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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10418/2026

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eso dall'avvocatoBENDINELLI FEDERICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimato-Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso della SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, in BOLOGNA, n. 815/2019 depositata il16/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La contribuente ha proposto ricorso contro il ruolo, la cartellaesattoriale e l’avviso di pagamento emessi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.su iscrizione a ruolo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA].Stra.Vi., riguardante ilpagamento delle spese di costituzione del Consorzio e dei contributiconsortili per la manutenzione di strade vicinali.1.1.

Nel ricorso è stato osservato che, pur rivolgendosi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bologna come indicato negli attiimpugnati, si dubitava della giurisdizione del giudice tributario, poichéla Corte Costituzionale (sentenze n. 26/1998, n. 64/2008 e n. 39/2010)aveva escluso la natura tributaria di contributi e canoni simili.

In viasubordinata, il contribuente ha chiesto che, qualora la Commissione siritenesse competente, venissero comunque esaminate nel merito lecontestazioni relative alla legittimità delle pretese creditorie iscritte aruolo dal Consorzio e notificate tramite Equitalia.2.

Con sentenza n. 866/13/2015, la C.T.P. adita ha ritenuto lapropria giurisdizione e accolto nel merito, per vizio di motivazionedell’atto, il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello.4.

La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha negatola propria giurisdizione, dichiarando inammissibile l’appello concondanna alle spese di lite.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte interessataha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistitocon controricorso il Consorzio.2 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/20266.

L’intimata l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hadepositato controricorso.7.

Successivamente parte controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’esistenza dellagiurisdizione del giudice tributario, con conseguente violazione degliartt. 324 e 329 c.p.c; nonché violazione degli artt. 2, comma 1° e 3°,e 19, comma 1°, del D.Lgs. n. 546 del 1992; e dell’art. 59, comma 1,della legge 18 giugno 2009 n. 69.1.1.

Secondo la contribuente, la sentenza è errata e illogicaperché la [OSCURATO:PERSONA] aveva già affermato la giurisdizionetributaria e tale statuizione, non essendo stata impugnata, eradivenuta definitiva, impedendo alla CTR di rimetterla in discussione.Inoltre, poiché il primo giudice aveva riconosciuto la natura tributariadei contributi consortili, la controversia rientrava pienamente nellagiurisdizione tributaria anche per le questioni preliminari.

Infine, ilricorrente osserva che, anche qualora fosse stata ritenuta la carenza digiurisdizione, la CTR non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità delricorso ma avrebbe dovuto indicare il giudice competente, consentendola riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del2009.2.

Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360, nn.3 e 4, c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 111, commi 1 e 6,della Costituzione; nonché la contradditorietà e totale illogicità delladecisione.2.1.

Il secondo motivo di ricorso è espressamente formulato invia precauzionale e subordinata.

Si contesta, in particolare, che laCommissione Tributaria Regionale, dopo essersi dichiarata priva digiurisdizione, abbia comunque pronunciato sulla carenza di interesse3 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026ad agire della ricorrente, decisione ritenuta abnorme perché il difettodi giurisdizione avrebbe dovuto impedirle qualsiasi ulteriorevalutazione.

Tale pronuncia è giudicata contraddittoria e illogica, incontrasto con i principi del giusto processo sanciti dall’articolo 111 dellaCostituzione.

Inoltre, si rileva la violazione dell’articolo 112 del codicedi procedura civile, poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi su tutte ledomande, estendendo in modo improprio la presunta carenza diinteresse anche alle questioni di merito relative alla legittimità dellepretese consortili.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento alla condannadella ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio diprimo grado.4.

Con il proprio controricorso, il [OSCURATO:PERSONA].Stra.Vi. hasollevato eccezioni preliminari e confutato nel merito i motivi propostidalla ricorrente.4.1.

In primo luogo, il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità delricorso per mancanza di autosufficienza, incompletezza e genericità deimotivi, nonché per l’omessa riproduzione degli atti rilevanti, inviolazione dell’art. 366 c.p.c. ha sostenuto inoltre la carenza diinteresse ad agire della contribuente, poiché la stessa avevainizialmente chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudicetributario, non potendo poi contraddirsi impugnando la sentenza chetale difetto ha riconosciuto.4.2.

Nel merito, il Co.Stra.Vi. ha difeso la correttezza delladecisione della CTR.

Quanto al secondo motivo di ricorso della Cotti, haosservato che la dichiarazione di carenza di interesse ad agire eracoerente con la domanda principale della contribuente e che il giudicetributario non poteva comunque pronunciarsi su questioni di merito,già definite da un giudizio ordinario avanti al Tribunale di Bologna, né4 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026disapplicare atti amministrativi divenuti definitivi e di competenza delgiudice amministrativo.4.3.

Relativamente al primo motivo, ha negato l’esistenza di ungiudicato interno sulla giurisdizione, poiché questa può essere semprerilevata d’ufficio in ogni grado di giudizio, e ritiene inutile la translatioiudicii, essendovi già una decisione del Tribunale di Bologna che ha4.4.

Infine, ha difeso la condanna alle spese di primo grado,sostenendo che la CTR, avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorsointroduttivo, ha correttamente rideterminato le spese in base all’esitocomplessivo della causa.5.

Le eccezioni preliminari vanno disattese, in quanto la mancataindicazione del vizio tipico (presente nel motivo n. 2 e mancante neglialtri) è chiaramente desumibile dal tenore della censura: difetto digiurisdizione ex art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c. nel primo motivo e violazionedi legge ex art. 360 c. 1 n. 3 nel terzo motivo.5.1.

Anche l’eccezione inerente il difetto di autosufficienza vasuperata, atteso che parte ricorrente ha invece fatto riferimento aipropri atti e, nel resto, non era necessario perché già indicato nellasentenza gravata.6.

Il primo ed il secondo motivo sono fondati ed assorbenti evanno trattati congiuntamente.7.

La CTR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in mancanza dispecifico motivo di doglianza, non avendo parte contribuente vittoriosain primo grado proposto appello incidentale sul punto.7.1.

Deve ritenersi passata in giudicato la decisione, atteso chenon è stata impugnata sul punto, sicché sulla questione è quindiintervenuto il giudicato interno: allorché il giudice di primo grado abbiapronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, lapropria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, noncontestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al5 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difettodi giurisdizione, trattandosi di questione ormai copertadal giudicato implicito (Cass. 18/10/2024, n. 27094 (Rv. 672758 -01)).7.2.

Sul tema, le Sezioni Unite della Corte in riferimento al testoallora vigente hanno posto il principio di diritto secondo il qualel'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in ordine al rilievo di ufficiodel difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo,«deve tenere conto dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo ("asse portante della nuova letturadella norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni digiurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea digiurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendoessa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, perla realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nelmerito in tempi ragionevoli»; così che il giudice può rilevare anched'ufficio il difetto di giurisdizione sino a quando sul punto non si siaformato il giudicato esplicito o implicito - quest’ultimo correlato (cosìcome nella fattispecie) alla pronuncia nel merito della propostadomanda, - e che, allorché il giudice di primo grado abbia giustappuntopronunciato nel merito (implicitamente, così, affermando la propriagiurisdizione), la parte che intende contestare tale accertamento ètenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentalecondizionata, trattandosi di parte vittoriosa (v.

Cass. Sez.

U., 9 ottobre2008, n. 24883 cui adde Cass. Sez.

U., 11 aprile 2012, n. 5704; Cass.Sez.

U., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. Sez.

U., 18 dicembre 2008,n. 29523; Cass. Sez.

U., 20 novembre 2008, n. 27531; v. altresì, nellagiurisprudenza della Sezione Tributaria, Cass., 11 settembre 2019, n.22652; Cass., 10 luglio 2013, n. 17056 Cass., 23 febbraio 2012, n.2752).6 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/20267.3.

In difetto, quindi, di devoluzione della questione digiurisdizione il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare ilproprio difetto di giurisdizione venendo, così, in rilievo questione sullaquale si era formato il giudicato interno.Né avrebbe potuto rilevare il difetto di interesse ad agire a frontedi statuizione sulla giurisdizione che la contribuente non avevaimpugnato, così insistendo (nel grado di appello) sulle altre questionidi merito pur devolute.7.4.

In ogni caso va rilevato anche che la giurisdizione suicontributi consortili spetta al giudice tributario quando tali contributihanno natura tributaria, cioè quando rappresentano prestazionipatrimoniali imposte per legge e collegate a un’attività di pubblicointeresse svolta da un ente pubblico, come un consorzio obbligatorio.In questi casi, il contributo non nasce da un rapporto privatistico, mada un obbligo legale fondato sul vantaggio economico che il proprietariotrae dalle opere o dai servizi realizzati dal consorzio, come lamanutenzione di strade o opere di bonifica.

Proprio questa correlazionetra beneficio e contribuzione conferisce al contributo carattere dientrata pubblica, assimilabile a un tributo.La giurisdizione delle commissioni tributarie (ora Corti digiustizia) è estesa infatti a tutte le controversie relative ai tributi di ognigenere, inclusi i contributi e le sovrimposte.

Solo nei casi in cui ilconsorzio operi su base volontaria e il rapporto con i consorziati sia dinatura contrattuale, la controversia ricade nella giurisdizione delgiudice ordinario.7.5.

Con specifico riferimento ai consorzi stradali si sonopronunciate anche le Sezioni Unite: In tema di giurisdizione, lecontroversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradaliobbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e laricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446 del1918, "ratione temporis" vigente, attesa l'indubbia natura tributaria di7 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie,in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 (Cass. 06/07/2017, n.16693 (Rv. 644915 - 01)).7.6.

Ne deriva che la CTR ha errato a declinare la propriacompetenza giurisdizionale e il motivo è fondato, con conseguenteassorbimento dei restanti.7.7.

Le ulteriori affermazioni del giudice del gravame, inoltre,devono essere ritenute irrilevanti ed ultronee.7.8.

Questa Corte ha stabilito che è inammissibile, in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuriun’argomentazione della sentenza impugnata svolta"ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratiodecidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivodella stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la suaimpugnazione è priva di interesse (Cass. 08/06/2022 n.18429(Rv. 665300 - 02)).In particolare, qualora il giudice abbia ritenuto inammissibile unadomanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, cosìspogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poicomunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto diinteresse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciatache ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta"ad abundantiam", su tale ultimo aspetto (Cass. Sez.

U.30/10/2013, n. 24469 (Rv. 627991 - 01)).7.9.

Ne consegue che il giudice del gravame dovrà pronunciarsisul merito della controversia.7.8.

Risultano perciò accolti i primi due motivi.8.

Il terzo motivo risulta assorbito, in quanto relativo alle spese.9.

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento ai motivin.. 1 e 2 assorbito il terzo, e la sentenza impugnata va cassata, con8 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anchein ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, cheprovvederà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocatoBENDINELLI FEDERICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimato-Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso della SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, in BOLOGNA, n. 815/2019 depositata il16/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente ha proposto ricorso contro il ruolo, la cartellaesattoriale e l’avviso di pagamento emessi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.su iscrizione a ruolo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA].Stra.Vi., riguardante ilpagamento delle spese di costituzione del Consorzio e dei contributiconsortili per la manutenzione di strade vicinali.1.1. Nel ricorso è stato osservato che, pur rivolgendosi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bologna come indicato negli attiimpugnati, si dubitava della giurisdizione del giudice tributario, poichéla Corte Costituzionale (sentenze n. 26/1998, n. 64/2008 e n. 39/2010)aveva escluso la natura tributaria di contributi e canoni simili. In viasubordinata, il contribuente ha chiesto che, qualora la Commissione siritenesse competente, venissero comunque esaminate nel merito lecontestazioni relative alla legittimità delle pretese creditorie iscritte aruolo dal Consorzio e notificate tramite Equitalia.2. Con sentenza n. 866/13/2015, la C.T.P. adita ha ritenuto lapropria giurisdizione e accolto nel merito, per vizio di motivazionedell’atto, il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello.4. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha negatola propria giurisdizione, dichiarando inammissibile l’appello concondanna alle spese di lite.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte interessataha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistitocon controricorso il Consorzio.2 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/20266. L’intimata l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hadepositato controricorso.7. Successivamente parte controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’esistenza dellagiurisdizione del giudice tributario, con conseguente violazione degliartt. 324 e 329 c.p.c; nonché violazione degli artt. 2, comma 1° e 3°,e 19, comma 1°, del D.Lgs. n. 546 del 1992; e dell’art. 59, comma 1,della legge 18 giugno 2009 n. 69.1.1. Secondo la contribuente, la sentenza è errata e illogicaperché la [OSCURATO:PERSONA] aveva già affermato la giurisdizionetributaria e tale statuizione, non essendo stata impugnata, eradivenuta definitiva, impedendo alla CTR di rimetterla in discussione.Inoltre, poiché il primo giudice aveva riconosciuto la natura tributariadei contributi consortili, la controversia rientrava pienamente nellagiurisdizione tributaria anche per le questioni preliminari. Infine, ilricorrente osserva che, anche qualora fosse stata ritenuta la carenza digiurisdizione, la CTR non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità delricorso ma avrebbe dovuto indicare il giudice competente, consentendola riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del2009.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360, nn.3 e 4, c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 111, commi 1 e 6,della Costituzione; nonché la contradditorietà e totale illogicità delladecisione.2.1. Il secondo motivo di ricorso è espressamente formulato invia precauzionale e subordinata. Si contesta, in particolare, che laCommissione Tributaria Regionale, dopo essersi dichiarata priva digiurisdizione, abbia comunque pronunciato sulla carenza di interesse3 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026ad agire della ricorrente, decisione ritenuta abnorme perché il difettodi giurisdizione avrebbe dovuto impedirle qualsiasi ulteriorevalutazione. Tale pronuncia è giudicata contraddittoria e illogica, incontrasto con i principi del giusto processo sanciti dall’articolo 111 dellaCostituzione. Inoltre, si rileva la violazione dell’articolo 112 del codicedi procedura civile, poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi su tutte ledomande, estendendo in modo improprio la presunta carenza diinteresse anche alle questioni di merito relative alla legittimità dellepretese consortili.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento alla condannadella ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio diprimo grado.4. Con il proprio controricorso, il [OSCURATO:PERSONA].Stra.Vi. hasollevato eccezioni preliminari e confutato nel merito i motivi propostidalla ricorrente.4.1. In primo luogo, il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità delricorso per mancanza di autosufficienza, incompletezza e genericità deimotivi, nonché per l’omessa riproduzione degli atti rilevanti, inviolazione dell’art. 366 c.p.c. ha sostenuto inoltre la carenza diinteresse ad agire della contribuente, poiché la stessa avevainizialmente chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudicetributario, non potendo poi contraddirsi impugnando la sentenza chetale difetto ha riconosciuto.4.2. Nel merito, il Co.Stra.Vi. ha difeso la correttezza delladecisione della CTR. Quanto al secondo motivo di ricorso della Cotti, haosservato che la dichiarazione di carenza di interesse ad agire eracoerente con la domanda principale della contribuente e che il giudicetributario non poteva comunque pronunciarsi su questioni di merito,già definite da un giudizio ordinario avanti al Tribunale di Bologna, né4 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026disapplicare atti amministrativi divenuti definitivi e di competenza delgiudice amministrativo.4.3. Relativamente al primo motivo, ha negato l’esistenza di ungiudicato interno sulla giurisdizione, poiché questa può essere semprerilevata d’ufficio in ogni grado di giudizio, e ritiene inutile la translatioiudicii, essendovi già una decisione del Tribunale di Bologna che ha4.4. Infine, ha difeso la condanna alle spese di primo grado,sostenendo che la CTR, avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorsointroduttivo, ha correttamente rideterminato le spese in base all’esitocomplessivo della causa.5. Le eccezioni preliminari vanno disattese, in quanto la mancataindicazione del vizio tipico (presente nel motivo n. 2 e mancante neglialtri) è chiaramente desumibile dal tenore della censura: difetto digiurisdizione ex art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c. nel primo motivo e violazionedi legge ex art. 360 c. 1 n. 3 nel terzo motivo.5.1. Anche l’eccezione inerente il difetto di autosufficienza vasuperata, atteso che parte ricorrente ha invece fatto riferimento aipropri atti e, nel resto, non era necessario perché già indicato nellasentenza gravata.6. Il primo ed il secondo motivo sono fondati ed assorbenti evanno trattati congiuntamente.7. La CTR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in mancanza dispecifico motivo di doglianza, non avendo parte contribuente vittoriosain primo grado proposto appello incidentale sul punto.7.1. Deve ritenersi passata in giudicato la decisione, atteso chenon è stata impugnata sul punto, sicché sulla questione è quindiintervenuto il giudicato interno: allorché il giudice di primo grado abbiapronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, lapropria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, noncontestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al5 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difettodi giurisdizione, trattandosi di questione ormai copertadal giudicato implicito (Cass. 18/10/2024, n. 27094 (Rv. 672758 -01)).7.2. Sul tema, le Sezioni Unite della Corte in riferimento al testoallora vigente hanno posto il principio di diritto secondo il qualel'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in ordine al rilievo di ufficiodel difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo,«deve tenere conto dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo ("asse portante della nuova letturadella norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni digiurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea digiurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendoessa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, perla realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nelmerito in tempi ragionevoli»; così che il giudice può rilevare anched'ufficio il difetto di giurisdizione sino a quando sul punto non si siaformato il giudicato esplicito o implicito - quest’ultimo correlato (cosìcome nella fattispecie) alla pronuncia nel merito della propostadomanda, - e che, allorché il giudice di primo grado abbia giustappuntopronunciato nel merito (implicitamente, così, affermando la propriagiurisdizione), la parte che intende contestare tale accertamento ètenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentalecondizionata, trattandosi di parte vittoriosa (v. Cass. Sez. U., 9 ottobre2008, n. 24883 cui adde Cass. Sez. U., 11 aprile 2012, n. 5704; Cass.Sez. U., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. Sez. U., 18 dicembre 2008,n. 29523; Cass. Sez. U., 20 novembre 2008, n. 27531; v. altresì, nellagiurisprudenza della Sezione Tributaria, Cass., 11 settembre 2019, n.22652; Cass., 10 luglio 2013, n. 17056 Cass., 23 febbraio 2012, n.2752).6 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/20267.3. In difetto, quindi, di devoluzione della questione digiurisdizione il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare ilproprio difetto di giurisdizione venendo, così, in rilievo questione sullaquale si era formato il giudicato interno.Né avrebbe potuto rilevare il difetto di interesse ad agire a frontedi statuizione sulla giurisdizione che la contribuente non avevaimpugnato, così insistendo (nel grado di appello) sulle altre questionidi merito pur devolute.7.4. In ogni caso va rilevato anche che la giurisdizione suicontributi consortili spetta al giudice tributario quando tali contributihanno natura tributaria, cioè quando rappresentano prestazionipatrimoniali imposte per legge e collegate a un’attività di pubblicointeresse svolta da un ente pubblico, come un consorzio obbligatorio.In questi casi, il contributo non nasce da un rapporto privatistico, mada un obbligo legale fondato sul vantaggio economico che il proprietariotrae dalle opere o dai servizi realizzati dal consorzio, come lamanutenzione di strade o opere di bonifica. Proprio questa correlazionetra beneficio e contribuzione conferisce al contributo carattere dientrata pubblica, assimilabile a un tributo.La giurisdizione delle commissioni tributarie (ora Corti digiustizia) è estesa infatti a tutte le controversie relative ai tributi di ognigenere, inclusi i contributi e le sovrimposte. Solo nei casi in cui ilconsorzio operi su base volontaria e il rapporto con i consorziati sia dinatura contrattuale, la controversia ricade nella giurisdizione delgiudice ordinario.7.5. Con specifico riferimento ai consorzi stradali si sonopronunciate anche le Sezioni Unite: In tema di giurisdizione, lecontroversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradaliobbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e laricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446 del1918, "ratione temporis" vigente, attesa l'indubbia natura tributaria di7 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie,in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 (Cass. 06/07/2017, n.16693 (Rv. 644915 - 01)).7.6. Ne deriva che la CTR ha errato a declinare la propriacompetenza giurisdizionale e il motivo è fondato, con conseguenteassorbimento dei restanti.7.7. Le ulteriori affermazioni del giudice del gravame, inoltre,devono essere ritenute irrilevanti ed ultronee.7.8. Questa Corte ha stabilito che è inammissibile, in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuriun’argomentazione della sentenza impugnata svolta"ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratiodecidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivodella stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la suaimpugnazione è priva di interesse (Cass. 08/06/2022 n.18429(Rv. 665300 - 02)).In particolare, qualora il giudice abbia ritenuto inammissibile unadomanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, cosìspogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poicomunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto diinteresse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciatache ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta"ad abundantiam", su tale ultimo aspetto (Cass. Sez. U.30/10/2013, n. 24469 (Rv. 627991 - 01)).7.9. Ne consegue che il giudice del gravame dovrà pronunciarsisul merito della controversia.7.8. Risultano perciò accolti i primi due motivi.8. Il terzo motivo risulta assorbito, in quanto relativo alle spese.9. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento ai motivin.. 1 e 2 assorbito il terzo, e la sentenza impugnata va cassata, con8 di 9Numero registro generale 24989/2019Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10418/2026Data pubblicazione 20/04/2026rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anchein ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, cheprovvederà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO9 di 9
Sentenza Cassazione n. 10418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris