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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22916/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 1579/18/2017, depositata in data 23marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

I ricorrenti impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi diaccertamento nn.

TKQ016G02046/2014 e TKQ016G02047/2014,con i quali veniva loro imputato, nella veste di soci al 40% ciascunoNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato aData pubblicazione 08/07/2026tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, maggiore reddito dicapitale.L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualel’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società,ritenuta a ristretta base, e maggiori ricavi per oltre 600 mila euro;detto atto non era stato impugnato dalla società; il reddito nondichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, previariunione, rigettava i ricorsi: riteneva legittima la presunzione didistribuzione ai soci degli utili extracontabili della società edinammissibile, in quanto non proposta nei confronti dell’avviso diaccertamento societario (divenuto definitivo), la contestazione circala determinazione dei ricavi.2.

I contribuenti proponevano distinti appelli innanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata diLatina, che confermava la decisione di primo grado: riteneva, inparticolare, che l’avviso societario fosse divenuto definitivo pereffetto della mancata impugnazione (da parte dell’ente e dei soci), ecircoscriveva, quindi, il thema decidendum alla presuntadistribuzione degli utili ai soci.

Al riguardo osservava che i ricorrentinon avessero fornito alcuna prova contraria alla presunzione didistribuzione fondata sulla ristrettezza della base societaria.3.

Contro la sentenza della CTR propongono ricorso percassazione i sopra epigrafati ricorrenti.

L’Ufficio ha depositato attocon il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza didiscussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.La difesa del Capuani ha depositato, in data 5-6/3/2026,documentazione attestante la definizione agevolata ex art. 3 d.l.119/2018 (rottamazione ter) ed ex art. 1, commi 231 e ss. l.197/2022 (rottamazione quater), e rinuncia al ricorso.Numero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 08/07/20261.

Va, preliminarmente, evidenziato che il contribuenteCapuani ha rinunciato al ricorso per effetto della definizioneagevolata prevista dal d.l. n. 119/2018.Precisamente, in data 13 giugno 2019 il contribuente hadepositato in Cancelleria copia della domanda, datata 30 aprile 2019e protocollata con il n. 4269459, per la c.d. rottamazione ter aventead oggetto plurimi carichi affidati all’agente della riscossione; dopoaver provveduto al pagamento delle relative rate il contribuente hainoltrato la domanda di rottamazione quater, individuata con ilprotocollo n.

W-2023041305100252,In data 5 marzo 2026 ha, quindi, depositato la nota con laquale l’Ufficio indicava un debito complessivo, da pagare in 18 rate,di euro 7.048,42 (l’ultima con scadenza 30 novembre 2027).Infine, in data 5-6 marzo 2026 ha depositato rinuncia alricorso.1.1.

Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo,limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; le spese restano acarico delle parti che le hanno anticipate.Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in difetto della prova del pagamento di tuttele rate.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quantosanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casitipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).2.

Può ora passarsi all’esame del ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/20262.1.

Con il primo motivo il contribuente lamenta la «nullitàData pubblicazione 08/07/2026della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 in riferimento all’art. 112c.p.c. (nullità per omessa pronuncia)» per avere la CTR omesso dipronunciarsi in merito al motivo, formulato sin dal ricorsointroduttivo, relativo all’infondatezza nel merito della pretesaerariale nei confronti della società; il motivo era stato rigettato dallaCTP, mentre alcuna pronuncia al riguardo aveva reso la CTR.Il motivo è infondato.È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gliperò, la decisione della CTR circa la definitività dell’avviso societario(per mancata impugnazione) e l’impossibilità per i soci di contestare‘tale circostanza’ è certamente una pronuncia nel merito, nel sensoNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026della impossibilità, per i soci, di contestare nel merito l’accertamentoData pubblicazione 08/07/2026svolto dall’Ufficio nei confronti della società.In definitiva, non sussiste il lamentato vizio di omessapronuncia.2.2.

Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata rispettoal primo, il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione,ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., delle norme di cui agli artt. 24 e 53Costituzione, 2947 c.c., statuto del contribuente L.212/2000 Cartadei diritti fondamenti europei G.U.U.E.

C83 del 30/03/2010».Sostiene, in particolare, che al socio di società di capitali a ristrettabase debba essere riconosciuto il diritto non solo di provare lamancata distribuzione degli utili ma anche, a monte, la mancatarealizzazione degli utili da parte dell’ente.2.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.2.

La questione dei rapporti tra avviso di accertamento neiconfronti di società di capitali a ristretta base per maggiore redditoderivante da utili extracontabili (e conseguente liquidazione di IRES)ed avviso di accertamento emesso nei confronti del socio permaggior reddito di capitale (e conseguente liquidazione di IRPEF) èda sempre dibattuta in dottrina e giurisprudenza.Si è rilevato che la validità dell’avviso in ordine a ricavi noncontabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta basepartecipativa, costituisca presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicantenon si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi delprocedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errataintestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicatoformale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi inNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (ex multis, Cass. n.Numero di raccolta generale 22916/202624621 del 2024).

Data pubblicazione 08/07/20262.2.3.

Orbene, nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui ladefinitività dell’avviso di accertamento societario derivi non già daun accertamento giurisdizionale di merito bensì dalla mancataimpugnazione dell’avviso da parte della società, il socio può farvalere, in seno al giudizio di impugnativa del proprio avviso, vizirelativi all’avviso di accertamento societario (in questi termini, Cass.21/10/2025, n. 27951).

In tal caso, all’evidenza, non può nemmenoparlarsi di giudicato (diretto o riflesso), in assenza di qualsiasipronuncia giurisdizionale.

Il regime di pregiudizialità nei giudizi tral’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito dipartecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristrettabase partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento neiconfronti della società divenga definitivo, non perché giudizialmenteritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazionedell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa propostadalla società; in tali casi il socio può contestare, con riferimento alreddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancatadistribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte dellasocietà.3.

Con il terzo (ed ultimo) motivo viene dedotta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto correttal’imputazione ai soci del maggior reddito societario solo sulla scortadella ristretta base societaria, in assenza di ulteriori elementiprobatori forniti dall’Ufficio.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temadi accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società dicapitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allaNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026società degli eventuali utili extracontabili accertati.

Per applicare laNumero di raccolta generale 22916/2026presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soDcatia, pdubib lcicuaziio ne 08/07/2026all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero (tre) disoci, correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la societàMotopolis s.r.l. a ristretta base, e, poi, operante la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.4.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va accoltolimitatamente al secondo motivo, rigettati gli altri; la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, per nuovoData pubblicazione 08/07/2026esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, limitatamente all’avviso diaccertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], restando lerelative spese a carico di chi le ha anticipate;accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata diLatina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame inrelazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 1579/18/2017, depositata in data 23marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi diaccertamento nn. TKQ016G02046/2014 e TKQ016G02047/2014,con i quali veniva loro imputato, nella veste di soci al 40% ciascunoNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato aData pubblicazione 08/07/2026tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, maggiore reddito dicapitale.L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualel’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società,ritenuta a ristretta base, e maggiori ricavi per oltre 600 mila euro;detto atto non era stato impugnato dalla società; il reddito nondichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, previariunione, rigettava i ricorsi: riteneva legittima la presunzione didistribuzione ai soci degli utili extracontabili della società edinammissibile, in quanto non proposta nei confronti dell’avviso diaccertamento societario (divenuto definitivo), la contestazione circala determinazione dei ricavi.2. I contribuenti proponevano distinti appelli innanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata diLatina, che confermava la decisione di primo grado: riteneva, inparticolare, che l’avviso societario fosse divenuto definitivo pereffetto della mancata impugnazione (da parte dell’ente e dei soci), ecircoscriveva, quindi, il thema decidendum alla presuntadistribuzione degli utili ai soci. Al riguardo osservava che i ricorrentinon avessero fornito alcuna prova contraria alla presunzione didistribuzione fondata sulla ristrettezza della base societaria.3. Contro la sentenza della CTR propongono ricorso percassazione i sopra epigrafati ricorrenti. L’Ufficio ha depositato attocon il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza didiscussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.La difesa del Capuani ha depositato, in data 5-6/3/2026,documentazione attestante la definizione agevolata ex art. 3 d.l.119/2018 (rottamazione ter) ed ex art. 1, commi 231 e ss. l.197/2022 (rottamazione quater), e rinuncia al ricorso.Numero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 08/07/20261. Va, preliminarmente, evidenziato che il contribuenteCapuani ha rinunciato al ricorso per effetto della definizioneagevolata prevista dal d.l. n. 119/2018.Precisamente, in data 13 giugno 2019 il contribuente hadepositato in Cancelleria copia della domanda, datata 30 aprile 2019e protocollata con il n. 4269459, per la c.d. rottamazione ter aventead oggetto plurimi carichi affidati all’agente della riscossione; dopoaver provveduto al pagamento delle relative rate il contribuente hainoltrato la domanda di rottamazione quater, individuata con ilprotocollo n. W-2023041305100252,In data 5 marzo 2026 ha, quindi, depositato la nota con laquale l’Ufficio indicava un debito complessivo, da pagare in 18 rate,di euro 7.048,42 (l’ultima con scadenza 30 novembre 2027).Infine, in data 5-6 marzo 2026 ha depositato rinuncia alricorso.1.1. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo,limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; le spese restano acarico delle parti che le hanno anticipate.Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in difetto della prova del pagamento di tuttele rate.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quantosanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casitipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).2. Può ora passarsi all’esame del ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/20262.1. Con il primo motivo il contribuente lamenta la «nullitàData pubblicazione 08/07/2026della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 in riferimento all’art. 112c.p.c. (nullità per omessa pronuncia)» per avere la CTR omesso dipronunciarsi in merito al motivo, formulato sin dal ricorsointroduttivo, relativo all’infondatezza nel merito della pretesaerariale nei confronti della società; il motivo era stato rigettato dallaCTP, mentre alcuna pronuncia al riguardo aveva reso la CTR.Il motivo è infondato.È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gliperò, la decisione della CTR circa la definitività dell’avviso societario(per mancata impugnazione) e l’impossibilità per i soci di contestare‘tale circostanza’ è certamente una pronuncia nel merito, nel sensoNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026della impossibilità, per i soci, di contestare nel merito l’accertamentoData pubblicazione 08/07/2026svolto dall’Ufficio nei confronti della società.In definitiva, non sussiste il lamentato vizio di omessapronuncia.2.2. Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata rispettoal primo, il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione,ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., delle norme di cui agli artt. 24 e 53Costituzione, 2947 c.c., statuto del contribuente L.212/2000 Cartadei diritti fondamenti europei G.U.U.E. C83 del 30/03/2010».Sostiene, in particolare, che al socio di società di capitali a ristrettabase debba essere riconosciuto il diritto non solo di provare lamancata distribuzione degli utili ma anche, a monte, la mancatarealizzazione degli utili da parte dell’ente.2.2.1. Il motivo è fondato.2.2.2. La questione dei rapporti tra avviso di accertamento neiconfronti di società di capitali a ristretta base per maggiore redditoderivante da utili extracontabili (e conseguente liquidazione di IRES)ed avviso di accertamento emesso nei confronti del socio permaggior reddito di capitale (e conseguente liquidazione di IRPEF) èda sempre dibattuta in dottrina e giurisprudenza.Si è rilevato che la validità dell’avviso in ordine a ricavi noncontabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta basepartecipativa, costituisca presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicantenon si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi delprocedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errataintestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicatoformale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi inNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (ex multis, Cass. n.Numero di raccolta generale 22916/202624621 del 2024). Data pubblicazione 08/07/20262.2.3. Orbene, nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui ladefinitività dell’avviso di accertamento societario derivi non già daun accertamento giurisdizionale di merito bensì dalla mancataimpugnazione dell’avviso da parte della società, il socio può farvalere, in seno al giudizio di impugnativa del proprio avviso, vizirelativi all’avviso di accertamento societario (in questi termini, Cass.21/10/2025, n. 27951). In tal caso, all’evidenza, non può nemmenoparlarsi di giudicato (diretto o riflesso), in assenza di qualsiasipronuncia giurisdizionale. Il regime di pregiudizialità nei giudizi tral’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito dipartecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristrettabase partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento neiconfronti della società divenga definitivo, non perché giudizialmenteritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazionedell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa propostadalla società; in tali casi il socio può contestare, con riferimento alreddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancatadistribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, maanche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte dellasocietà.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo viene dedotta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto correttal’imputazione ai soci del maggior reddito societario solo sulla scortadella ristretta base societaria, in assenza di ulteriori elementiprobatori forniti dall’Ufficio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temadi accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società dicapitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allaNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026società degli eventuali utili extracontabili accertati. Per applicare laNumero di raccolta generale 22916/2026presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soDcatia, pdubib lcicuaziio ne 08/07/2026all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero (tre) disoci, correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la societàMotopolis s.r.l. a ristretta base, e, poi, operante la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va accoltolimitatamente al secondo motivo, rigettati gli altri; la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 25290/2017Numero sezionale 5317/2026Numero di raccolta generale 22916/2026secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, per nuovoData pubblicazione 08/07/2026esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, limitatamente all’avviso diaccertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], restando lerelative spese a carico di chi le ha anticipate;accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata diLatina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame inrelazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris