CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 05600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] k ;, lette/stematite le conclusioni del PG , ,,i, Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Individuato il reato più grave, ha computato sulla pena per esso irrogata gli aumenti di continuazione, facendo riferimento alla natura e alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo, ai motivi a delinquere e all'entità della pena per essi irrogata in sede di cognizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non ha dato motivazione in punto di quantificazione degli aumenti di continuazione e ha determinato uno degli aumenti in misura identica, quanto alla pena detentiva, e di poco inferiore, quanto alla pena pecuniaria, all'aumento di continuazione già effettuato per detti reati in sede di cognizione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice ha motivato in modo carente già in punto di individuazione del reato più grave. Ha fatto invero riferimento alla pena irrogata con la sentenza n. 4192 del 2017 della Corte di appello di Bologna senza però considerare che, come appena dopo precisato, la condanna ha avuto ad oggetto un reato continuato. La pena individuata come più grave è stata pertanto irrogata in riguardo ad una pluralità di reati, già unificati dalla continuazione criminosa. Il giudice avrebbe invece dovuto "...dapprima scorporare ... i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" - Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 -. 3. Nella determinazione degli aumenti per i reati-satellite il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo insufficiente. Ha fatto generico richiamo alla natura e alla gravità dei fatti, senza darne adeguatamente cont ; quindi, ha evocato l'intensità del dolo e i motivi a delinquere ma non ha illustrato le ragioni per le quali questi aspetti rilevino in relazione a ciascuno degli episodi criminosi posti in continuazione; infine, ha menzionato l'entità delle pene irrogate in sede di cognizione, senza neppure indicarle. Ha omesso pertanto di procedere ad un esame sufficientemente specifico dei singoli episodi criminosi, giovandosi di formule di stile, inidonee a dare conto delle ragioni della decisione. In tal modo ha contravvenuto al principio di diritto per il quale "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" - Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269; cfr., anche, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216, secondo cui "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base". 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena, al fine di porre rimedio alle carenze di motivazione prima indicate, ferma restando la piena libertà di apprezzamento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ano