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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46894/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Adel Ammen4i avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Adel Ammen4i avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Decreto Cassazione n. 46894/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris