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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00153/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-12-2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legg€ n. 11 37 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore geleral€ dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. ,437 del 2020 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di ticucií: della Sanna, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 16 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di N'onz3, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alta Yrna di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui al 'art. lo bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lei contestato perché, quale legale rappresentarne della società "[OSCURATO:PERSONA] coop.

Onlus", ometteva di versarE le ritenule risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l'anno di in posi:a 2011, per l'ammontare di 159.315 euro; in Desio il 20 settembre 2012.

Veniva altresì confermata la statuizione con cui il Tribunale aveva o-din:Ito la confisca diretta del denaro nella disponibilità dell' "[OSCURATO:PERSONA] COOp.

Onlus" fino alla concorrenza del profitto del reato, pari a 159.315 eurc, ric ,riché, in caso di impossibilità totale o parziale, la confisca per equivalente di denaro o altri beni nella disponibilità dell'imputata, sino alla concorrenza di tale son - n.a.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, la Sann3, tr3mité i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di causa e quelli oggetto della sente .iza di patteggiannento emessa dal Tribunale di Monza il 20 aprile 2017, prieric 9si la valutazione operata al riguardo dalla Corte di appello in insanabile contraddizione con quanto argomentato a proposito del diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, essendosi sul punto affermato a carico d.elrinmuta,:a vi erano due sentenze irrevocabili per reati della medesima natura di Alieno oggetto del presente procedimento, non essendo stato spiegato il motivo per cui i reati della stessa indole incidono negativamente sul bilanciarnento delle circostanze, ma non sono utili ai fini del riconoscimento della continuaziDne Con il secondo motivo, viene censurato il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al primo motivo di appello, nella parte in cui era stato eccepito che l'imputata non era stata messa in grado di comprende! e che la commercialista infedele non aveva provveduto a sanare la posizione debi:oria.

In particolare, con l'atto di appello, erano state invocate la scriminante dello stato di necessità, la scriminante della forza maggiore e la mancanza di, dolo della ricorrente, per essere la stessa stata ingannata dalla commercialistE circa l'assolvimento della obbligazione tributaria, ma la Corte di appello si è soffermata solo sui primi due aspetti, tralasciando di trattare il terzo, e ciò nonostante che la condotta truffaldina della commercialista, dottores3a RDfa, sia stata accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Como nel 2016.

Con il terzo motivo, infine, la difesa si duole della mancata leclaratoria d'ufficio di estinzione del reato per prescrizione, osservando che la pftdeta t causa estintiva del reato era maturata il 20 marzo 2020, dunque prima della decisione della Corte di appello, intervenuta il 9 dicembre 2020, noti potendosi tenere conto della recidiva, peraltro nel caso di specie erroneamente contestata, poiché la condotta per cui si è proceduto è stata posta in essere anni p -irni, della emissione delle sentenze indicate nel certificato del casellario giudiziale.

In ogni caso, quand'anche, come nella vicenda in esame, si opti per il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, deve escludersi della recidiva ai fini del computo della prescrizione, al pari del caso in cui n:)n sia applicata la recidiva o la stessa sia considerata subvalente.

3. Con memoria del 28 settembre 2021, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputata, hanno insistito nell'accoglimento de k ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato per cui si procede e;tinto per prescrizione, già al momento dell'emissione della decisione della Corte di zippello.

1. Prima di soffermarsi sulla questione dell'estinzione del reato, deve tuttavia precisarsi, in via preliminare e in risposta al secondo motivo (li cicorsp, che le censure in punto di responsabilità non sono meritevoli di accoglimento.

Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiutamente ricosttuito i fatti di causa, escludendo ragionevolmente che l'omesso versamento delle ritenute fiscali fosse inesigibile o giustificato da fattori esterni: in particolare, quanto al presunto condizionamento della condotta truffaldina della commercialista [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, in modo pertinerte, ha osservato che le truffe per le quali la Rota è stata condannata in via definfti a dal Tribunale di Como sono collocate tra il 20 luglio e l'ottobre 2011, periodo in cui la Sanna avrebbe già dovuto accantonare gli importi relativi all'anno di irr pos':a 2011, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui, quando ha conosciuto la Rcta, la Sanna stava già pagando le rate di precedenti debiti contratti con l'ErariD.

Peraltro, il fatto che l'imputata, indotta in errore dalla commercia ista che le aveva prospettato, come si evince dalla pronuncia del Tribunale lari no, dr farle conseguire risparmi fiscali e finanziamenti, le abbia consegnato somme di rilevante entità, vale a smentire anche l'asserita assenza di liquidità dell'impresa, essendo inoltre pacifico che l'imputata non aveva effettuato versamenti all'Agenzia delle Entrate anche prima di essere stata truffata dalla Rota.

Il giudizio di colpevolezza della ricorrente, in quanto sorretto da colsiderazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative disponibili, res ste dunque alle censure difensive, che prospettano sostanzialmente una lettura 21ternativa del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittiinità.2.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, al momento della deliberazione della sentenza impugnata, il reato de quo era prescritto Ed invero la data della condotta illecita è stata indicata nell'imputazione tiel 20 settembre 2012, per cui, non applicandosi al reato ex art. 10 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 il regime speciale di cui all'art. 17 comma 1 bis del medesimo decreto, la prescrizione massima matura nel termine di 7 anni e 6 mesi.

Dunque, la prescrizione massima risulta intervenuta il 20 marzo 2020, termine cui vanno aggiunti i 90 giorni per la sospensione intervenuta in primo grado (dal 2 luglio al 10 ottobre 2019) e i 63 giorni per la sospensione connessa alla disciplina emergenziale di cui all'art. 83 al decreto legge n. 18 del 2020, «m la conseguenza che il termine finale risulta maturato il 23 agosto 2C23, ovvero prima del 9 dicembre 2020, data in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

Né può tenersi conto della recidiva specifica e infraquinquennale i friM del computo della prescrizione, posto che, come emerge dalla lettura dE I cert penale della Sanna, la recidiva è stata erroneamente contestata: le due ser tenze di patteggiamento annoverate nel certificato del casellario giudiziale della ricorrente, infatti, risalgono rispettivamente al 2014 e al 2017, ovvero a epoca successiva all'anno (2012) in cui è stata realizzata la condotta illeci:a, Essendo pacifico che la contestazione della recidiva presuppone che, prima del rea :o per cui si procede, l'imputato abbia riportato una condanna definitiva per Un de(ato.

È dunque evidente che, ai fini dell'operatività degli effetti della recidiva, acri può tenersi conto delle eventuali condanne intervenute (e passate in giudic.ato) in epoca successiva al compimento del reato oggetto di giudizio in corso

3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per prescrizione, risultando asswberr:e l'accoglimento del terzo motivo rispetto alle censure articolate nel pririo motivo.

4. Deve solo precisarsi, quanto alla statuizione sulla confisca, che la stessa deve essere confermata quanto alla disposizione sulla sola confisca diretta.

Sul punto deve infatti richiamarsi l'affermazione di questa Corte ,'Eez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342), secondo cui l'art. 578 bis cod. proc. per., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributari 3 ex E -t. 1.2 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, ove questa sia stata disposta per equiva ente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigere del citato art. 578 bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo, mentre invece la conferma della confisca diretta del profitto del reato, che si identifica :on il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla corirrisione dell'illecito, trova il suo fondamento nell'art. 240 comma 2 n. 1 cod. peri. (così Sez.

Un., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).Dunque, la confisca diretta, a differenza della confisca per equivalerte rck,pos,:a in via subordinata rispetto alla posizione della ricorrente, non può ritmersi caducata dall'odierna a declaratoria di estinzione del reato per prescri:!ione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-12-2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legg€ n. 11 37 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore geleral€ dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. ,437 del 2020 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di ticucií: della Sanna, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 16 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di N'onz3, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alta Yrna di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui al 'art. lo bis del d. Igs. n. 74 del 2000, a lei contestato perché, quale legale rappresentarne della società "[OSCURATO:PERSONA] coop. Onlus", ometteva di versarE le ritenule risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l'anno di in posi:a 2011, per l'ammontare di 159.315 euro; in Desio il 20 settembre 2012. Veniva altresì confermata la statuizione con cui il Tribunale aveva o-din:Ito la confisca diretta del denaro nella disponibilità dell' "[OSCURATO:PERSONA] COOp. Onlus" fino alla concorrenza del profitto del reato, pari a 159.315 eurc, ric ,riché, in caso di impossibilità totale o parziale, la confisca per equivalente di denaro o altri beni nella disponibilità dell'imputata, sino alla concorrenza di tale son - n.a. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, la Sann3, tr3mité i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di causa e quelli oggetto della sente .iza di patteggiannento emessa dal Tribunale di Monza il 20 aprile 2017, prieric 9si la valutazione operata al riguardo dalla Corte di appello in insanabile contraddizione con quanto argomentato a proposito del diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, essendosi sul punto affermato a carico d.elrinmuta,:a vi erano due sentenze irrevocabili per reati della medesima natura di Alieno oggetto del presente procedimento, non essendo stato spiegato il motivo per cui i reati della stessa indole incidono negativamente sul bilanciarnento delle circostanze, ma non sono utili ai fini del riconoscimento della continuaziDne Con il secondo motivo, viene censurato il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al primo motivo di appello, nella parte in cui era stato eccepito che l'imputata non era stata messa in grado di comprende! e che la commercialista infedele non aveva provveduto a sanare la posizione debi:oria. In particolare, con l'atto di appello, erano state invocate la scriminante dello stato di necessità, la scriminante della forza maggiore e la mancanza di, dolo della ricorrente, per essere la stessa stata ingannata dalla commercialistE circa l'assolvimento della obbligazione tributaria, ma la Corte di appello si è soffermata solo sui primi due aspetti, tralasciando di trattare il terzo, e ciò nonostante che la condotta truffaldina della commercialista, dottores3a RDfa, sia stata accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Como nel 2016. Con il terzo motivo, infine, la difesa si duole della mancata leclaratoria d'ufficio di estinzione del reato per prescrizione, osservando che la pftdeta t causa estintiva del reato era maturata il 20 marzo 2020, dunque prima della decisione della Corte di appello, intervenuta il 9 dicembre 2020, noti potendosi tenere conto della recidiva, peraltro nel caso di specie erroneamente contestata, poiché la condotta per cui si è proceduto è stata posta in essere anni p -irni, della emissione delle sentenze indicate nel certificato del casellario giudiziale. In ogni caso, quand'anche, come nella vicenda in esame, si opti per il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, deve escludersi della recidiva ai fini del computo della prescrizione, al pari del caso in cui n:)n sia applicata la recidiva o la stessa sia considerata subvalente. 3. Con memoria del 28 settembre 2021, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputata, hanno insistito nell'accoglimento de k ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato per cui si procede e;tinto per prescrizione, già al momento dell'emissione della decisione della Corte di zippello. 1. Prima di soffermarsi sulla questione dell'estinzione del reato, deve tuttavia precisarsi, in via preliminare e in risposta al secondo motivo (li cicorsp, che le censure in punto di responsabilità non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiutamente ricosttuito i fatti di causa, escludendo ragionevolmente che l'omesso versamento delle ritenute fiscali fosse inesigibile o giustificato da fattori esterni: in particolare, quanto al presunto condizionamento della condotta truffaldina della commercialista [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, in modo pertinerte, ha osservato che le truffe per le quali la Rota è stata condannata in via definfti a dal Tribunale di Como sono collocate tra il 20 luglio e l'ottobre 2011, periodo in cui la Sanna avrebbe già dovuto accantonare gli importi relativi all'anno di irr pos':a 2011, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui, quando ha conosciuto la Rcta, la Sanna stava già pagando le rate di precedenti debiti contratti con l'ErariD. Peraltro, il fatto che l'imputata, indotta in errore dalla commercia ista che le aveva prospettato, come si evince dalla pronuncia del Tribunale lari no, dr farle conseguire risparmi fiscali e finanziamenti, le abbia consegnato somme di rilevante entità, vale a smentire anche l'asserita assenza di liquidità dell'impresa, essendo inoltre pacifico che l'imputata non aveva effettuato versamenti all'Agenzia delle Entrate anche prima di essere stata truffata dalla Rota. Il giudizio di colpevolezza della ricorrente, in quanto sorretto da colsiderazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative disponibili, res ste dunque alle censure difensive, che prospettano sostanzialmente una lettura 21ternativa del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittiinità.2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, al momento della deliberazione della sentenza impugnata, il reato de quo era prescritto Ed invero la data della condotta illecita è stata indicata nell'imputazione tiel 20 settembre 2012, per cui, non applicandosi al reato ex art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 il regime speciale di cui all'art. 17 comma 1 bis del medesimo decreto, la prescrizione massima matura nel termine di 7 anni e 6 mesi. Dunque, la prescrizione massima risulta intervenuta il 20 marzo 2020, termine cui vanno aggiunti i 90 giorni per la sospensione intervenuta in primo grado (dal 2 luglio al 10 ottobre 2019) e i 63 giorni per la sospensione connessa alla disciplina emergenziale di cui all'art. 83 al decreto legge n. 18 del 2020, «m la conseguenza che il termine finale risulta maturato il 23 agosto 2C23, ovvero prima del 9 dicembre 2020, data in cui è stata emessa la sentenza impugnata. Né può tenersi conto della recidiva specifica e infraquinquennale i friM del computo della prescrizione, posto che, come emerge dalla lettura dE I cert penale della Sanna, la recidiva è stata erroneamente contestata: le due ser tenze di patteggiamento annoverate nel certificato del casellario giudiziale della ricorrente, infatti, risalgono rispettivamente al 2014 e al 2017, ovvero a epoca successiva all'anno (2012) in cui è stata realizzata la condotta illeci:a, Essendo pacifico che la contestazione della recidiva presuppone che, prima del rea :o per cui si procede, l'imputato abbia riportato una condanna definitiva per Un de(ato. È dunque evidente che, ai fini dell'operatività degli effetti della recidiva, acri può tenersi conto delle eventuali condanne intervenute (e passate in giudic.ato) in epoca successiva al compimento del reato oggetto di giudizio in corso 3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per prescrizione, risultando asswberr:e l'accoglimento del terzo motivo rispetto alle censure articolate nel pririo motivo. 4. Deve solo precisarsi, quanto alla statuizione sulla confisca, che la stessa deve essere confermata quanto alla disposizione sulla sola confisca diretta. Sul punto deve infatti richiamarsi l'affermazione di questa Corte ,'Eez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342), secondo cui l'art. 578 bis cod. proc. per., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributari 3 ex E -t. 1.2 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, ove questa sia stata disposta per equiva ente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigere del citato art. 578 bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo, mentre invece la conferma della confisca diretta del profitto del reato, che si identifica :on il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla corirrisione dell'illecito, trova il suo fondamento nell'art. 240 comma 2 n. 1 cod. peri. (così Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).Dunque, la confisca diretta, a differenza della confisca per equivalerte rck,pos,:a in via subordinata rispetto alla posizione della ricorrente, non può ritmersi caducata dall'odierna a declaratoria di estinzione del reato per prescri:!ione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la senten
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