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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 27559/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA;Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità; vista la rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente con dichiarazione resa il 15 aprile 2024, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia manifestata nelle forme di legge; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/04/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA;Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità; vista la rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente con dichiarazione resa il 15 aprile 2024, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia manifestata nelle forme di legge; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.
Sentenza Cassazione n. 27559/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris