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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34933/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C im ( tAP e,ka. t ccrIA f Jeo~ che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento depositando altresì conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso deposita altresì conclusioni e nota spese in udienza.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistendo nel rigetto dei ricorsi chiede di confermare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, dichiarato prescritto il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sciacca, appellata dalle parti civili di seguito indicate e dal Procuratore generale.

2. Avverso la pronuncia di appello ricorrono, agli effetti civili, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], e le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Si contestava - all'Amodeo in qualità di capo del Nucleo "D" del Centro di Manutenzione dell'ANAS, Sez. di Trapani, competente sul tratto stradale interessato; al Salvia in qualità di capo centro del medesimo Nucleo - di avere cagionato, per colpa generica, consistita nell'aver omesso di collocare adeguate protezioni sul tratto stradale che corre sul ponte in pietra al Km 102+650 della S.S. n. 188 - la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo, alla guida dell'autovettura Mercedes C250, con direzione di marcia da Giuliana a Sambuca di Sicilia, con a bordo gli altri due, giunto su un ponte in pietra, nel percorrere una curva volgente a sinistra, a causa dell'elevata velocità e delle precarie condizioni degli pneumatici del veicolo, perdeva il controllo dell'autovettura che, dopo avere scavalcato il muretto in pietra che delimitava i lati del predetto ponte, fuoriusciva dalla sede stradale, precipitando nel fossato sottostante, capovolgendosi e causando il decesso degli occupanti il veicolo (il 18/07/2009).

4. Il primo giudice aveva escluso la colpa di entrambi gli imputati evidenziando, da un lato, l'assenza di norme specifiche che imponessero l'apposizione di barriere di protezione su tratti stradali preesistenti al momento dell'emissione dell'art. 2 D.M. n. 223/1992 e, dall'altro, che il tratto stradale interessato presentava una manutenzione ottimale del manto stradale ed un'efficace segnaletica; che era a bassa percentuale di traffico e priva di pregressa "incidentalità"; che il limite di velocità era stato abbassato a 40 km/h in considerazione delle caratteristiche morfologiche della strada; che gli imputati erano competenti a vigilare su tratti stradali di consistente lunghezza.

5. I ricorsi delle parti rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identici, cosicché unica sarà l'illustrazione dei motivi di ricorso.

6. Due i motivi sollevati:6.1.

Con il primo, si deduce inosservanza dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione e travisamento della prova.

La sentenza impugnata è illegittima perché aderisce apoditticamente, con motivazione quindi apparente, alla valutazione del giudice di primo grado laddove questi ha ritenuto insussistente un preciso obbligo di legge, per gli enti proprietari di strade, di dotarle interamente di guard-rail o di altre protezioni.

Si tratta di conclusione errata, contrastante con le risultanze probatorie da cui risulta che se, nel tratto di strada interessato, fossero stati adottati sistemi di protezione e di sicurezza adeguati, ovvero idonee misure alternative, l'evento morte di tutti i passeggeri non si sarebbe verificato.

La Corte di appello ha omesso di valutare la pericolosità del ponte e non ha indicato le ragioni dell'insussistenza, in capo agli imputati, di una condotta caratterizzata da colpa generica e da colpa specifica (per inosservanza, in particolare, dell'art. 14 d.lgs. 285/1992 e del D.M. 223/1992 del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]).

6.2. Inosservanza dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova.

Il riferimento è alle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, se ci fossero state le protezioni dovute, dell'altezza prevista dalla norma, anche in presenza delle altre due concause (velocità elevata, pneumatici consunti), pur verificandosi l'evento dell'iniziale fuoriuscita di strada dall'autovettura, la stessa sarebbe stata indubbiamente contenuta all'interno della sede stradale, non verificandosi la morte dei passeggeri, atteso che questa, così come affermato dallo stesso consulente, è stata determinata dal volo fuori della sede stradale e dal violento impatto con la sponda del retro del torrente.

7. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. La motivazione della Corte di appello è congrua, compiuta e conforme al diritto.

Come è noto, il vizio di motivazione apparente, denunciato con il primo motivo di ricorso, si configura allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

Nel caso di specie, le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della decisione sono espressamente argomentate e dotate di piena valenza dimostrativa, avendo esse altresì trovato un sicuro ancoraggio nelle risultanze acquisite e nel contesto argomentativo della decisione di primo grado.

Costituisce, invero, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando, come nel caso in esame, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi D., Rv. 221116 - 01).

3. Quanto al lamentato travisamento della prova, occorre preliminarmente ricordare che questa Corte ha sostenuto che, in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533 - 01).

E ancora: in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01).

4. I ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano ritenuto insussistente un preciso obbligo di legge e affermano che l'adozione di sistemi di sicurezza e protezione adeguati avrebbe certamente evitato la morte di tutti gli occupanti della vettura; la Corte di appello, sostengono, non avrebbe illustrato le ragioni della insussistenza, nel caso di specie, di una condotta colposa omissiva per violazione del generale principio del neminem laedere, dunque di una colpa generica in capo agli imputati, sui quali incombeva l'obbligo di adottare misure specifiche e più idonee che tenessero conto delle pericolose caratteristiche del ponte, emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Si tratta di assunti che non tengono conto di quanto argomentatamente affermato dal primo giudice e ribadito dal giudice di appello: e cioè, che non sussiste affatto un preciso obbligo di legge, per gli enti proprietari di strade, di dotarle interamente di guard-rail o di altre protezioni.

La sentenza impugnata correttamente richiama il principio di diritto stabilito dalla Cassazione civile, a mente del quale le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. civ., Sez. 3, n. 15723 del 18/07/2011, Rv. 619511 -

01. Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente).

Dettagliatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, la sentenza di primo grado ha ricordato come il legislatore abbia circoscritto il dovere di apporre barriere protettive alle sole ipotesi di costruzione ex novo e consolidamento di tronchi di strade, ponti e viadotti, ovvero nelle ulteriori ipotesi di strade ed autostrade con storia di elevata incidentalità.

Obbligo che, comunque, non esime l'ente gestore delle strade dal generale dovere di protezione nei confronti degli utenti delle strade, imponendosi altresì l'applicazione di ulteriori regole cautelari di manutenzione (quali l'abbassamento dei limiti di velocità e le segnalazioni).

Il Tribunale sottolineava, pertanto, come il generale dovere di protezione imponga di adottare barriere protettive in relazione alle caratteristiche, alla natura di ciascuna strada, ai pericoli concretamente verificabili e concludeva nel senso che le ulteriori misure cautelari indicate da quasi tutti i testi escussi apparivano conformi al giudizio di comune esperienza, nonché alle ordinarie regole di prudenza e diligenza imposte dalla normativa di settore sopra richiamata, valutando, a fondamento della scelta di adottare o meno le barriere protettive, la percentuale di traffico e le caratteristiche morfologiche del tratto di strada interessato.

Ciò detto, i giudici del merito davano atto della assoluta convergenza di tutte le prove orali nel ritenere "ottimale" la manutenzione del manto stradale, appena rifatto; dell'efficacia della segnaletica (costituita dal segnale con il limite di velocità di 40 km/h, dai segnali di strettoia, dalla segnaletica all'inizio dei muretti del ponte e della tratteggiatura in bianco e nero sui cordoli); del considerevole abbassamento del limite di velocità, tenuto conto della particolare morfologia della curva presente (strada extraurbana locale per la quale il codice della strada prevede un limite massimo di 90 km/h: nel caso di specie, il limite era stato abbassato a 40 km/h).

Tutte misure cautelari conformi alla normativa di settore e, dunque, tali da escludere una colpa specifica, anche considerato che il tratto di strada in questione era a bassa percentuale di traffico e con assenza completa di pregressa incidentalità.

È stato poi tenuto in conto che, in relazione alle tratte di rispettiva competenza (pari a 450 km per Salvia ed a 100 km per Amodeo), gli imputati avevano allegato e documentato una variegata pluralità di interventi, aventi certamente maggiore urgenza rispetto alla segnalazione per barriera del tratto di strada in questione.

Osservava, congruamente, il primo giudice che proprio l'abbassamento discrezionale del limite di velocità, adeguatamente segnalato e non rispettato dalla vittima, denota che il tratto di strada e le correlative caratteristiche morfologiche avevano costituito oggetto di adeguata attenzione, «pur se nei limiti del budget consentito e nel rispetto del generale principio di buon andamento della p.a. che [...] impone di graduare gli interventi e le segnalazioni in virtù dei canoni dell'urgenza e del pericolo concretamente verifica bile».

La lettura offerta dai ricorrenti delle regole di comune prudenza e delle stesse disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche è chiaramente eccedente, rispetto alle misure concretamente esigibili dal gestore, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una foderatura dell'intera rete viaria, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.

A ciò dovendosi aggiungere che le deduzioni degli impugnanti partono dal rilievo che la protezione del percorso a mezzo di guard-rail avrebbe impedito la morte dei passeggeri dell'auto.

Si tratta, tuttavia, di assunto affatto ipotetico, alla luce della ricostruzione delle modalità del sinistro accolta dai giudici di merito e secondo la quale non può affatto affermarsi che la presenza di eventuali barriere avrebbe evitato l'evento mortale, avuto riguardo all'elevata velocità- ben superiore ad 80 km/h- con cui l'autovettura giungeva al tratto di strada interessato ed alle precarie condizioni degli pneumatici.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

5. Analoga valutazione di infondatezza spetta al secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano, in particolare, il travisamento delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale eventuali protezioni posizionate sul ponte "avrebbero evitato la fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale".

Sul punto, la Corte territoriale osserva che l'anzidetta dichiarazione non comporta affatto che le eventuali protezioni avrebbero evitato l'exitus, tesi questa che non risulta avere alcun riscontro tecnico in atti e non è sostenuta nemmeno dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione dell'elevata velocità tenuta dal conducente dell'automobile, avendo invece il consulente affermato che un comportamento consono del conducente, conforme alle prescrizioni imposte per la circolazione sul tratto di strada interessato, "avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale".

Si legge nella sentenza impugnata che già i Carabinieri, in sede di primi accertamenti, verificavano che il rapporto di marcia inserito era o il terzo o il quinto e stimavano "considerevole" la velocità del veicolo prima dell'incidente, siccome desunta dalla presenza di segni di frenata trasversale e dalla presenza di segni di strisciamento delle ruote laterali destre con evidenti tratti di scavalcamento del veicolo sul muretto in pietra che delimitava i lati del ponte.

Anche sulla base di un preciso schizzo planimetrico stilato dai Carabinieri di Sambuca di Sicilia e dalle conclusioni sul punto dello stesso consulente della difesa, ing.

Grammatico, la Corte di appello ha reputato che la velocità del veicolo fosse, al momento dell'inizio della frenata, ben più elevata di quella stimata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, tra i 105 e i 133 km/h).

In alcun travisamento della prova risulta, quindi, essere incorsa la Corte del merito, la quale ha legittimamente operato una valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero ed ha correttamente concluso nel senso che il sinistro mortale è stato determinato dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente, tale da integrare causa esclusiva dell'evento.

È noto, peraltro, che la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della congruità logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operati dai giudici del merito.

Nel caso in disamina, la motivazione è adeguata, congrua e giuridicamente corretta.

6. Al rigetto dei ricorsi segue la cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C im ( tAP e,ka. t ccrIA f Jeo~ che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento depositando altresì conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso deposita altresì conclusioni e nota spese in udienza. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistendo nel rigetto dei ricorsi chiede di confermare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, dichiarato prescritto il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sciacca, appellata dalle parti civili di seguito indicate e dal Procuratore generale. 2. Avverso la pronuncia di appello ricorrono, agli effetti civili, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], e le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si contestava - all'Amodeo in qualità di capo del Nucleo "D" del Centro di Manutenzione dell'ANAS, Sez. di Trapani, competente sul tratto stradale interessato; al Salvia in qualità di capo centro del medesimo Nucleo - di avere cagionato, per colpa generica, consistita nell'aver omesso di collocare adeguate protezioni sul tratto stradale che corre sul ponte in pietra al Km 102+650 della S.S. n. 188 - la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, alla guida dell'autovettura Mercedes C250, con direzione di marcia da Giuliana a Sambuca di Sicilia, con a bordo gli altri due, giunto su un ponte in pietra, nel percorrere una curva volgente a sinistra, a causa dell'elevata velocità e delle precarie condizioni degli pneumatici del veicolo, perdeva il controllo dell'autovettura che, dopo avere scavalcato il muretto in pietra che delimitava i lati del predetto ponte, fuoriusciva dalla sede stradale, precipitando nel fossato sottostante, capovolgendosi e causando il decesso degli occupanti il veicolo (il 18/07/2009). 4. Il primo giudice aveva escluso la colpa di entrambi gli imputati evidenziando, da un lato, l'assenza di norme specifiche che imponessero l'apposizione di barriere di protezione su tratti stradali preesistenti al momento dell'emissione dell'art. 2 D.M. n. 223/1992 e, dall'altro, che il tratto stradale interessato presentava una manutenzione ottimale del manto stradale ed un'efficace segnaletica; che era a bassa percentuale di traffico e priva di pregressa "incidentalità"; che il limite di velocità era stato abbassato a 40 km/h in considerazione delle caratteristiche morfologiche della strada; che gli imputati erano competenti a vigilare su tratti stradali di consistente lunghezza. 5. I ricorsi delle parti rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identici, cosicché unica sarà l'illustrazione dei motivi di ricorso. 6. Due i motivi sollevati:6.1. Con il primo, si deduce inosservanza dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione e travisamento della prova. La sentenza impugnata è illegittima perché aderisce apoditticamente, con motivazione quindi apparente, alla valutazione del giudice di primo grado laddove questi ha ritenuto insussistente un preciso obbligo di legge, per gli enti proprietari di strade, di dotarle interamente di guard-rail o di altre protezioni. Si tratta di conclusione errata, contrastante con le risultanze probatorie da cui risulta che se, nel tratto di strada interessato, fossero stati adottati sistemi di protezione e di sicurezza adeguati, ovvero idonee misure alternative, l'evento morte di tutti i passeggeri non si sarebbe verificato. La Corte di appello ha omesso di valutare la pericolosità del ponte e non ha indicato le ragioni dell'insussistenza, in capo agli imputati, di una condotta caratterizzata da colpa generica e da colpa specifica (per inosservanza, in particolare, dell'art. 14 d.lgs. 285/1992 e del D.M. 223/1992 del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]). 6.2. Inosservanza dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. Il riferimento è alle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, se ci fossero state le protezioni dovute, dell'altezza prevista dalla norma, anche in presenza delle altre due concause (velocità elevata, pneumatici consunti), pur verificandosi l'evento dell'iniziale fuoriuscita di strada dall'autovettura, la stessa sarebbe stata indubbiamente contenuta all'interno della sede stradale, non verificandosi la morte dei passeggeri, atteso che questa, così come affermato dallo stesso consulente, è stata determinata dal volo fuori della sede stradale e dal violento impatto con la sponda del retro del torrente. 7. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. La motivazione della Corte di appello è congrua, compiuta e conforme al diritto. Come è noto, il vizio di motivazione apparente, denunciato con il primo motivo di ricorso, si configura allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso di specie, le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della decisione sono espressamente argomentate e dotate di piena valenza dimostrativa, avendo esse altresì trovato un sicuro ancoraggio nelle risultanze acquisite e nel contesto argomentativo della decisione di primo grado. Costituisce, invero, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando, come nel caso in esame, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi D., Rv. 221116 - 01). 3. Quanto al lamentato travisamento della prova, occorre preliminarmente ricordare che questa Corte ha sostenuto che, in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533 - 01). E ancora: in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). 4. I ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano ritenuto insussistente un preciso obbligo di legge e affermano che l'adozione di sistemi di sicurezza e protezione adeguati avrebbe certamente evitato la morte di tutti gli occupanti della vettura; la Corte di appello, sostengono, non avrebbe illustrato le ragioni della insussistenza, nel caso di specie, di una condotta colposa omissiva per violazione del generale principio del neminem laedere, dunque di una colpa generica in capo agli imputati, sui quali incombeva l'obbligo di adottare misure specifiche e più idonee che tenessero conto delle pericolose caratteristiche del ponte, emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale. Si tratta di assunti che non tengono conto di quanto argomentatamente affermato dal primo giudice e ribadito dal giudice di appello: e cioè, che non sussiste affatto un preciso obbligo di legge, per gli enti proprietari di strade, di dotarle interamente di guard-rail o di altre protezioni. La sentenza impugnata correttamente richiama il principio di diritto stabilito dalla Cassazione civile, a mente del quale le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. civ., Sez. 3, n. 15723 del 18/07/2011, Rv. 619511 - 01. Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente). Dettagliatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, la sentenza di primo grado ha ricordato come il legislatore abbia circoscritto il dovere di apporre barriere protettive alle sole ipotesi di costruzione ex novo e consolidamento di tronchi di strade, ponti e viadotti, ovvero nelle ulteriori ipotesi di strade ed autostrade con storia di elevata incidentalità. Obbligo che, comunque, non esime l'ente gestore delle strade dal generale dovere di protezione nei confronti degli utenti delle strade, imponendosi altresì l'applicazione di ulteriori regole cautelari di manutenzione (quali l'abbassamento dei limiti di velocità e le segnalazioni). Il Tribunale sottolineava, pertanto, come il generale dovere di protezione imponga di adottare barriere protettive in relazione alle caratteristiche, alla natura di ciascuna strada, ai pericoli concretamente verificabili e concludeva nel senso che le ulteriori misure cautelari indicate da quasi tutti i testi escussi apparivano conformi al giudizio di comune esperienza, nonché alle ordinarie regole di prudenza e diligenza imposte dalla normativa di settore sopra richiamata, valutando, a fondamento della scelta di adottare o meno le barriere protettive, la percentuale di traffico e le caratteristiche morfologiche del tratto di strada interessato. Ciò detto, i giudici del merito davano atto della assoluta convergenza di tutte le prove orali nel ritenere "ottimale" la manutenzione del manto stradale, appena rifatto; dell'efficacia della segnaletica (costituita dal segnale con il limite di velocità di 40 km/h, dai segnali di strettoia, dalla segnaletica all'inizio dei muretti del ponte e della tratteggiatura in bianco e nero sui cordoli); del considerevole abbassamento del limite di velocità, tenuto conto della particolare morfologia della curva presente (strada extraurbana locale per la quale il codice della strada prevede un limite massimo di 90 km/h: nel caso di specie, il limite era stato abbassato a 40 km/h). Tutte misure cautelari conformi alla normativa di settore e, dunque, tali da escludere una colpa specifica, anche considerato che il tratto di strada in questione era a bassa percentuale di traffico e con assenza completa di pregressa incidentalità. È stato poi tenuto in conto che, in relazione alle tratte di rispettiva competenza (pari a 450 km per Salvia ed a 100 km per Amodeo), gli imputati avevano allegato e documentato una variegata pluralità di interventi, aventi certamente maggiore urgenza rispetto alla segnalazione per barriera del tratto di strada in questione. Osservava, congruamente, il primo giudice che proprio l'abbassamento discrezionale del limite di velocità, adeguatamente segnalato e non rispettato dalla vittima, denota che il tratto di strada e le correlative caratteristiche morfologiche avevano costituito oggetto di adeguata attenzione, «pur se nei limiti del budget consentito e nel rispetto del generale principio di buon andamento della p.a. che [...] impone di graduare gli interventi e le segnalazioni in virtù dei canoni dell'urgenza e del pericolo concretamente verifica bile». La lettura offerta dai ricorrenti delle regole di comune prudenza e delle stesse disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche è chiaramente eccedente, rispetto alle misure concretamente esigibili dal gestore, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una foderatura dell'intera rete viaria, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti. A ciò dovendosi aggiungere che le deduzioni degli impugnanti partono dal rilievo che la protezione del percorso a mezzo di guard-rail avrebbe impedito la morte dei passeggeri dell'auto. Si tratta, tuttavia, di assunto affatto ipotetico, alla luce della ricostruzione delle modalità del sinistro accolta dai giudici di merito e secondo la quale non può affatto affermarsi che la presenza di eventuali barriere avrebbe evitato l'evento mortale, avuto riguardo all'elevata velocità- ben superiore ad 80 km/h- con cui l'autovettura giungeva al tratto di strada interessato ed alle precarie condizioni degli pneumatici. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 5. Analoga valutazione di infondatezza spetta al secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano, in particolare, il travisamento delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale eventuali protezioni posizionate sul ponte "avrebbero evitato la fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale". Sul punto, la Corte territoriale osserva che l'anzidetta dichiarazione non comporta affatto che le eventuali protezioni avrebbero evitato l'exitus, tesi questa che non risulta avere alcun riscontro tecnico in atti e non è sostenuta nemmeno dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione dell'elevata velocità tenuta dal conducente dell'automobile, avendo invece il consulente affermato che un comportamento consono del conducente, conforme alle prescrizioni imposte per la circolazione sul tratto di strada interessato, "avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale". Si legge nella sentenza impugnata che già i Carabinieri, in sede di primi accertamenti, verificavano che il rapporto di marcia inserito era o il terzo o il quinto e stimavano "considerevole" la velocità del veicolo prima dell'incidente, siccome desunta dalla presenza di segni di frenata trasversale e dalla presenza di segni di strisciamento delle ruote laterali destre con evidenti tratti di scavalcamento del veicolo sul muretto in pietra che delimitava i lati del ponte. Anche sulla base di un preciso schizzo planimetrico stilato dai Carabinieri di Sambuca di Sicilia e dalle conclusioni sul punto dello stesso consulente della difesa, ing. Grammatico, la Corte di appello ha reputato che la velocità del veicolo fosse, al momento dell'inizio della frenata, ben più elevata di quella stimata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, tra i 105 e i 133 km/h). In alcun travisamento della prova risulta, quindi, essere incorsa la Corte del merito, la quale ha legittimamente operato una valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero ed ha correttamente concluso nel senso che il sinistro mortale è stato determinato dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente, tale da integrare causa esclusiva dell'evento. È noto, peraltro, che la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della congruità logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operati dai giudici del merito. Nel caso in disamina, la motivazione è adeguata, congrua e giuridicamente corretta. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la cond
Sentenza Cassazione n. 34933/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris