Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2022
ECLI:EU:T:2022:690
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0656_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑656/19) (
1
)
«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi – Limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Decisione adottata in seguito all’annullamento di decisioni anteriori – Tenuta di una nuova audizione in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Adozione di un nuovo atto in base agli atti preparatori precedenti – Ammissibilità
(Art. 266, § 1, TFUE)
(v. punti 45-49, 103, 104)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti – Obbligo di consultazione – Formalità sostanziale – Portata
(Artt. 101 e 102 TFUE; regolamento del Consiglio 1/2003, art. 14)
(v. punti 52-54)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti – Obbligo di consultazione – Annullamento della decisione che constata un’infrazione – Riapertura del procedimento alla fase in cui l’illegittimità è stata constatata – Nuova consultazione del comitato consultivo – Imparzialità dei rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza che siedono nel comitato consultivo
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 14).
(v. punti 56-59, 61-64)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione delle imprese – Diritto ad un’audizione collettiva delle imprese che hanno ricevuto una comunicazione degli addebiti – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 14, § 6)
(v. punti 67-70)
5.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione delle imprese – Annullamento della decisione che constata un’infrazione – Riapertura del procedimento alla fase in cui l’illegittimità è stata constatata – Nuova audizione delle imprese – Obbligo di invitare altre entità che non hanno manifestato il loro interesse a partecipare a tale nuova audizione – Insussistenza – Obbligo di rendere pubblica la decisione di organizzare una nuova audizione – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12 e 13, §§ 1 – 3)
(v. punti 75-102, 105-121, 133-139)
6.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione – Riapertura del procedimento alla fase in cui l’illegittimità è stata constatata – Riapertura preceduta dall’analisi della sua compatibilità con il principio del termine ragionevole – Violazione del termine ragionevole – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 143-145, 149-173, 176, 177)
7.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41 § 1).
(v. punti 180, 181, 185-201, 204-213, 216-221)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione adottata dopo l’annullamento di una decisione anteriore che aveva lo stesso oggetto – Decisione che fa apparire il ragionamento seguito per giustificare l’adozione di una nuova decisione
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punti 225-230, 233-237, 239-243)
9.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, 1
o
comma, e 53, 1
o
comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]
(v. punti 269-271)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
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GU C 399 del 25.11.2019
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