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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 18738/2024

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ribuzione globale di fatto; la Corte d’Appello confermava in particolare la condanna del MIUR alla ricostruzione della carriera della docente , attraverso il riconoscimento dell’anzianità di servizio calcolata a far data dalla prima assunzione a tempo determinato e pagamento delle differenze retributive, disattendendo, rispetto a quest’ultimo credito, l’eccezione di prescrizione quinquennale; infatti, il gravame – come precisa la Corte territoriale nello storico di lite – riguardava soltanto il tema della prescrizione, con riferimento alle differenze retributive maturate tra lo stipendio effettivamente percepito e quello dovuto tenuto conto dell’anzianità maturata, che la Corte d’Appello riteneva anch’essa decennale; la sentenza ha ulteriormente precisato che, se anche i crediti in questione fossero stati da ritenere di natura retributiva, la condizione di lavoratore a tempo determinato, non garantito da stabilità, avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto in base a Corte Costituzionale n. 63 del 1966;

2. il Ministero dell’Istruzione, medio tempore subentrato al MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno interposto ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. va dato preliminarmente atto che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato, come da copie analogiche attestate delle ricevute di avvenuta consegna, in data 20.9.2020, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che rappresentavano [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di secondo grado, come risulta dall’epigrafe della sentenza di appello;

2. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., nonché dell’art. 4, co. 43 della L. n. 183 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il credito riconosciuto alla ricorrente era soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi invece di diritti retributivi sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.; il motivo è fondato, con riferimento a i diritti derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio fin dalla prima assunzione a termine ed alle differenze retributive che da ciò derivano; è infatti consolidato il principio per cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi); è poi da rivedere anche l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe; vale invece il diverso principio, recentemente affermato da questa S.C., secondo cui «la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica» (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197);

3. il ricorso va dunque accolto con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, la definisca in osservanza dei suesposti principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribuzione globale di fatto; la Corte d’Appello confermava in particolare la condanna del MIUR alla ricostruzione della carriera della docente , attraverso il riconoscimento dell’anzianità di servizio calcolata a far data dalla prima assunzione a tempo determinato e pagamento delle differenze retributive, disattendendo, rispetto a quest’ultimo credito, l’eccezione di prescrizione quinquennale; infatti, il gravame – come precisa la Corte territoriale nello storico di lite – riguardava soltanto il tema della prescrizione, con riferimento alle differenze retributive maturate tra lo stipendio effettivamente percepito e quello dovuto tenuto conto dell’anzianità maturata, che la Corte d’Appello riteneva anch’essa decennale; la sentenza ha ulteriormente precisato che, se anche i crediti in questione fossero stati da ritenere di natura retributiva, la condizione di lavoratore a tempo determinato, non garantito da stabilità, avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto in base a Corte Costituzionale n. 63 del 1966; 2. il Ministero dell’Istruzione, medio tempore subentrato al MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno interposto ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va dato preliminarmente atto che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato, come da copie analogiche attestate delle ricevute di avvenuta consegna, in data 20.9.2020, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che rappresentavano [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di secondo grado, come risulta dall’epigrafe della sentenza di appello; 2. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., nonché dell’art. 4, co. 43 della L. n. 183 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il credito riconosciuto alla ricorrente era soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi invece di diritti retributivi sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.; il motivo è fondato, con riferimento a i diritti derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio fin dalla prima assunzione a termine ed alle differenze retributive che da ciò derivano; è infatti consolidato il principio per cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi); è poi da rivedere anche l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe; vale invece il diverso principio, recentemente affermato da questa S.C., secondo cui «la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica» (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197); 3. il ricorso va dunque accolto con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, la definisca in osservanza dei suesposti principi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d
Sentenza Cassazione n. 18738/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris