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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35086/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, riducendo la pena inflittagli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e reiterativo perché fondato su rilievi già introdotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata nei confronti della sentenza oggetto di ricorso ( tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, a pagina 1 dell'impugnata sentenza ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della notevole entità e diffusività del danno arrecato dall'imputato, che con la sua condotta aveva reso del tutto inagibile la cella da lui occupata all'interno della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, riducendo la pena inflittagli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e reiterativo perché fondato su rilievi già introdotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata nei confronti della sentenza oggetto di ricorso ( tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, a pagina 1 dell'impugnata sentenza ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della notevole entità e diffusività del danno arrecato dall'imputato, che con la sua condotta aveva reso del tutto inagibile la cella da lui occupata all'interno della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris