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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 04854/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12577/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] della Sardegnan. 108/2021 depositata i l 26/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti ricorsi , [OSCURATO:SOCIETA] impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2011 e 2012, con i quali si richiedeva, rispettivamente, una maggiore IRES per € 73.667,16 ed € 75.243,72, con recupero a tassazione, quali componenti negativi di reddito indeducibili, delle somme relative ad accantonamenti per il trattamento di fine mandato del presidente delconsiglio di amministrazione, eccedenti la misura del compenso annuale diviso 13,5, misura prevista dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti , che l’Ufficio riteneva assimila bile, ex art. 105 c. 4 TUIR , a quello di fine mandato degli amministratoridi società.

2. La CTP di Oristano, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3. La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla CT R della Sardegna che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva le tesi della società contribuente, affermando che, non esistendo una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme enei limiti previsti per i lavoratori dipendenti, non è preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al TFM per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, ponendosi come unico presupposto che l'ammontare del TFM sia certo, determinato e che riporti una data certa anteriore all'inizio del rapporto.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate e resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1. n . 3 c.p.c., la «Violazione degli artt. 17, c. 1, lett. c) nonché 50 c. 1 lett. c-bis e 105 c. 4 TUIR - Violazione dell'art. 2389 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c.», non ritenendo condivisibile la tesi affermata dalla CTR, pur in adesione ad orientamento di questa Corte di cassazione.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità (di recente confermato da Cass. n. 15966 del 07/06/2024), ha escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass.06/11/2020, n. 24848).

Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).

2.2. La sentenza impugnatasi è attenuta ai richiamati principi.

2.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del la società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12577/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] della Sardegnan. 108/2021 depositata i l 26/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi , [OSCURATO:SOCIETA] impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2011 e 2012, con i quali si richiedeva, rispettivamente, una maggiore IRES per € 73.667,16 ed € 75.243,72, con recupero a tassazione, quali componenti negativi di reddito indeducibili, delle somme relative ad accantonamenti per il trattamento di fine mandato del presidente delconsiglio di amministrazione, eccedenti la misura del compenso annuale diviso 13,5, misura prevista dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti , che l’Ufficio riteneva assimila bile, ex art. 105 c. 4 TUIR , a quello di fine mandato degli amministratoridi società. 2. La CTP di Oristano, riuniti i ricorsi, li rigettava. 3. La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla CT R della Sardegna che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva le tesi della società contribuente, affermando che, non esistendo una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme enei limiti previsti per i lavoratori dipendenti, non è preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al TFM per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, ponendosi come unico presupposto che l'ammontare del TFM sia certo, determinato e che riporti una data certa anteriore all'inizio del rapporto. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate e resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1. n . 3 c.p.c., la «Violazione degli artt. 17, c. 1, lett. c) nonché 50 c. 1 lett. c-bis e 105 c. 4 TUIR - Violazione dell'art. 2389 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c.», non ritenendo condivisibile la tesi affermata dalla CTR, pur in adesione ad orientamento di questa Corte di cassazione. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità (di recente confermato da Cass. n. 15966 del 07/06/2024), ha escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass.06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431). 2.2. La sentenza impugnatasi è attenuta ai richiamati principi. 2.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del la società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liq
Sentenza Cassazione n. 04854/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris