva essere recuperato con la prenotazione a debito» e riteneva che il Comune potesse, «indipendentemente dalla successiva elencazione espressa dalla norma», considerarsi incluso nella definizione di «[OSCURATO:PERSONA]» contemplata dalla predetta disposizione, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia «n. 23031/2007» e con la sentenza del Consiglio di Stato «n. Proc. 7522/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 7521/2010», aggiungendo che la «circolare n. 1/DF/2011 non ha escluso che nell'ambito di suddette agenzie (ndr. fiscali) siano compresi gli enti locali quali enti impositori». Per tale via, la Commissione regionale concludeva nel senso che «tale interpretazione, estensiva alla lettura data delle norme richiamate, superando la lettera delle medesime, ha riconosciuto ai Comuni la medesima "carenza di soggettività passiva" ... in analogia con altre forme impositive (Imposta di Bollo, Tassa di [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando, infine, che «D'altronde non può essere messo in dubbio, dal punto di vista sostanziale, che nell'ambito della gestione dei tributi gli enti locali rivestono il medesimo ruolo dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti fiscali». 2. avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione spedito per la notifica in data 14 marzo 2017; 3. il Comune di Avigliana è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo di impugnazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze lamentava, in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 1, co. 2, 36, co. 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992, l'inesistenza o quanto meno l'apparenza della motivazione, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] esplicitato le ragioni che hanno condotto a disattendere le articolate deduzioni formulate dal Ministero. Il Ministero poneva, altresì, in evidenza che le pronunce citate non avevano attinenza al terna in oggetto, giacchè quella della Corte di Cassazione vedeva sull'efficacia delle circolari amministrative di tipo interpretativo e quella del Consiglio di Stato riguardava la materia del pubblico impiego, assumendo poi, nello specifico, che l'art. 3, co. 1 lett. q), del d.P.R. Proc. 7522/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 115/2002 contiene una definizione propria di amministrazione pubblica («amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica, ammessa da norma di legge alla prenotazione a debito di imposte o spese a suo carico»), per cui riteneva la pronuncia impugnata «viziata per violazione delle norme processuali in epigrafe specificate», diffondendosi, ulteriormente, sul dedotto vizio di motivazione; 5. con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente contestava, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 158 e 3, lett. q) del d.P.R. 115/2002, 12, co. 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 23012, n. 44, nonché degli artt. 3 e 10 d.P.R. 115/2002 e 12 e 14 delle preleggi, rimproverando al Giudice regionale di aver riconosciuto, sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002, il diritto del Comune alla prenotazione a debito del contributo unificato relativamente al presupposto processo tributario. Di contro, il Ministero sosteneva la violazione e/o la falsa applicazione delle menzionate disposizioni, in quanto dalla definizione dell'art. 3, lett. ci ), del d.P.R. 115/2002 («amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico») si evirce che solo il legislatore può disporre l'ammissione alla prenotazione a debito per enti che ritenga equiparabili alle pubbliche amministrazioni, come avvenuto per le agenzie fiscali, in relazione alle quali con la citata legge di conversione n. 44/2012 è state modificato il comma 5 dell'art. 12 d.l. n. 16/2012, sancendo espressamente l'applicabilità dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002 alla agenzie fiscali. Il Ministero concludeva, rappresentando che la pacifica distinzione tra bilancio statale e quello dell'ente comunale è Proc. 7522/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - ragione sufficiente per comprendere che l'applicazione del beneficio della prenotazione a debito a favore degli enti locali risulterebbe contra legem, non essendovi - come invece accade per le amministrazioni pubbliche - coincidenza tra creditore e debitore del tributo, risultando, altresì, a fronte di un chiaro dato letterale sistematico, precluso il ricorso all'analogia. OSSERVA 6. Va preliminarmente dato conto che il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica al Comune di Avigliana tramite servizio postale e raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 69/2009 e quindi dell'art. 3 della legge n. 53/1994, in data 14 settembre 2017. Non vi è però traccia in atti del relativo avviso di ricevimento e dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., non risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto; il predetto Comune non si è costituito. 7. Alla luce di tali rilievi il ricorso va dichiarato inammissibile. Questa Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire che: a. «ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod, proc. civ.» (così Cass. n. 20778/2021); b. infatti, «in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento Proc. 7522/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 5 di 6 • Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita ... (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)» (così, tra le tante, Cass. 17373/2020); c. «... la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01)» (così Cass. n. 20778/2021 citata). 8. Non vi è motivo di provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del Comune di Avigliana. 9. Va da ultimo osservato che, in ragione della qualità soggettiva della ricorrente, non vi è ragione di procedere all'adempimento previsto dall'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. SS.